Segnalo il mio contributo pubblicato sulla Rivista Giuridica del Lavoro n. 1/2026, parte II, RGL GIURISPRUDENZA ONLINE NEWSLETTER N. 2/2026,
Sezione Approfondimenti, dal titolo:
DISABILITÀ, COMPORTO UNICO E LA NATURA «SARTORIALE» DELL’ACCOMODAMENTO RAGIONEVOLE NELL’ESEGESI DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 11.9.2025, C-5/24
Clicca qui un estratto dell’articolo.
Nel mio contributo esamino la sentenza CGUE del 11.9.2025, C-5/24, Pauni, che affronta il tema della compatibilità tra una normativa collettiva che prevede un periodo di comporto unico (ovvero indifferenziato tra lavoratori disabili e coloro che non lo sono) e il quadro generale per la parità di trattamento stabilito dalla Direttiva n. 2000/78/Ce.
Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che il periodo di comporto, come baluardo della stabilità del rapporto di lavoro, attraversa attualmente, sotto la spinta del diritto eurounitario, una fase di profonda rielaborazione dogmatica con riferimento ai lavoratori disabili.
La concezione «statica» dell’art. 2110 c.c., ossia il mero computo matematico delle assenze per malattia, pare vacillare dinanzi alla necessità di una tutela sostanziale del lavoratore affetto da disabilità.
E infatti, negli ultimi anni, in ragione degli arresti della Corte di Cassazione che si sono formati dal 2023 a oggi, la fattispecie del licenziamento del disabile per superamento del comporto - nel solco dell’interpretazione del giudice di Lussemburgo ha subìto una profonda trasformazione.
Il principio cardine, comune a tutte le decisioni di legittimità, è sempre il seguente: un unico periodo di comporto, che non tiene conto della posizione di svantaggio del lavoratore disabile, il quale è soggetto ad ammalarsi più spesso in ragione delle proprie patologie, configura una situazione di discriminazione indiretta.
A una prima lettura, la sentenza c.d. Pauni pare tuttavia mettere in discussione questo assunto, provocando una sorta di «entropia» del sistema.
Il punto dolens è rinvenibile nel principio affermato dalla Corte di giustizia secondo cui una normativa nazionale che non istituisca un regime specifico per i lavoratori disabili, con riferimento alla conservazione del posto di
lavoro in caso di malattia, non sarebbe in contrasto con la Direttiva n. 2000/78/Ce.
In questo contesto, la domanda che si pone, e che dovrà essere affrontata dalla successiva giurisprudenza di legittimità, è se le malattie dovute a disabilità possano essere conteggiate allo stesso modo di quelle patologie che, invece, non sono riconducibili a tale condizione.
Il punto di vista dell’analisi deve necessariamente considerare il dato oggettivo per cui il soggetto disabile
è esposto a un rischio maggiore di morbilità o a tempi di recupero più dilatati.
Nel mio elaborato, tento di ricostruire tutta la fattispecie al fine di comprendere se i princìpi stabiliti dalla Suprema Corte in questi anni, riguardanti appunto l’effetto discriminatorio del cd. comporto unico, siano ancora validi alla luce delle statuizioni del giudice dell’Unione.
Tuttavia, pare opportuno anticipare che, secondo la CGUE in analisi, la norma contrattuale rimessa al proprio vaglio non appare idonea a compensare i «particolari svantaggi» derivanti dalla disabilità, se non è supportata da idonee politiche sociali e se il datore non applica gli accomodamenti ragionevoli.