TELECOM CONDANNATA AL PAGAMENTO DI 700MILA EURO. ACCERTATO IL DEMANSIONAMENTO DI UN QUADRO DIRETTIVO PER OLTRE 16 ANNI.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
 
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 9 ottobre 2025, ha accoltole domande di un Quadro Direttivo Telecom, assistito da questo Studio legale, con la collaborazione della collega avv. Caterina Scorrano, volte all’accertamento dell’illegittimo demansionamento del lavoratore per oltre 16 anni (dal 2008 all’attualità), con conseguente condanna della società al risarcimento del danno professionale e biologico.
 
Il Giudice, dopo aver escusso i testi e disposto CTU medico legale, ha ritenuto che dalle dichiarazioni dei testi escussi è risultato accertato il demansionamento del lavoratore in quanto adibito a mansioni rientranti, anziché nel livello 7Q del CCNL Telecomunicazioni di appartenenza, al livello 5° del CCNL di settore (inferiore di tre livelli).
 
Il Tribunale ha accertato che nessuno dei testi escussi abbia riferito che le mansioni espletate dal ricorrente, nel periodo oggetto di giudizio, siano state contraddistinte da: “più alto grado di autonomia, capacità propositiva e responsabilizzazione diretta ed esplicitate attraverso il coordinamento di unità organizzative complesse e/o di strutture professionali, ovvero fornendo contributi specialistici della massima complessità e rilevanza”, indici che costituiscono il tratto peculiare del quadro, sulla base della declaratoria contrattuale.

Al contrario, i testi escussi hanno confermato la descrizione delle mansioni operata nel ricorso introduttivo del giudizio e quindi il grave demansionamento del lavoratore.
 
Il Tribunale ha,in ogni caso, ricordato che l’onere della prova dello svolgimento del lavoratore di mansioni riconducibili al livello Quadro, per tutto il periodo dal 2008 all’attualità, incombeva sulla società convenuta, che non ha assolto al suddetto onere, né con i testi escussi né con la documentazione prodotta.
 
Il Giudice ha dunque accertato la violazione dell’art. 2103 c.c. da parte del datore di lavoro, per aver adibito il lavoratore a mansioni di tre livelli inferiori a quello di appartenenza (dal 7Q al 5°) per tutto il periodo dal marzo 2008 alla pronuncia (ottobre 2025).
 
Il Tribunale ha conseguentemente stabilito il diritto del ricorrente ad essere adibito a mansioni corrispondenti al livello 7Q di inquadramento, nonché il diritto a veder risarcito il danno che è conseguito all’illegittima condotta aziendale.
 
Con riferimento al danno, il Giudice ha affermato che l’adibizione del ricorrente a mansioni di inserimento dati abbia depauperato il bagaglio professionale posseduto dal medesimo, tenuto conto del suo iniziale livello di inquadramento, della durata della dequalificazione e del contenuto delle mansioni cui è stato adibito nel periodo di causa.

Pertanto, richiamando la giurisprudenza di legittimità sul punto, il Tribunale adito ha ricordato che, con riferimento al tema della prova e della liquidazione del danno professionale, il giudice del merito può desumere l’esistenza del relativo danno anche in via presuntiva, sulla base degli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità dell’esperienza lavorativa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento e alle altre circostanze del caso concreto.

Conseguentemente, il Giudice ha ritenuto dimostrato che il lavoratore e’ stato adibito a mansioni inferiori, che non gli avevano consentito di far tesoro dell’esperienza lavorativa e del bagaglio professionale pregressi, poiché e’ stato estromesso dalla possibilità di progressione della carriera

Il tutto è risultato provato dalle mail prodotte in giudizio, e non contestate dalla parte convenuta, che hanno confermato la progressiva diminuzione della “appetibilità” sul mercato esterno, al contrario di quanto si verificava precedentemente.

Tanto premesso, la sentenza ha affermato che la capacità professionale del ricorrente era stata frustrata e degradata, a seguito dell’adibizione, dapprima, a mansioni inferiori alla professionalità pregressa e, poi, a mansioni manuali, stabilendo che: in ragione dell’età del ricorrente all’epoca dei fatti, in relazione alle modalità del demansionamento, al suo perdurare nel tempo, alla avvenuta adibizione a mansioni non rientranti nel livello di appartenenza, il lavoratore ha subito un danno alla professionalità determinato nella misura del 50% della retribuzione globale di fatto per il periodo dal 2008 e tutt’ora in essere.
 
Inoltre, il Giudice ha disposto la CTU in seguito alla quale ha accertato il danno biologico causato dall’illegittima condotta aziendale al ricorrente, stabilendo che le conclusioni cui è giunto il CTU erano condivisibili in quanto basate sull’esame della documentazione medica prodotta dal ricorrente e comunque acquista dal CTU e sull’esame obiettivo.
Pertanto, in conformità a quanto stabilito dal CTU, il Giudice ha accolto anche la domanda del ricorrente di risarcimento del danno biologico provocato dall’illegittima dequalificazione e demansionamento per tutto il periodo oggetto di causa (dal marzo 2008 all’attualità).
 
Infine, il Tribunale ha accolto anche l’ulteriore domanda del ricorrente relativa al riconoscimento dell’ulteriore somma di € 43.213,85, a titolo di illegittime ritenute fiscali relativamente alle somme erogate al lavoratore, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance e dequalificazione professionale, per un altro giudizio incardinato e deciso prima del 2008, definito con sentenza passata in giudicato dalla Corte di appello di Roma.

Infatti, le suddette somme dovevano essere corrisposte al lavoratore, senza applicazione di alcuna ritenuta fiscale, trattandosi di emolumenti corrisposti a titolo di un risarcimento di un danno professionale e, come tali, non imponibile secondo l’Agenzia delle Entrate, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio e non assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 600/1973.
 
In conclusione, il Giudice ha condannato la società al risarcimento del danno alla professionalità del lavoratore, quantificato, in base alla durata e alla gravità del demansionamento, nel 50% della retribuzione mensile per tutto il periodo dal 2008 al 2025, nonché al risarcimento del danno biologico e alla restituzione delle ritenute fiscali illegittimamente operate, per complessivi 700.000,00 euro