Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 26 marzo 2018, n. 2383, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice e, nell’accertare la grave dequalificazione subita da quest’ultima a far data dall’aprile 2012, ha ordinato a Telecom Italia S.p.a. di adibirla alle mansioni del proprio livello di inquadramento, ovvero il 4° livello contrattuale; in ultimo, ha condannato la società resistente a risarcire il danno arrecato alla professionalità della ricorrente a causa del suddetto demansionamento.
Il caso di specie muove dal ricorso promosso da una dipendente di Telecom Italia S.p.a. che, inquadrata nel 4° livello contrattuale, a seguito di una riorganizzazione aziendale, è stata trasferita presso il settore CSA (ora DAC), destinato a supportare il customer care aziendale, e, in quella sede, eÌ€ stata adibita a svolgere attività di back office, precedentemente affidate a società esterne.
In particolare, sulla base dell’istruttoria testimoniale espletata, il giudice, confrontando le relative declaratorie contrattuali, ha accertato che le nuove mansioni cui è stata adibita la ricorrente (quali, ad esempio, l’espletamento delle verifiche relative alle fatture inesitate o, a far data dal gennaio 2015, lo smistamento dei reclami tramite la piattaforma informatica DMS e CRM), sono nettamente inferiori a quelle riconducibili al 4° livello di appartenenza delle lavoratrice che, in precedenza, aveva svolto attività di segreteria, occupandosi della gestione ordinaria delle presenze e dei rimborsi spese del personale, nonché, dal 2001, delle pratiche di infortunio dei dipendenti presso il Servizio di Prevenzione e Protezione Ambiente.
In particolare, il Tribunale, nell’accertare la dequalificazione subita dalla ricorrente, si è soffermato sulla totale assenza di autonomia operativa connotante lo svolgimento delle nuove mansioni assegnate a quest’ultima che, espletabili attraverso l’utilizzo di procedure e sistemi ad hoc che non necessitano di alcuna valutazione personale, sono riconducibili al 2° livello di inquadramento contrattuale.
Pertanto, il giudice ha riconosciuto una grave violazione dell’art. 2103 c.c., dichiarando illegittimo l’esercizio dello ius variandi da parte di Telecom Italia S.p.a. nei confronti della ricorrente, condannando l’azienda a disporre la riassegnazione della stessa a mansioni di 4° livello.
In ultimo, il Tribunale ha accertato il danno professionale subito dalla dipendente liquidato in misura pari al 25% della retribuzione mensile percepita.