Jobs Act e licenziamento disciplinare: alla ricerca della reintegrazione tentando la strada del recesso ritorsivo o discriminatorio

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato Lavoro e Previdenza Oggi, n.9/10 2016 

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Tribunale di Roma, Sez. IV Lav., ordinanza 4 aprile 2016 – Giud. Marrocco – P. S. (Avv. Marongiu) c. T. S.r.l. (contumace)*

 

Rapporto di lavoro – Contratto di lavoro a tutele crescenti – Sanzioni e contestazioni disciplinari – Licenziamento disciplinare – Natura discriminatoria o ritorsiva del recesso – Ripartizione onere della prova - Nullità del licenziamento – Esclusione – Insussistenza del fatto materiale contestato – Sussistenza – Reintegrazione.

 

Il licenziamento discriminatorio si può ritenere dimostrato se risulti dagli elementi di causa la sussistenza del c.d. fattore rischio e del dato oggettivo che dia conto del fatto che il lavoratore, proprio a causa delle sue condizioni e delle sue scelte, sia stato trattato in maniera differente rispetto a un altro soggetto in analoga situazione e ciò a prescindere dalla motivazione addotta e dall'intenzione di chi ha adottato il provvedimento discriminatorio. Il recesso per motivo illecito ex art. 1345 c.c., invece, ricorre ove la condotta datoriale sia stata determinata esclusivamente da un intento contra legem e, quindi, nel caso in cui vi sia stata da parte di quest’ultimo una reazione abnorme rispetto ad una condotta lecita del prestatore.

Esclusa la natura discriminatoria e comunque illecita del licenziamento e quindi gli effetti sanzionatori della nullità del recesso, lo stesso può ritenersi illegittimo ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.Lgs. n. 23/2015, quando sia dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, con conseguente annullamento del licenziamento e reintegra nel posto di lavoro

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Sulla natura disciplinare del licenziamento per scarso rendimento in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 5-6/2016

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Sulla natura disciplinare del licenziamento per scarso rendimento in caso di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore

 

Tribunale di Roma, ordinanza 24 dicembre 2015 – Est. Buconi – G. M. (Avv. C. de Marchis e V. Piresti) c. A. F. S.r.l.*

 

Licenziamento individuale – Assenze per malattia discontinue e irregolari – Scarso rendimento – Presupposti – Inutilizzabilità della prestazione – Carattere disciplinare del recesso - Necessità di colpa – Insussistenza – Reintegra

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Diritto di critica, utilizzo di espressioni sconvenienti e licenziamento del sindacalista

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.3/2016

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TRIBUNALE FERRARA – decreto ex art. 28 L. 300/70, 30 gennaio 2016 – Est. D’Ancona -  L.F. (avv.ti Piccinini, Mangione, Mozzanti) c.  B. P. I. S.r.l. (avv.ti Pavone, Marasco, Lopez).  

Lavoro subordinato – Condotta antisindacale ex art. 28 L. 300/70 - Lavoratore sindacalista – Uso di espressioni aspre e inopportune durante una trattativa sindacale - Rivendicazione del ruolo sindacale – Licenziamento disciplinare – Pertinenza delle espressioni utilizzate ai temi oggetto di critica - Sproporzione della sanzione e carattere strumentale del licenziamento – Nullità – Natura antisindacale e ritorsiva del recesso – Reintegra.

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Scarso rendimento ed eccessiva morbilità nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 1/2016

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CASSAZIONE, 2.9.2015, n. 17436, ord. – Pres. Stile, Est. Manna, P.M. Matera (conf.) – A.T.M. - Azienda trasporti milanese Spa (avv.ti Giacchetti, Zambello) c. A.G. (avv. Civitelli).
Conf. Corte d’Appello di Milano, 10.3.2013.


Licenziamento individuale – Rapporto di lavoro autoferrotranvieri – Ferrovie in concessione –
Esonero agente per scarso rendimento – Eccessiva morbilità – Necessità di colpa – Insussistenza –
Giustificato motivo oggettivo – Differenza dall’esonero del servizio per malattia.


Ai fini dell’esonero definitivo dal servizio dei lavoratori autoferrotranvieri dipendenti da aziende
esercenti il pubblico servizio di trasporti in regime di concessione, la fattispecie dello scarso rendimento previsto dall’art. 27, lett. d, del Regolamento attuativo, all. A, al r.d. n. 148 del 1931, è ipotesi diversa e separata da quella prevista dallo stesso art. 27, lett. b, che disciplina invece la malattia. Conseguentemente, e ripetute assenze per malattia non possono considerarsi come utili ai fini della configurabilità dello scarso rendimento idoneo a giustificare l’esonero dal servizio dell’agente. (1)

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