ITA AIRWAYS CONDANNATA PER CONDOTTA DISCRIMINATORIA IN RAGIONE DELL’ESCLUSIONE DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE: LA SOCIETÀ DEVE ASSUMERLE E RISARCIRE IL DANNO

Articolo di Michelangelo Salvagni.

pubblicato il 21/02/2024 su LPO NEWS.

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La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2024, n. 475, ha confermato la discriminazione subita da parte di due lavoratrici, in ragione del loro stato di gravidanza, e consistente nella loro mancata assunzione da parte della società ITA Airways. La vicenda si incentra, quindi, sul tema della discriminazione relativa ad una procedura di assunzione del personale, antecedente la costituzione del rapporto di lavoro. ...

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COMDATA PERDE LA CAUSA E VIENE CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE AD UNA LAVORATRICE DI 4° LIVELLO (CCNL TELECOMUNICAZIONI) ADIBITA COME ADDETTA AL CALL CENTER PRESSO LE COMMESSE BAT, FCA, INPS, IBERDROLA, ACQUIRENTE UNICO.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 990 del 29.01.2024, ha accertato l'illegittima dequalificazione professionale subita da una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni, inquadrata nel 4° livello del CCNL Telecomunicazioni e assegnata dal mese di ottobre 2018 ad oggi, presso le commesse BAT, FCA, Inps, Iberdrola, Acquirente Unico come addetta al call center.

In particolare, il Giudice ha evidenziato che le mansioni svolte dalla lavoratrice nelle varie commesse in cui è stata addetta dal 2018 ad oggi non sono riconducibili al 4° livello del CCNL di settore - ove rientra la figura dell’operatore di call center - in quanto sono state eseguite sulla base di procedure standardizzate e predefinite e senza margini di autonomia, rientrando piuttosto le attività svolte nell’inferiore 3° livello, come addetto al call center. ...

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LEONARDO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PROFESSIONALE DA DEMANSIONAMENTO DI CIRCA 100.000,00 EURO PER UN LAVORATORE “QUADRO” ADIBITO A MANSIONI INFERIORI.  

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

 

La Leonardo S.p.A. (ex Finmeccanica), nota azienda ad alta tecnologia che opera a livello mondiale nei settori dell'Aerospazio, della Difesa e della Sicurezza, ha illegittimamente adibito un lavoratore a mansioni nettamente inferiori a quelle riferibili al proprio inquadramento contrattuale di Quadro e, venendo lasciato sostanzialmente inattivo, senza alcun ruolo e/o progetto da sviluppare e obiettivi aziendali da realizzare anche per lunghi periodi.

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TELECOM CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN ALTRO “CONSULENTE” PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO (cd. Body Rental), CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

Errata corrige 17 SET 2024

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 13.05.2024 la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che, in primo grado - ove il medesimo era difeso da altro studio legale - aveva rigettato il ricorso.

In particolare, i giudici di secondo grado hanno accertato che il pluriennale rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore, dal 31.3.2008, aveva prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata - svolgendo mansioni di tipo informatico - direttamente in favore della Telecom, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposti, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa.

In particolare, il giudice ha focalizzato il proprio ragionamento decisorio sulla mancata prova dell’esistenza di uno o più contratti di appalto tra le formali datrici di lavoro succedutesi nel tempo e la Telecom Italia in quanto, tra la documentazione prodotta dalla società, non vi era alcun contratto di appalto tra le stesse, titolo che avrebbe giustificato le prestazioni poste in essere dal lavoratore in suo favore.

Alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e, soprattutto, della documentazione prodotta, la Corte di appello, pertanto, ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, intercorso con la Telecom in modo irregolare, ancora in essere, condannando la Società alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito con i formali datori di lavoro e quanto il medesimo avrebbe dovuto percepire qualora assunto dalla Telecom sin dall’origine.

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