Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.4/2012
TRIBUNALE DI ROMA, 12 ottobre 2011 – Est. Armone – P.P.S. (avv. Aiello) c. Compagnia di navigazione Ponte S. Angelo in liquidazione (avv. Napoletano).
Contratto di lavoro occasionale – Natura subordinata della prestazione - Contratto a termine di lavoro marittimo – Utilizzo abusivo del contratto a termine – Nullità del termine – Trasformazione in contratto a tempo indeterminato – Nullità del licenziamento orale – Dimissioni – Ripartizione onere della prova .
Nel caso di successione consecutiva di un rapporto di lavoro di tipo occasionale e di un rapporto di lavoro subordinato a termine di lavoro marittimo, l’accertamento della subordinazione sin dal primo rapporto, formalmente qualificato come autonomo, travolge il successivo contratto a tempo determinato e la relativa apposizione del termine, con la conseguenza che il rapporto di lavoro deve considerarsi unico ed a tempo indeterminato sin dall’origine. Ove si controverta sulle modalità di risoluzione del rapporto con affermazioni contrapposte (licenziamento orale o dimissioni), sul lavoratore grava esclusivamente la prova della cessazione del rapporto lavorativo, mentre la controdeduzione del datore di lavoro riguardante le dimissioni ha valore di eccezione ed il relativo onere della prova incombe sullo stesso eccipiente. ...
Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.3/2007
CASSAZIONE, SEZ. LAV., 22 dicembre 2006, n. 27464, Pres. Senese - Rel. D’Agostino – Consorzio Agrario Regione della Lucania e Taranto S.C.A.R.L. (avv. G. Vesci) c/ Lettere Ermanno (avv. G. Semeraro).
Licenziamento individuale - Distinzione tra la figura di dirigente apicale e pseudo dirigente – Ambito di operatività – Ampi poteri di iniziativa e discrezionalità tali da imprimere un indirizzo al governo complessivo dell’azienda – Mancanza – Limitazione di responsabilità - Applicabilità della legge n° 604 del 1966 e dell’art. 18 della legge n° 300 del 1970 – Reintegrazione nel posto di lavoro.
La qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come alter ego dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale, ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell' osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (c.d. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (c.d pseudo-dirigente) (1) (Massima non ufficiale)
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Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.2/2005
CASSAZIONE, 11 giugno 2004, n. 11124, Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Rel. Vigolo, P.M. De Augustinis (diff.), Cordeschi Luciana (avv.ti Alleva e Panici) c. Cooperativa Fra Produttori Latte S.r.l. (avv. Autieri).
Lavoro – lavoro subordinato – licenziamento individuale - licenziamento per giustificato motivo oggettivo - ragioni economiche – soppressione del posto di lavoro – inapplicabilità legge n. 223 del 1991 per mancanza dei requisiti occupazionali e dimensionali – lavoratori in posizione di fungibilità – comportamento vessatorio e persecutorio del datore di lavoro – profili di molestie sessuali – motivo illecito del licenziamento – insussistenza - illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. – mancata applicazione analogica criteri di scelta ex art. 5 L. 223 del 1991.
In caso di licenziamento di un dipendente dovuto a ragione economiche, quando vi è una generica esigenza di riduzione del personale, il nesso di causalità tra questa necessità ed il licenziamento può non rappresentare una sufficiente funzione individualizzante del lavoratore licenziabile; dunque, la selezione del lavoratore non avrebbe dovuto essere compiuta liberamente, ma con applicazione analogica di criteri obiettivi quali quelli dei carichi di famiglia e dell’anzianità previsti dall’art. 5 della legge 223 del 1991, escludenti l’arbitrarietà della scelta, in attuazione degli artt. 2, 3, e 41, comma 2, della Costituzione (che impongono una maggior tutela del lavoratore socialmente più debole, rispetto al più avvantaggiato).
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