Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 11935 del 11.10.2019, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Aviointeriors S.p.a., ha accertato e dichiarato l’illegittimità del licenziamento irrogato al medesimo per presunta giusta causa, ordinando alla società di reintegrarlo nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché condannando la stessa al pagamento dell’indennità risarcitoria nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato in quanto, secondo l’avversa ricostruzione, sebbene collocato in malattia, si sarebbe dedicato ad attività ludica incompatibile con il dichiarato stato morboso. La società, a sostegno del provvedimento espulsivo, adduceva di avere svolto delle indagini investigative all’esito delle quali era emerso, appunto, che il lavoratore, al di fuori delle fasce di reperibilità, si era dedicato alla predetta e non meglio specificata attività ludica asseritamente “incompatibile con lo stato di malattia”.
L’attività svolta dal ricorrente ed asseritamente “incompatibile con lo stato di malattia”, come risultante dalla relazione investigativa prodotta da controparte, era quella di “Birdwatching”, ossia di osservazione degli uccelli, peraltro praticata dal ricorrente solo per alcune ore nei giorni festivi e, comunque, sempre al di fuori delle fasce di reperibilità. Per il resto, la relazione investigativa prodotta dalla società riprendeva il lavoratore in circostanze assolutamente irrilevanti sotto il profilo disciplinare, quali un prelievo in banca e una cena in compagnia con la moglie e amici.
Il Tribunale di Latina, accogliendo la tesi difensiva del lavoratore, ha rilevato l’assoluta carenza di allegazione e l’assenza di qualsivoglia prova in ordine all’asserita incompatibilità della non meglio specificata “attività ludica” con lo stato di malattia dichiarato dal lavoratore e attestato dal medico di famiglia dello stesso.
Il Giudice, in particolare, ha evidenziato che l’attività di “Birdwatching” non risulta in alcun modo incompatibile con lo stato di malattia del ricorrente, affetto da “rialzo pressorio”, né tantomeno ostativa ad una completa guarigione del medesimo.
Sul punto, il Tribunale rileva che, sebbene il datore di lavoro possa procedere ad accertamenti di tipo sanitario volti a verificare l’effettiva sussistenza dello stato morboso dichiarato dal lavoratore, l’onere di provare che l’attività extralavorativa svolta sia ostativa ad una completa guarigione incombe sempre sul datore di lavoro.
Nel caso di specie, osserva il giudice, la società, pur avendone l’onere, non ha fornito alcuna prova, né mediante allegazioni mediche, che non risultano agli atti di causa, né con la relazione investigativa prodotta, la quale attesta esclusivamente che il lavoratore, al di fuori delle fasce di reperibilità, sia uscito dalla propria abitazione per svolgere attività del tutto compatibili con lo stato di malattia attestato.
Il Tribunale ha, quindi, rilevato l’insussistenza del fatto contestato al lavoratore, dichiarando illegittimo il licenziamento e ordinando la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre alla condanna al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista ex art. 18, commi 4 e 7, legge n. 300/70 nella misura massima di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 34233 del 02.04.2019, ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore estromesso all’esito della nota procedura di licenziamento collettivo conclusasi nel mese di ottobre 2017 (originariamente di un numero complessivo di 124 esuberi), condannando Sky Italia S.r.l. alla reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro, nonché al pagamento di tutte le retribuzioni dal giorno del recesso a quello di effettiva reintegra.
Il Giudice del lavoro ha accolto la tesi difensiva offerta dallo studio legale Salvagni in ordine alla sussistenza, nella specie, di due diverse procedure: quella di licenziamento collettivo per riduzione del personale ex Legge n. 223/1991 (avviata dalla società con comunicazione del 16.05.2017), sulla quale, a far data dall’01.09.2017, si è innestata quella di trasferimento collettivo ex art. 57 del CCNL di settore. ...
Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n.11/12 2019
Nota a Corte di Cassazione, sentenza 9 maggio 2019, n. 12365 – Pres. Di Cerbo – Rel. Boghetich – F. S.p.a (avv.ti Morrico, Di Rosa) c. L.M. (avv. Portelli)
Lavoro subordinato – Licenziamento disciplinare – Condotte punite dal c.c.n.l. con sanzione conservativa – Abbandono posto di lavoro – Regime applicabile – Estensione ad ipotesi non tipizzate – Esclusione – Conseguenze – Inapplicabilità reintegrazione nel posto di lavoro
In tema di licenziamento disciplinare, solo ove il fatto contestato e accertato sia espressamente contemplato da una previsione di fonte negoziale vincolante per il datore di lavoro, che tipizzi la condotta del lavoratore come punibile con sanzione conservativa, il licenziamento sarà non solo illegittimo ma anche meritevole della tutela reintegratoria prevista dal comma 4 dell’art. 18, non essendo invece consentito al giudice, allorché una condotta accertata non rientri in una di quelle descritte dai contratti collettivi ovvero dai codici disciplinari come punibile con sanzione conservativa, applicare la reintegrazione mediante un’interpretazione analogica o estensiva. (Massima a cura dell’A.)
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Corte di Cassazione, sentenza 23 maggio 2019, n. 14063 – Pres. Di Cerbo - Rel. Boghetich – L. (avv. Ivella) c. S. (avv. Pulsoni)
Lavoro subordinato - Licenziamento individuale per giusta causa previsione dei contratti collettivi di condotte integranti giusta causa - Vincolatività - Esclusione – Limiti
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Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 2/2019
I
CASSAZIONE, 22.10.2018, n. 26675, Pres. Di Cerbo, Est. Lorito, PM Fresa (accoglimento) – A.G. (Avv.ti Battaglia, Grattarola) c. Congregazione delle Piccole Suore Missionarie della Carità (Avv. Costantino).
Diff. Corte di Appello di Torino del 3 ottobre 2016.
Sopravvenuta inidoneità alla mansione – Licenziamento per motivo oggettivo – Inosservanza obbligo di repêchage – Tutela indennitaria – Analogia motivo oggettivo di tipo economico con quello per sopravvenuta inidoneità alla mansione – Reintegrazione.
Anche in ipotesi di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica alla mansione, il datore di lavoro, trattandosi di ipotesi di giustificato motivo oggettivo, deve adibire il prestatore a mansioni alternative, cui lo stesso sia idoneo e compatibili con il suo stato di salute; l’inosservanza di tale obbligo determina l’ingiustificatezza del recesso posto che costituirebbe una grave aporia sistematica ritenere che la violazione dell’obbligo di repêchage possa determinare una tutela reintegratoria nel caso di licenziamento per motivi economici e precluderla invece nel caso di lavoratore affetto da inidoneità fisica o psichica. (1)
II
CASSAZIONE, 19.3.2018, n. 6798, Pres. Di Cerbo, Est. Spena, PM Celeste (rigetto) – Manutenzione e Montaggi S.r.l. (Avv. Manai) c. C.S. (Avv. Maciotta)
Conf. Corte di Appello di Cagliari del 22 aprile 2016.
Licenziamento per sopravvenuta inidoneità alla mansione – Modifiche organizzative – Art. 5 della Direttiva Comunitaria 78/2000/CE – Parità di trattamento – Obbligo del datore di lavoro di adottare soluzioni ragionevoli – Violazione art. 41 Cost. – Insussistenza.
E’illegittimo il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica o psichica alla mansione ove il datore di lavoro, avendo la possibilità di modificare la propria organizzazione del lavoro, non ha adottato soluzioni ragionevoli atte a consentire al lavoratore disabile, secondo la definizione della Direttiva Comunitaria 78/2000/ CE, di svolgere il lavoro, ciò non integrando violazione dell’art. 41 Cost. per ingerenza sulla libertà della organizzazione imprenditoriale. (2)
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