ASSICURAZIONI DI ROMA: LA CORTE DI APPELLO DI ROMA CONFERMA ILLEGITTIMITA' DEL LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE PER GIUSTA CAUSA

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni

Con sentenza del 12 ottobre 2021 la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del ricorso promosso da una dirigente nei confronti di Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice Romana, ha confermato l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti di una Dirigente in assenza di qualsivoglia giusta causa e ha condannato l’azienda a corrisponderle una somma pari ad oltre 600 mila euro, a titolo di risarcimento del danno.

In particolare, il giudice del lavoro, nel disattendere le difese articolate dalla Mutua Assicuratrice a sostegno delle molteplici contestazioni disciplinari elevate a carico della dirigente e sfociate nel successivo provvedimento di licenziamento, ha accertato che non vi fossero “apprezzabili motivi per i quali si debba ritenere che le condotte tenute dalla ricorrente ed oggetto di contestazione disciplinare abbiano turbato il legame di fiducia con parte datoriale”.

Pertanto, i giudici di appello hanno dichiarato l’illegittimità del recesso datoriale e, in applicazione del CCNL dirigenti imprese assicuratrici applicabile al caso di specie, hanno condannato Assicurazioni generali al pagamento, in favore della dirigente assistita dallo studio legale Salvagni, di una somma corrispondente all’indennità supplementare ivi prevista e pari a 48 mensilità della retribuzione percepita, a titolo di risarcimento del danno subito.

Inoltre, il giudice ha condannato parte datoriale a corrispondere alla lavoratrice anche indennità di mancato preavviso, prevista al citato CCNL in misura pari 12 mensilità della retribuzione corrisposta alla lavoratrice in costanza di rapporto di lavoro.

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Licenziamenti collettivi della GKN: un caso di condotta antisindacale per violazione dell'obbligo di informazione

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.4/2021, Parte II, RGL Giurisprudenza on line - Newsletter n.11/2021

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TRIBUNALE FIRENZE, decr., 23.9.2021 – Est. Brigida Davia – Cgil Fiom Provincia di Firenze (avv.ti Stramaccia, Focareta) c. Gkn Driveline Firenze Spa in liquidazione (avv.ti Rotondi, Maresca, Paone). 

 

Licenziamento collettivo Licenziamento collettivo per cessazione totale attività  Mancata informazione preventiva al sindacato Obbligo di informazione previsto dal Ccnl e da accordi sindacali Condotta antisindacale per mancata informazione Sussistenza Illegittima esclusione del sindacato dal processo decisionale riguardante la cessazione dell’attività di impresa.

 

È antisindacale la condotta del datore di lavoro che impedisce alle organizzazioni sindacali di interloquire nella fase di formazione della decisione di procedere alla cessazione totale dell’attività di impresa, non fornendo loro alcuna informazione preventiva pur essendone espressamente obbligato in base al contratto collettivo e da specifici accordi sindacali. (1)

 

l licenziamenti collettivi della Gkn: un caso di condotta antisindacale per violazione dell’obbligo di informazione

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Interposizione di manodopera e licenziamento giuridicamente inesistente: prime sentenze sull’interpretazione autentica dell’art. 38, c. 3, d.lgs. n. 81/2015

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.2/2021, Parte II, RGL Giurisprudenza on line - Newsletter n.4/2021

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Articolo pubblicato su Comma 2 Lavoro e Dignità:

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I

CORTE APPELLO ROMA, 22.2.2021 - Est. Panariello - D.G.E., R.M., V.M.R., M.G. (avv.ti P. e C. Panici) c. F.I.S.P. s.p.a. (avv.ti Alliegro, Baldieri).

 

Somministrazione di lavoro – Somministrazione irregolare – Interposizione fittizia di manodopera – sussistenza – Licenziamento intimato dal somministratore – Inesistenza – tutela reale – Applicabilità

 

In base all’interpretazione autentica di cui all’art. 80-bis, d.l. n. 34/2020, tra gli atti che, compiuti dal datore di lavoro formale, devono imputarsi al soggetto utilizzatore ex art. 38, d.lgs. n. 81/2015, è escluso il licenziamento; tale interpretazione deve applicarsi anche alla fattispecie dell’appalto illecito in quanto, come per l’ipotesi della somministrazione irregolare, i due istituti realizzano un’identica vicenda di dissociazione fra datore di lavoro formale e sostanziale che viene difatti accertata dal giudice con illecita o irregolare con effetto ex tunc. Il recesso intimato dall’appaltatore è pertanto inesistente e determina la riammissione in servizio del lavoratore nella compagine aziendale dell’appaltante, oltre alla condanna di quest’ultimo alla corresponsione di tutte le retribuzioni maturate medio tempore sino alla riammissione in servizio.

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IL TRIBUNALE DI LATINA REINTEGRA DUE LAVORATORI DELLA SOCIETA' P.C.C. IMPIANTI S.r.l. LICENZIATI PER CESSAZIONE DELL'APPALTO PER MANCATA EFFETTUAZIONE DELLA PROCEDURA COLLETTIVA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Sentenza pubblicata su Wikilabour

Il Tribunale di Latina, con due diverse ordinanze del 16 e 22 marzo 2021, ha reintegrato due lavoratori licenziati da un’azienda, la P.C.C. Impianti S.r.l., specializzata in appalti di manutenzione idraulica e termo idraulica.

Lo Studio Legale Salvagni instaurava, presso il Tribunale di Latina, distinte cause per difendere due dipendenti che erano stati licenziati insieme ad altri dipendenti e tutti con la medesima motivazione, ossia per giustificato motivo oggettivo a causa della cessazione dell’appalto a cui erano adibiti.

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