La mancata assunzione di lavoratrici in gravidanza configura una discriminazione: ITA Airways condannata a pagare il risarcimento del danno da perdita di chance anche in funzione dissuasiva

Errata Corrige 14 APR 2022

Articolo di Michelangelo Salvagni pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi News.

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Il Tribunale del lavoro di Roma, con sentenza del 23 marzo 2022, ha accertato nei confronti della Compagnia ITA Airways la discriminazione per la mancata assunzione di due lavoratrici in gravidanza, condannando la società al risarcimento del danno da perdita di chance quantificato in 15 mensilità delle relative retribuzioni.

La vicenda riguarda due ex-assistenti di volo di Alitalia che si sono candidate per essere assunte dalla Compagnia Aerea, presentando regolare domanda di “adesione” e che, tuttavia, non state neanche chiamate per la selezione.

Le ricorrenti, pertanto, hanno convenuto in giudizio la società proponendo ricorso ex art.  38 D.Lgs. n. 198/2006, deducendo, in punto di diritto, che si fosse configurata una discriminazione nella procedura di assunzione in ragione del loro stato di gravidanza. Le ricorrenti, inoltre, ai fini della dimostrazione di tale illegittima condotta, hanno indicato a fini statistici il nominativo di altre sei lavoratrici in gravidanza, del pari escluse dalla selezione. Le prestatrici hanno anche eccepito che i criteri di selezione adottati dalla società, nella scelta dei lavoratori assunti, risultavano del tutto oscuri.

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IL CASO IKEA ITALIA SUL FATTO QUOTIDIANO: INTERVISTA ALL’AVV. MICHELANGELO SALVAGNI SUL CONTENZIOSO LAVORO RELATIVO A TRASFERIMENTI E DEMANSIONAMENTI DEI DIPENDENTI.

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In questi anni lo Studio Legale Salvagni ha patrocinato le controversie di decine di dipendenti Ikea Italia, affrontando varie problematiche in materia di trasferimenti e demansionamenti illegittimi.

I numerosi lavoratori di Ikea che si sono rivolti al nostro Studio hanno rappresentato che, negli ultimi anni, sono stati oggetto di diverse “pressioni”, prioritariamente tese alla riduzione dei propri salari.

In particolare, i dipendenti hanno lamentato che, da molti anni, l’azienda punta alla riduzione del “costo lavoro” con varie strategie volte a demansionarli, sottoponendo loro accordi di riduzione della retribuzione con contestuale assegnazione in livelli inferiori, soprattutto per quei prestatori ante-Jobs Act che, data l’anzianità aziendale, percepiscono salari più elevati.

Tale strategia aziendale è stata inaugurata, a Roma, nell’anno 2019, quando è stato avviato il progetto di ristrutturazione denominato “Innovation for Growth”, il quale ha costituito una sorta di “laboratorio” attuato attraverso l’indizione di un “concorso” interno: l’obiettivo era quello di selezionare i lavoratori da riallocare nelle nuove posizioni di Team Leader senza, tuttavia, comunicare ai dipendenti “esclusi” i criteri adottati in sede di valutazione e fornendo loro esclusivamente l’esito di tali selezioni.

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Dignità e tutele per i lavoratori della Gig Economy. L'abstract riassuntivo dell'intervento dell'Avv. Salvagni al prossimo convegno Agi

Pdf intervento Avv. Salvagni

Slides intervento Avv. Salvagni

Nell’ambito del workshop “Rivoluzione digitale e occupazione: politiche attive e passive” (Convegno Agi Bologna 25-27 ottobre),  il mio intervento tratterà la problematica della qualificazione delle forme di lavoro digitalizzato, come ad es. i riders di Foodora, visto che le effettive tutele di protezione sociale e del lavoro sono ancorate indissolubilmente all’area del lavoro subordinato.

Il tema di indagine è quello di comprendere se, indipendentemente dalla riconduzione di queste forme di lavoro atipiche all’area della subordinazione, si possano garantire ai lavoratori digitali alcune tutele del lavoro subordinato tra le quali ritengo debbano rientrare quelle previste dalle  politiche attive e passive (si pensi ad es. alla Naspi e all’assegno di ricollocazione, ecc.).

Lo sforzo ermeneutico che lo sviluppo della gig economy impone ai giuristi del lavoro è quello di avere un approccio interpretativo di tipo estensivo con riferimento alle tutele da riconoscere a queste nuove forme di lavoro atipico. Ciò al fine di trovare soluzioni normative adeguate per consentire, ai cosiddetti gig workers, l’accesso agli strumenti di politica attiva e passiva pur non avendone questi ultimi alcun diritto, in quanto prestatori non subordinati.

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LA TUTELA REINTEGRATORIA NEL CASO DI LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

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L’assenza di illiceità di un fatto materiale pur sussistente, deve essere ricondotto all’ipotesi, che prevede la reintegra nel posto di lavoro, dell’insussistenza del fatto contestato, mentre la minore o maggiore gravità (o lievità) del fatto contestato e ritenuto sussistente, implicando un giudizio di proporzionalità, non consente l’applicazione della tutela cd. Reale

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