NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI SUL LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO DEL DISABILE.

Segnalo con piacere la pubblicazione della mia relazione e quelle del Prof. Arturo Maresca e del Presidente Giovanni Pascarella sull’ultimo numero della Rivista Lavoro Diritti Europa nell’ambito del Convegno dello scorso 13 marzo 2024 in tema di “Licenziamento discriminatorio del disabile per superamento del periodo di comporto: novità giurisprudenziali” organizzato dall’ANF di Roma.

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SUMMER SCHOOL - SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE GIUSEPPE PERA

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Segnalo con piacere la mia partecipazione, in qualità di relatore, alla Summer School - Scuola di Alta Formazione della Fondazione Giuseppe Pera che quest’anno tratterà il seguente tema:
“Impresa, tecnologia, lavoro. Principi lavoristici e metamorfosi del lavoro".

Gli incontri si terranno nel Complesso di San Francesco a Lucca dal 27 al 29 giugno 2024.

Il mio intervento, previsto per il 28 giugno, avverrà nell’ambito dei seguenti temi:
“Nuovi percorsi di tutela delle differenze. Genere, disabilità, caregiver, accomodamenti ragionevoli”.
Interverranno:
- Prof.ssa Silvia Borelli - Università di Ferrara
- Dott.ssa Monica Bertoncini - Tribunale di Bergamo
- Avv. Michelangelo Salvagni - Foro di Roma
- Coordina: Prof.ssa Patrizia Tullini - Università di Bologna

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POSTE ITALIANE CONDANNATA ALL’ADOZIONE DEGLI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI PER IL DISABILE AFFETTO DA FIBROMIALGIA: IL TRIBUNALE DI ROMA, IN FASE DI RECLAMO, CONFERMA L’ORDINANZA CHE OBBLIGA ALL’ADOZIONE DELLO SMART WORKING

  Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, con la recente ordinanza del 30 aprile 2024, ha confermato, anche in fase di reclamo, le domande della lavoratrice, difesa dallo Studio Legale Salvagni, volte al riconoscimento delle proprie patologie quali rientranti nella nozione eurounitaria di disabilità ed incompatibili con lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza, rigettando il reclamo della società.

Il Collegio ha così confermato la condanna del primo giudice nei confronti del datore di lavoro ad attuare ogni “accomodamento ragionevole” per consentire alla lavoratrice, considerata disabile secondo la nozione eurounitaria in quanto affetta da una patologia che non le permette di recarsi ogni giorno a lavoro come gli altri dipendenti, di espletare la propria attività lavorativa in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori.

I Giudici, infatti, hanno ritenuto che la fibromialgia, di cui è affetta la ricorrente, sia una patologia invalidante che non consente alla medesima di svolgere le proprie mansioni in presenza, al pari degli altri lavoratori. Patologia peraltro riconosciuta anche a seguito di CTU medico legale disposta dal Tribunale stesso nel corso del giudizio.

Conseguentemente il Collegio adito, in base alla nozione di disabilità eurounitaria, ha dichiarato che il rifiuto della società di consentire alla lavoratrice di svolgere la prestazione in modalità di telelavoro e/o lavoro agile configuri una discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 216/2003. Ciò anche in considerazione del fatto che il perdurare della modalità di svolgimento della prestazione, prevalentemente in presenza, fosse idonea ad aggravare le condizioni di salute della lavoratrice.

In particolare, il Collegio ha affermato che “dal complesso delle suddette disposizioni emerge, dunque, che il datore di lavoro debba tenere in considerazione la situazione di svantaggio del lavoratore, adottando "soluzioni ragionevoli", idonee ad evitare una discriminazione indiretta che produca l'effetto di estromettere il dipendente disabile dal lavoro proprio a causa della sua disabilità”.

Peraltro, sempre a parere del Tribunale di Roma, la società “non è riuscita né a dedurre né a dare prova della sussistenza di ragioni aziendali ostative in merito alla adibizione della reclamata alla prestazione di lavoro agile, così come dalla stessa richiesto”.

I Giudici hanno conseguentemente confermato, anche in fase di reclamo, l’ordinanza impugnata dalla società, affermando che, proprio in ragione delle gravi menomazioni fisiche da cui risulta affetta la lavoratrice, la medesima “versi in una condizione di disabilità c.d. eurounitaria, che dunque determina una condizione di svantaggio sociale e lavorativo tale da renderla meritevole di un intervento da parte del proprio datore di lavoro finalizzato a realizzare accomodamenti ragionevoli per ristabilire una parità di trattamento fra i dipendenti”, condannando Poste Italiane ad adibire la lavoratrice al lavoro agile, con massimo quattro rientri mensili.

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LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO, IUS VARIANDI E REPÊCHAGE ALLA LUCE DEI RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

In qualità di Responsabile del Gruppo Giuslavoristi ANF (Associazione Nazionale Forense) di Roma, segnalo il

Convegno del 6 maggio 2024, dalle ore 14,30 alle 17.00, presso la sede dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), di Via Valadier n. 42, in modalità mista, ove parteciperò in qualità di moderatore.

Lo scopo dell’incontro è quello di approfondire la fattispecie del licenziamento per gmo alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali.

I temi di indagine si incentreranno, principalmente, sull’analisi dell’istituto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soffermandosi, in particolare, sul controllo di effettività delle ragioni poste alla base del recesso, sui poteri datoriali e i confini della sindacabilità della scelta imprenditoriale, in ragione di un bilanciamento di interessi contrapposti tra libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e tutela del posto di lavoro.

L’analisi dei relatori poi, avrà ad oggetto anche il tema dell’obbligo di rêpechage, con particolare riferimento alle implicazioni su tale fattispecie conseguenti alle modifiche apportate allo ius variandi ex art. 2103 c.c. dal Jobs Act, che hanno ampliato la possibilità di ricollocazione del dipendente.

I relatori che parteciperanno al Convegno sono:
- la Prof.ssa Maria Teresa Carinci, Ordinario di Diritto del Lavoro presso Università Statale degli studi di Milano;

- ⁠la Dott. ssa Maria Casola, Consigliere 1^ Sez. Lavoro presso il Tribunale di Roma;

- ⁠il Dott. Massimo Pagliarini, Consigliere 1^ Sez. Lavoro presso il Tribunale di Roma;

- ⁠il Dott. Luigi Di Paola, Magistrato addetto all’uffficio del Massimario presso la Corte di Cassazione;

- ⁠il Prof. Avv. Arturo Maresca, Emerito di Diritto del lavoro presso Sapuenza Università di Roma.

I relatori si concentreranno sulle problematiche attuali e concrete alla luce delle novità giurisprudenziali, con particolare attenzione alle conseguenze sul licenziamento per gmo in caso di violazione dell’obbligo di rêpechage.

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