APLA ITALIA S.R.L. E LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA: LA SOCIETÀ CONDANNATA A REINTEGRARE IL LAVORATORE. 

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Un lavoratore, assistito dalla Studio legale Salvagni, ha instaurato un giudizio presso il Tribunale di Velletri contro la società Apla Italia S.r.l. per veder riconosciuta l’illegittimità del licenziamento, per asserita giusta causa, in ragione della costruzione, all’interno delle officine aziendali, di un manufatto (nella specie un carrello) in base ad un concorso aziendale interno chiamato “borsa delle idee”.

In particolare, la vicenda tratta il caso di un operaio metalmeccanico che, negli anni precedenti al licenziamento, aveva sempre partecipato alla cosiddetta “borsa dell’idee”, vincendo, peraltro, anche alcuni premi proprio per i manufatti realizzati sempre all’interno dell’azienda nell’ambito di tale concorso.

La società, tuttavia, aveva licenziato il dipendente per giusta causa affermando che avesse iniziato a costruire tale manufatto senza un’autorizzazione espressa, anche se tale costruzione era stata posta in essere - pacificamente tra le parti - durante l’orario di lavoro e, in particolare, sotto gli occhi dei colleghi e dei responsabili aziendali. 
...

Continua


DIGITALGO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO PER LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO DI UN LAVORATORE IN ASSENZA DI GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO.

Errata corrige 15 OTT 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La vicenda tratta il caso di un lavoratore che era stato licenziato dalla società convenuta per asserito giustificato motivo oggettivo, in quanto sarebbe stata soppressa la posizione lavorativa del medesimo per asserito calo di fatturato derivante dalle limitazioni imposte dalla AGCOM nella commercializzazione dei servizi del settore, costituente il core business della resistente. La società aveva inoltre rilevato, nella lettera di licenziamento, di non poter adibire il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 13.10.2022, accertava che il licenziamento intimato al dipendente fosse illegittimo in quanto la società convenuta non aveva assolto il proprio obbligo di dimostrare in giudizio che era stata realmente soppressa la posizione lavorativa del ricorrente e che la suddetta soppressione fosse derivata dal calo del fatturato connesso alla delibera della AGCOM, né che non fosse effettivamente possibile ricollocare il lavoratore in una ulteriore posizione lavorativa all’interno dell’azienda.

Il Giudice condannava, dunque, la società al risarcimento del danno per il licenziamento illegittimo alla luce della significativa anzianità di servizio del dipendente, del suo carico familiare e del fatto che la società, pur non raggiungendo i 15 dipendenti, facesse parte di un gruppo consistente di imprese.

Continua


ALBRIT LOGISTICA S.R.L. E LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE: INGIUSTIFICATO IL RECESSO PER CARENZA DI MOTIVAZIONE. 

Errata corrige 19 GIU 2022

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Un lavoratore con qualifica dirigenziale, assistito dalla Studio Legale Salvagni, ha instaurato un giudizio presso il Tribunale di Milano per veder riconosciuta l’ingiustificatezza del licenziamento intimato per presunto venir meno del rapporto di fiducia tra le parti.

In particolare, la lettera di recesso conteneva una motivazione assai generica, che si risolveva in una sintetica enunciazione di principi giurisprudenziali e considerazioni di carattere generale in merito alla figura del dirigente, senza nulla chiarire in merito alle concrete circostanze che avevano condotto al venir meno del rapporto di fiducia tra la Società e il Dirigente.

Alla luce di tali osservazioni, il Giudice ha accolto la tesi difensiva dello Studio Legale Salvagni, affermando come la motivazione posta alla base del recesso - il cui onere di specificità è imposto dall’art. 38, co. 2 del contratto collettivo per i dirigenti del Settore Trasporto e Logistica - fosse inidonea a fornire al lavoratore un quadro chiaro del contesto di riferimento, al fine di rendergli agevole la difesa in giudizio o, alternativamente, di indurlo ad accettare la decisione datoriale.

Per le sopra esposte ragioni, pertanto, il Tribunale di Milano ha dichiarato ingiustificato il licenziamento, condannando la società al pagamento in favore del lavoratore di n. 8 mensilità a titolo di indennità supplementare, per una somma di circa 62.000,00 euro.

Continua


La Suprema Corte sull’art. 18 comma 4 S.L.: revirement della giurisprudenza sul licenziamento disciplinare e sulla reintegra anche per condotte non tipizzate dal CCNL.

Errata corrige 12 Maggio 2022

Articolo di Michelangelo Salvagni pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi News.

Link all'articolo.

La recente sentenza di Cassazione n. 11665 del 11 aprile 2022, risolve la querelle sull’interpretazione dell’art 18, comma 4, con riferimento al contrasto giurisprudenziale formatosi sulla tematica della reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL. Secondo il prevalente orientamento formatosi in materia sino alla sentenza in commento, al giudice non era consentito ricondurre il comportamento oggetto di addebito disciplinare ad una sanzione conservativa se questa non fosse espressamente stabilita come tale dalle parti sociali o dai codici disciplinari.

La questione è stata oggetto di dibattito, in dottrina e in giurisprudenza, anche in ragione del fatto che l’indirizzo interpretativo delle cosiddette sentenze di maggio 2019 (la definizione è di A. Maresca, Licenziamento disciplinare e sussistenza del fatto contestato nella giurisprudenza di Cassazione, in Dir. rel. ind., 2019, 946), che appariva decisamente restrittivo e sembrava ormai consolidato, vietava l’interpretazione estensiva o analogica delle sanzioni conservative se non espressamente tipizzate. Tale assunto muoveva dal presupposto che la ratio legis sottesa all’art. 18 S.L., comma 4, come riformato dalla legge c.d. Fornero, prevede la tutela reintegratoria solo quale ipotesi eccezionale rispetto a quella indennitaria (sul punto: Cass., 9.5.2019, n. 12365, nonché nello stesso senso: Cass., 23.5.2019, n. 14063 e Cass., 28.5.2019, n. 14500, pubblicate tutte in Lavoro e prev. oggi, 2019, 11-12, 694, con nota critica di M. Salvagni, Licenziamento disciplinare e sanzione conservativa: reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica. In merito, sempre in senso critico rispetto all’orientamento del 2019, si segnala anche A. Piccinini, Licenziamenti disciplinari e contrattazione collettiva tra realtà e immaginazione, in Quest. giust., 2019).

  ...

Continua