KONECTA ITALIA SPA (EX COMDATA) PERDE LE CAUSE DEI TRASFERIMENTI COLLETTIVI DA ROMA A LECCE: IL TRIBUNALE DI ROMA ACCOGLIE I RICORSI D’URGENZA E ANNULLA TRASFERIMENTI 

Vicenda patrocinata da Studio Legale Salvagni 

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con due ordinanze, la n. 19997/2026, pubblicata il 23 febbraio 2026 e la n. 19998, di pari data (di analogo contenuto) ha riaffermato un principio cardine in materia di ius variandi datoriale ovverosia che, la legittimità del trasferimento, non può prescindere dalla prova rigorosa delle esigenze oggettive presso la sede di destinazione.  

Il contenzioso, patrocinato dallo Studio Legale Salvagni con la collaborazione dell’Avv. Giulia Ausili, ha riguardato 12 dipendenti di Konecta Italia S.p.A. (ex Comdata), operatori di call center a Roma, trasferiti d’ufficio alla sede di Lecce a seguito della perdita di una commessa (Aria). 

La vicenda prende le mosse dal rifiuto dei lavoratori di passare alle dipendenze della società subentrate, anche in ragione del fatto che ai medesimi non sarebbero state mantenute le medesime condizioni economiche e normative. 

La società, preso atto della volontà di lavoratori di non passare con la società subentrante nell’appalto, ha motivato il provvedimento di trasferimento collettivo, solo nella memoria di costituzione, come misura conservativa del rapporto, necessaria a fronte di un presunto incremento di attività presso la sede pugliese di Lecce (commessa Hera).  

Il Giudice ha accolto il ricorso d’urgenza dei lavoratori basandosi su precise direttrici giuridiche, il tutto come di seguito specificato. 

L’accertamento delle ragioni tecniche, organizzative e produttive ex art. 2103 c.c. non deve limitarsi alla sede di provenienza, ma deve necessariamente estendersi a quella di destinazione. 

La decisione dei lavoratori di non accettare il passaggio alle dipendenze della società subentrante e’ irrilevante, in quanto cio’ che assume rilievo, ai fini della valutazione della legittimità del trasferimento, è solo la sussistenza delle comprovate ragioni poste alla base dello stesso.

Nelle lettere di trasferimento non sono statte specificate quali fossero le condizioni organizzative presenti nella sede di destinazione di Lecce, utili per poter ricollocare il personale trasferito. 

Il fatto che la società avesse iniziato a gestire su Lecce una nuova commessa e che il personale adibito a quest’ultima fosse insufficiente, non ha trovato conferma dall’evidenze documentali prodotte in giudizio. 

Ed infatti, la produzione di contratti di somministrazione a termine e mail generiche, non è stata ritenuta idonea a dimostrare una stabile e non provvisoria necessità di personale ulteriore presso la sede di Lecce e, quindi, la comprovata ragione per cui detta esigenza dovesse essere sopperita proprio con i lavoratori trasferiti da Roma. 

L’ordinanza ha richiamato significativamente un orientamento espresso dal Tribunale di Milano, in una fattispecie analoga, valorizzando il difetto di prova circa la carenza di organico nella sede di destinazione.

Il Tribunale ha riconosciuto il grave pregiudizio derivante dal trasferimento a centinaia di chilometri di distanza, incidente su valori costituzionalmente protetti quali la salute e l’integrità del nucleo familiare, nonché per alcunu l’assistenza al disabile in qualità di caregiver.

Il provvedimento conferma che il trasferimento non può essere utilizzato come un automatico crisma di legittimità per gestire eccedenze di personale, qualora manchi la prova di una reale e specifica utilità del lavoratore nella sede