TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE E MORALE PER L’ILLECITO DEMANSIONAMENTO DI UN 7 LIVELLO QUADRO

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Nota a sentenza di G.A. Recchia pubblicata su RGL n. 4/2021 - Giurisprudenza ONLINE Newsletter n.12/2021 
Sentenza pubblicata  su RGL Giurisprudenza ONLINE n. 7/2021, con Commento di A. Stani

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 24 giugno 2021, ha accertato l’illegittimo demansionamento posto in essere dalla Telecom Italia S.p.a. nei confronti di una lavoratrice inquadrata nel livello 7 Quadro del CCNL Telecomunicazioni, ordinando alla società di reintegrare la medesima in mansioni riferibili nel livello posseduto (7Q) e condannando altresì l’azienda al risarcimento del danno professionale e morale. La vicenda prende le mosse dalla dedotta adibizione a mansioni inferiori di una dipendente, la quale ha rivendicato l’accertamento della dequalificazione professionale subita a seguito di un presunto riassetto organizzativo. La ricorrente, dopo aver ricostruito in dettaglio le mansioni espletate con riferimento all’elevata capacità lavorativa acquisita mediante lo svolgimento di funzioni direttive e di coordinamento del personale ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in ragione dell’adibizione a mansioni inferiori e del conseguente svilimento della propria professionalità e dignità morale.

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IL TEMPO - Studio Legale Salvagni al fianco dei lavoratori

Articolo pubblicato su Il Tempo del 22/06/2021:

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Lo Studio Legale Michelangelo Salvagni difende chi lavora in ogni fase del rapporto subordinato, autonomo o irregolare

Lo Studio Legale Michelangelo Salvagni nasce per volere del suo fondatore dopo un lungo e proficuo periodo di collaborazione con diversi studi professionali del settore giuslavoristico. In esso confluiscono una serie di professionalità specializzate, con particolare riguardo alla tutela del lavoratore e alle relazioni sindacali.

La vocazione principale dello Studio è tutelare il lavoratore in ogni fase del rapporto lavorativo, occupandosi delle fattispecie patologiche che lo interessano, ponendo particolare attenzione alla sfera della sua cessazione sia in termini di licenziamento (individuale e collettivo) sia per scadenza del termine del contratto (a tempo determinato, di somministrazione, apprendistato), nonché alle ipotesi di cambio appalto e a tutte le vicende in cui il lavoratore è illegittimamente estromesso nell’ambito di rapporti di interposizione illecita di manodopera, appalti illeciti e somministrazioni di lavoro irregolari con contratti instaurati formalmente con datori di lavoro fittizi ma riferibili all’azienda utilizzatrice.

 

                       

Lo Studio Legale Salvagni, peraltro, cura tutte le tematiche inerenti la professionalità del lavoratore sia nel caso di mancato riconoscimento di un livello contrattuale per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente attribuite, sia per l’illegittima adibizione a mansioni inferiori, occupandosi anche del risarcimento dei danni conseguenti al demansionamento (danno alla professionalità, danno biologico, danno morale ed esistenziale) ...

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ALBRIT LOGISTICA S.R.L. E LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE: INGIUSTIFICATO IL RECESSO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. 

Errata corrige 19 GIU 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Un lavoratore con qualifica dirigenziale, assistito dalla Studio Legale Salvagni, ha instaurato un giudizio presso il Tribunale di Milano per veder riconosciuta l’ingiustificatezza del licenziamento intimato per presunto venir meno del rapporto di fiducia tra le parti.

In particolare, la lettera di recesso conteneva una motivazione assai generica, che si risolveva in una sintetica enunciazione di principi giurisprudenziali e considerazioni di carattere generale in merito alla figura del dirigente, senza nulla chiarire in merito alle concrete circostanze che avevano condotto al venir meno del rapporto di fiducia tra la Società e il Dirigente.

Alla luce di tali osservazioni, il Giudice ha accolto la tesi difensiva dello Studio Legale Salvagni, affermando come la motivazione posta alla base del recesso - il cui onere di specificità è imposto dall’art. 38, co. 2 del contratto collettivo per i dirigenti del Settore Trasporto e Logistica - fosse inidonea a fornire al lavoratore un quadro chiaro del contesto di riferimento, al fine di rendergli agevole la difesa in giudizio o, alternativamente, di indurlo ad accettare la decisione datoriale.

Per le sopra esposte ragioni, pertanto, il Tribunale di Milano ha dichiarato ingiustificato il licenziamento, condannando la società al pagamento in favore del lavoratore di n. 8 mensilità a titolo di indennità supplementare, per una somma di circa 62.000,00 euro.

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