REVIREMENT DELLA CASSAZIONE SUL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE: LA REINTEGRAZIONE “RITROVATA” ANCHE PER CONDOTTE NON TIPIZZATE DAL CCNL MA PREVISTE DA CLAUSOLE GENERALI O ELASTICHE

Articolo di Michelangelo Salvagni.

Pubblicato in Lavoro e Previdenza Oggi, n. 9-10/2022.

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Nota a Corte di Cassazione, sentenza 11 aprile 2022, n. 11665 – Pres. Raimondi, Est. Garri – R. G. (avv. Luponio) c. Italpol Group S.p.A. (Avv. Quagliaro) (disponibile su https://www.lpo.it/banca-dati/)

 

Lavoro subordinato – Licenziamento disciplinare – Contratto collettivo – Condotte punite dal CCNL con sanzione conservativa – Clausole generali del contratto collettivo – Estensione ad ipotesi non tipizzate – Applicabilità reintegrazione nel posto di lavoro

 

di Michelangelo Salvagni*

 

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove tale previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. In tal caso, il giudice effettua un’operazione di interpretazione e sussunzione che non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti della attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo. (Massima a cura dell’A.)

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SLIM ALUMINIUM S.P.A. CONDANNATA A REINTEGRARE UN LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO IN ASSENZA DI GIUSTA CAUSA.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 Con sentenza del 30 dicembre 2022, resa al termine della fase di opposizione Fornero, il Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, ha modificato il proprio precedente orientamento della fase sommaria, condannando la Slim Aluminium S.p.a. a reintegrare un lavoratore illegittimamente licenziato per asserita giusta causa, con applicazione dell’art. 18, co. 4 (e non più co. 5) dello Statuto dei Lavoratori.

In particolare, il Tribunale adito, dapprima, ha confermato che il licenziamento intimato al lavoratore fosse illegittimo in quanto la contestazione disciplinare principale (nella specie l’essersi rivolto al medico competente con toni provocatori ed atteggiamento indisponente, avvicinandosi oltre misura alla scrivania di quest’ultimo e l’aver disatteso le procedure aziendali di distanziamento sociale previste per l’epidemia Covid-19) non risultava così grave da giustificare il recesso e, poi, perché la presunta recidiva per un precedente addebito che aveva determinato l’irrogazione di una sanzione sospensiva doveva ritenersi illegittima. ...

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L.T. S.R.L.: CONFERMATA ANCHE IN APPELLO L’INEFFICACIA DEL LICENZIAMENTO ORALE CON CONDANNA ALLA CORRESPONSIONE DI TUTTE LE RETRIBUZIONI NON VERSATE AL LAVORATORE.

Errata corrige 12 DIC 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

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La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 12.12.2023, ha respinto l’appello di L.T. e confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri, che aveva dichiarato la sussistenza di un licenziamento orale di un lavoratore e, dunque, la conseguente inefficacia dello stesso, con condanna della società alla corresponsione delle retribuzioni maturate dal recesso orale alle dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore. ...

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POLICLINICO CASILINO (GRUPPO EUROSANITÀ S.P.A.): IL TRIBUNALE DI ROMA DICHIARA ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA ALLA PRESTAZIONE LAVORATIVA E REINTEGRA IL LAVORATORE IN SERVIZIO.  

Errata corrige 21 OTT 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

 

Il Gruppo Eurosanità S.p.A., azienda che gestisce le note case di cura di Villa Stuart, Quisisana, Sant’Elisabetta nonché il Policlinico Casilino, ha illegittimamente licenziato un operatore socio sanitario (O.S.S.) per impossibilità sopravvenuta alla prestazione lavorativa a seguito del giudizio di idoneità parziale espresso dal medico competente che aveva prescritto, quali limitazioni, la non adibizione sia a mansioni che prevedessero la movimentazione manuale di carichi sia di non adibirlo al lavoro notturno e stressogeno.

Lo Studio Legale Salvagni, che ha patrocinato la causa del lavoratore contro il Policlinico Casilino, ha sostenuto in giudizio che, nel caso di specie, la società avrebbe dovuto porre in essere tutti i possibili “accomodamenti ragionevoli” al fine di salvaguardare il posto di lavoro dell’operatore socio sanitario, atteso l’obbligo gravante su di essa di mantenere il dipendente in servizio attribuendogli mansioni compatibili con le sue residue e inferiori capacità lavorative. ...

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