CALL CENTER ASSIST SPA: CONTRATTI A PROGETTO ILLEGITTIMI, ACCERTAMENTO SUBORDINAZIONE, PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE E DI TUTTE LE RETRIBUZIONI DALLA FINE DEL RAPPORTO ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO PER QUASI 100 MILA EURO.

Errata Corrige  27 FEB 2022

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Commento alla sentenza Trib, Roma, del 22.2.2022, est Orru’, patrocinata dallo Studio Legale Salvagni, a cura dell’avv . Giulia Ausili.

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Articolo pubblicato su:

arivista on-Line LAvoro e Previdenza Oggi NEWS

b) rivista on-Line CSDN Roma

Con diversi ricorsi instaurati presso il Tribunale di Roma, due prestatrici di lavoro hanno convenuto in giudizio la società ASSIST SPA esponendo di avere prestato la propria attività lavorativa alle sue dipendenze senza soluzione di continuità per circa 10 anni. Le ricorrenti esponevano in breve:  a) che la prestazione lavorativa era stata formalizzata con una serie di contratti di collaborazione a progetto; b) di avere svolto l’attività di operatrice di call center sulla base di indicazioni ricevute on line e sotto la diretta sorveglianza di team leader e responsabili di sala presenti quotidianamente; c) di aver osservato un orario di lavoro predeterminato dalle 09.00 alle 15,30 dal lunedì al sabato; d) che la retribuzione non era in concreto commisurata ad alcun progetto raggiunto né in alcun modo a risultati conseguiti; e) che il contratto a progetto non indicava alcun risultato da raggiungere e consisteva in realtà in un elenco di mansioni.

Le prestatrici in diritto rivendicavano: 1) la nullità del contratto a progetto con conseguente trasformazione del rapporto in lavoro subordinato fin dall’origine e condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate; 2) la inefficacia della risoluzione del rapporto di lavoro inter partes, avvenuto tramite dimissioni, con diritto al ripristino del rapporto, oltre risarcimento del danno dalla data di offerta della prestazione lavorativa.

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AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A.: RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI DI 5° LIVELLO (RISPETTO A QUELLE DI 3° DI ASSUNZIONE). LA SOCIETA’ CONDANNATA AL PAGAMENTO DI 30 MILA EURO.

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

La Corte Di Appello di Roma, con sentenza del 19 luglio 2021, ha condannato la società AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. a riconoscere ad un suo dipendente il superiore 5° livello del CCNL per i lavoratori delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La vicenda riguarda un lavoratore inquadrato nel livello 3° del CCNL di settore, adibito per circa 10 anni a mansioni di elevato contenuto professionale tecnico/amministrativo nell'ambito delle attività relative alla c.d. Tari ed espletate dal medesimo con autonomia e discrezionalità di poteri.

La Corte Di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale che, valutando erroneamente il contenuto delle mansioni svolte dal lavoratore e la documentazione depositata in atti, aveva escluso la necessità di disporre l'indagine istruttoria.

La Corte di Appello, invece, dopo le testimonianze escusse nel corso del giudizio, ha accertato e dichiarato il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel superiore 5° livello sin dal 2011, oltre alle differenze retributive per tutto il periodo in cui il dipendente ha svolto le mansioni di 5° livello, nonché il superiore inquadramento anche per il futuro.

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AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A.: RICONOSCIMENTO MANSIONI SUPERIORI DI 5° LIVELLO (RISPETTO A QUELLE DI 3° DI ASSUNZIONE). LA SOCIETA’ CONDANNATA AL PAGAMENTO DI 30 MILA EURO.

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

La Corte Di Appello di Roma, con sentenza del 19 luglio 2021, ha condannato la società AMA - AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE S.P.A. a riconoscere ad un suo dipendente il superiore 5° livello del CCNL per i lavoratori delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana, nonché a corrispondere al medesimo tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

La vicenda riguarda un lavoratore inquadrato nel livello 3° del CCNL di settore, adibito per circa 10 anni a mansioni di elevato contenuto professionale tecnico/amministrativo nell'ambito delle attività relative alla c.d. Tari ed espletate dal medesimo con autonomia e discrezionalità di poteri.

La Corte Di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado del Tribunale che, valutando erroneamente il contenuto delle mansioni svolte dal lavoratore e la documentazione depositata in atti, aveva escluso la necessità di disporre l'indagine istruttoria.

La Corte di Appello, invece, dopo le testimonianze escusse nel corso del giudizio, ha accertato e dichiarato il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nel superiore 5° livello sin dal 2011, oltre alle differenze retributive per tutto il periodo in cui il dipendente ha svolto le mansioni di 5° livello, nonché il superiore inquadramento anche per il futuro.

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SLIM ALUMINIUM S.P.A.: DICHIARATO ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Con ordinanza del 14 novembre 2021, il Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da un dipendente della Slim Aluminium S.p.a. (già Hydro Aluminium S.p.a.) assistito dallo Studio legale Salvagni e avente ad oggetto l’impugnazione del licenziamento intimato per giusta causa. La società ha contestato al lavoratore alcuni addebiti disciplinari, motivando il recesso anche in ragione di una asserita «recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 9, quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione di cui all’art. 9» del CCNL Metalmeccanica Industria. Prima del licenziamento, infatti, il lavoratore era già stato oggetto di diverse contestazioni disciplinari, sfociate in altrettante sanzioni di natura conservativa, la cui legittimità è stata, però, contestata dallo Studio Salvagni.

Nell’accogliere la tesi difensiva dello studio, il Tribunale pontino ha ritenuto di dover verificare la sussistenza di entrambi gli addebiti elevati al lavoratore, giacché espressamente richiamati dalla società resistente nel corpo della lettera di contestazione disciplinare, prima, e posti a fondamento del recesso, poi.

Tuttavia, all’esito istruttoria orale espletata, il giudice del Lavoro ha riscontrato l’infondatezza della prima contestazione disciplinare e, dunque, l’illegittimità di una delle sanzioni sospensive irrogate in passato al dipendente: venuto meno il presupposto della recidiva contestata, è altresì venuta a mancare la giusta causa posta a fondamento del licenziamento irrogato al lavoratore che, infatti, è stato dichiarato illegittimo giacché sproporzionato.

Pertanto, il Tribunale di Latina, nell’applicare la tutela prevista dal 5° comma, art. 18, St. Lav., ha condannato la società resistente a corrispondere al lavoratore un’indennità risarcitoria pari a 22 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto da ultimo percepita dallo stesso.

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