Il Tribunale di Roma riconosce l’illegittimità del demansionamento professionale e condanna Telecom ad un risarcimento danni pari a 64.000 euro, per aver affidato ad una lavoratrice mansioni inferiori al livello di appartenenza.
È quanto accaduto il 20 giugno scorso con una nuova, importante sentenza, attraverso la quale viene confermato uno dei principi di dignità del lavoro e del lavoratore che lo studio Salvagni si è sempre impegnato a difendere: degradare un lavoratore a mansioni non corrispondenti al suo livello di competenza, produce un danno sulla persona sia di tipo professionale che morale.
La sentenza riconosce infatti alla lavoratrice anche il danno morale, definito come “una lesione alla propria personalità e dignità”,
confermando ancora una volta le criticità di un settore, il DAC, dove numerosi dipendenti Telecom continuano ad essere oggetto di una condotta del datore di lavoro più volte giudicata illegittima.
A distanza di tre anni appare oggi ancor più significativo l’importante causa condotta da questo studio nel 2014 [ Telecom ] quando, sulla base degli stessi principi, la Telecom fu condannata per aver trasferito decine di dipendenti in quello che è stato definito dalla giurisprudenza un “reparto ghetto”. La vicenda fu ripresa anche dagli organi di stampa nazionali che ne riconobbero subito la rilevanza giuridica e sociale, si veda ad esempio [ ilFattoQuotidiano ].
Ma sono ancora numerosissimi i lavoratori trasferiti negli anni che hanno svolto, e continuano a svolgere, mansioni inferiori rispetto a quelle del proprio livello di appartenenza. E moltissimi i contenziosi.
Fortunatamente i dipendenti che subiscono un demansionamento professionale, che sia di un livello, di due o, come è stato accertato in numerosi contenziosi del lavoro, molti dei quali patrocinati dall’avvocato Salvagni, addirittura di tre livelli, sono tutelati dal nostro ordinamento che, infatti, punisce con severità il datore di lavoro non soltanto per inadempimento contrattuale, ma anche per l’impoverimento personale e morale causato dall’impedire lo svolgimento “… di un’attività lavorativa confacente alla propria professionalità”.
Pertanto, anche alla luce degli ultimi riconoscimenti, possiamo affermare che è nel diritto di ogni lavoratore oggetto di dequalificazione, chiederne l’immediata cessazione con il conseguente risarcimento del danno subito, esattamente come accaduto nei casi precedenti a questa ultima sentenza di Giugno.