Errata corrige 02 FEB 2023
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22.12.2022, ha accertato l’illegittimità del trasferimento di una lavoratrice, assistita dallo Studio Legale Salvagni, nonché l’illegittimo demansionamento subito dalla medesima, dal V livello al III livello (dall’aprile 2014 al marzo 2019) e poi, in seguito al trasferimento, al II livello (dall’aprile 2019 alla data di deposito del ricorso) del CCNL Telecomunicazioni.
In particolare, per quanto attiene al trasferimento illegittimo, il Giudice ha rilevato che mancavano i requisiti previsti dall’art. 2103 c.c. per il trasferimento della lavoratrice dal settore Consumer Vendita Agenti al settore Credit Management e che l’Azienda non avesse esperito alcuna difesa al fine di dimostrare che il luogo in cui era stata trasferita la dipendente non concretasse una unità produttiva, con conseguente applicazione dell’art. 2103 c.c.. ...
Errata corrige11 NOV 2022
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La vicenda tratta il caso di una lavoratrice, inquadrata nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato rilevanti mansioni nell’ambito dell’Area Progetti Europei ed Internazionali, inerenti l’innovazione tecnologica.
La lavoratrice adiva il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, da giugno 2013 a settembre 2016, a mansioni inferiori e non equivalenti rispetto a quelle svolte in precedenza, in quanto, trasferita presso l’Area Sanità, veniva assegnata ai progetti di HELP DESK e adibita a svolgere compiti semplici, ripetitivi e standardizzati (da effettuare tramite procedure informatiche predefinite, dovendo in concreto limitarsi a seguire maschere e menù a tendina), consistenti nella semplice acquisizione di segnalazioni relative ad anomalie di referti medici e inserimento dati. ...
Errata corrige 19 NOV 2022
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La vicenda tratta il caso di una lavoratrice inquadrata nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato rilevanti presso l’Area progettuale Lavoro, Formazione, Open data e Territorio, e rientranti nel 6° livello.
La lavoratrice adiva il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, da settembre 2015 a novembre 2016, a mansioni inferiori e non equivalenti rispetto a quelle svolte in precedenza, in quanto, trasferita presso l’Area Sanità, veniva assegnata ai progetti di HELP DESK e adibita a svolgere compiti semplici, ripetitivi e standardizzati (da effettuare tramite procedure informatiche predefinite, dovendo in concreto limitarsi a seguire maschere e menù a tendina), consistenti nella semplice acquisizione di segnalazioni relative ad anomalie di referti medici e inserimento dati. ...
Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.
Nota a sentenza di G.A. Recchia pubblicata su RGL n. 4/2021 - Giurisprudenza ONLINE Newsletter n.12/2021
Sentenza pubblicata su RGL Giurisprudenza ONLINE n. 7/2021, con Commento di A. Stani
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 24 giugno 2021, ha accertato l’illegittimo demansionamento posto in essere dalla Telecom Italia S.p.a. nei confronti di una lavoratrice inquadrata nel livello 7 Quadro del CCNL Telecomunicazioni, ordinando alla società di reintegrare la medesima in mansioni riferibili nel livello posseduto (7Q) e condannando altresì l’azienda al risarcimento del danno professionale e morale. La vicenda prende le mosse dalla dedotta adibizione a mansioni inferiori di una dipendente, la quale ha rivendicato l’accertamento della dequalificazione professionale subita a seguito di un presunto riassetto organizzativo. La ricorrente, dopo aver ricostruito in dettaglio le mansioni espletate con riferimento all’elevata capacità lavorativa acquisita mediante lo svolgimento di funzioni direttive e di coordinamento del personale ha richiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali in ragione dell’adibizione a mansioni inferiori e del conseguente svilimento della propria professionalità e dignità morale.
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