Errata corrige 05 Aprile 2022
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.
Commento alla sentenza Corte Appello Roma, del 21.2.2022, est Di Sario, patrocinata dallo Studio Legale Salvagni, a cura dell’avv . Elisabetta Masi.
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Con sentenza del 23 febbraio 2022, n. 189, la Corte d’appello di Roma, nel rigettare l’appello proposto dalla società Stampa Roma, ha confermato la sentenza del 23 gennaio 2019, n. 639, con cui il Tribunale capitolino aveva riconosciuto la nullità del trasferimento di un lavoratore (assistito dallo Studio Legale Salvagni) e della relativa assegnazione a mansioni inferiori, con condanna del datore di lavoro a risarcire il danno morale e il danno professionale subito e quantificato sino alla sentenza.
La Corte territoriale, infatti, aderendo alla tesi prospettata dallo Studio Salvagni, ha disatteso le censure articolate dalla società in sede di gravame e ha ritenuto illegittimo il trasferimento unilateralmente disposto nei confronti del dipendente in ragione dell’asserita riorganizzazione aziendale addotta a fondamento di tale provvedimento; in particolare, la Corte ha rilevato l’omessa dimostrazione, da parte della società, delle ragioni tecnico-organizzative richieste dall’art. 2103 c.c. relative alla sede di provenienza del lavoratore. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 04.01.2021, ha accertato l'illegittimo demansionamento subito da un lavoratore inquadrato nel livello 7° Quadro, statuendo che le mansioni svolte in distacco presso altra società (la Loquendo) sono da ricondursi a quelle di Venditore e, come tali, riferibili all’inferiore 5° livello del CCNL Telecomunicazioni, mentre quelle di Store Fix Specialist, svolte successivamente, sono addirittura riferibili all’inferiore di 4° livello del CCNL applicato.
In particolare, il Giudice, a seguito della disamina delle dichiarazioni testimoniali e della giurisprudenza di legittimità in merito all’onere della prova in tema di demansionamento - che grava sul datore di lavoro - ha evidenziato che Telecom non ha fornito la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c..
Il Tribunale, pertanto, raffrontando le mansioni svolte dal lavoratore con le funzioni previste dalla declaratoria relativa al livello Quadro ha rilevato come risulti del tutto evidente che le mansioni assegnate al medesimo non possano essere in alcun modo rispondenti alle caratteristiche che connotano tale livello, né possano essere ritenute equivalenti alle funzioni svolte antecedentemente al demansionamento, funzioni appunto connotate da competenza manageriale, gestionale e tecnica svolte con elevato grado di autonomia e decisionalità.
Il Tribunale, infine, ha affermato che l’inadempimento da parte del datore di lavoro al disposto dell’art. 2103 c.c. è suscettibile di determinare una pluralità di conseguenze lesive, con effetti sia patrimoniali, sia non patrimoniali.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, pertanto, ha condannato la Telecom al risarcimento del danno subito dal lavoratore dal 2007 in poi, quantificandolo in oltre 170.000,00 euro per danno alla professionalità (in considerazione della notevole durata della dequalificazione professionale - dal 2017 - e della gravità del demansionamento), e circa 10.000,00 euro per non patrimoniale all’integrità psicofisica.
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con dieci pronunce di due distinti giudici, rispettivamente del 29.10.2020, del 10.11.2020 e del 18.01.2021, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento, poiché disposto dalla Telecom in violazione dell’art. 2103 c.c..
In particolare, i giudici hanno riconfermato, come già avvenuto in numerosi precedenti - in cause patrocinate da questo studio - la natura di trasferimento del provvedimento datoriale di spostamento del lavoratore effettuato tra due diverse sedi di lavoro, anche se all’interno del medesimo comune (nella specie quello di Roma), qualora identificabili con due distinte unità produttive.
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il lavoratore, nella vicenda in questione, proponendo ricorso al Tribunale di Roma, ha dedotto di essere formalmente inquadrato nel livello 7 Quadro del CCNL Telecomunicazioni pur avendo svolto, per un lungo periodo (10 anni), mansioni superiori corrispondenti a quelle di dirigente.
Il dipendente ha affermato, inoltre, di aver subito un grave demansionamento in quanto, inizialmente, assegnato a mansioni inferiori riferibili a 4 livelli al di sotto della qualifica dirigenziale e, comunque, di quella di appartenenza e, in seguito, relegato in una condizione di sostanziale inattività, rimanendo il medesimo privo di un reale ruolo e mansioni.
Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 9/6/2020, ha primariamente accertato il diritto del lavoratore al superiore inquadramento dirigenziale, condannando il datore a versare le differenze retributive maturate, a ricostruire la carriera lavorativa in base alla qualifica di spettanza, nonché a corrispondere i premi MBO e a ricalcolare il TFR. ...