LICENZIATO DALL’AGENZIA DI SOMMINISTRAZIONE PER UNA PRESUNTA “MANCANZA DI OCCASIONI DI LAVORO”: il Tribunale di Roma, condanna Randstad alla reintegra del lavoratore

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Ordinanze concernenti la causa pubblicate su:

 Lavoro e previdenza oggi, n. 5/6 2016, a cura di Paolo De Marco

 Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 2/2016, a cura di Lorenzo Giasanti

 Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.2/2017

CDSN Roma 

Il Tribunale di Roma, con sent. n. 8106/17 del 5.10.2017, ha confermato la precedente ordinanza dello stesso Tribunale, con la quale l’Agenzia di somministrazione era stata condannata a reintegrare un lavoratore licenziato per giustificativo motivo, basato su un’asserita perdurante “mancanza di occasioni di lavoro”.

In questa vicenda, come anche in altra analoga fattispecie decisa precedentemente dal Tribunale di Velletri (e patrocinata sempre da questo studio, cfr. ord. n. 12411/16 del 29.07.2016, est. Falcione), il lavoratore, terminata la missione presso la società utilizzatrice cui era stato destinato, veniva collocato in disponibilità per “mancanza di occasioni di lavoro” e, in seguito, licenziato per il perdurare delle suddette condizioni.

Nella controversia sottoposta alla cognizione del Tribunale di Roma (decisa positivamente per il lavoratore sia nella fase sommaria Fornero sia in quella di opposizione), il ricorrente, che era stato somministrato come addetto al call center e back office presso una società del settore automotive, impugnava il licenziamento intimato dall’Agenzia di Lavoro (per giustificato motivo oggettivo) al termine della procedura dell’art. 25 del CCNL di settore, in ragione della insussistenza di nuove occasioni           di         lavoro. Il lavoratore deduceva che – durante il periodo di collocazione in disponibilità e prima del licenziamento – si fossero invece concretizzate occasioni di lavoro presso altre società utilizzatrici, dalle quali era stato incomprensibilmente escluso. Nel corso del giudizio emergeva che, nel periodo di durata della procedura di riqualificazione di cui all’art. 25 del CCNL di settore, l’Agenzia di Lavoro avesse somministrato almeno una risorsa ad aziende del settore automotive per l’espletamento di mansioni sostanzialmente omogenee rispetto a quelle che il lavoratore aveva svolto finché era stato occupato senza però prospettarle al ricorrente. Dall’istruttoria compiuta risultava inoltre escluso che, per candidarsi a ricoprire la posizione in questione, fosse necessario il possesso di un specifico requisito professionale, non ravvisandosi alcuna ragione della mancata prospettazione al lavoratore di detta occasione di lavoro.

Il Giudice, in considerazione del fatto che il licenziamento impugnato identificava quale motivazione la perdurante mancanza di occasioni di lavoro al termine della procedura prevista dall’art. 25 del CCNL di settore, dichiarava insussistente il fatto posto a base del licenziamento e disponeva l’applicazione della tutela reintegratoria, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari a 12 mensilità.
Il Tribunale di Roma, confermando quando deciso all’esito della prima “Fase Fornero”, non ha, pertanto, ritenuto sufficiente per la legittimità del licenziamento che l’Agenzia del Lavoro avesse attivato la procedura dell’art. 25 del CCNL di settore e che avesse atteso il decorso del termine di durata di essa prima di procedere alla intimazione del licenziamento, ritenendo invece necessario, al fine di accertare l’illegittimità del recesso, operare una verifica di tipo sostanziale circa l’effettiva “mancanza di occasioni di lavoro”.