Segnalo con piacere la mia partecipazione, in qualità di relatore, alla Summer School - Scuola di Alta Formazione della Fondazione Giuseppe Pera che quest’anno tratterà il seguente tema:
“Impresa, tecnologia, lavoro. Principi lavoristici e metamorfosi del lavoro".
Gli incontri si terranno nel Complesso di San Francesco a Lucca dal 27 al 29 giugno 2024.
Il mio intervento, previsto per il 28 giugno, avverrà nell’ambito dei seguenti temi:
“Nuovi percorsi di tutela delle differenze. Genere, disabilità, caregiver, accomodamenti ragionevoli”.
Interverranno:
- Prof.ssa Silvia Borelli - Università di Ferrara
- Dott.ssa Monica Bertoncini - Tribunale di Bergamo
- Avv. Michelangelo Salvagni - Foro di Roma
- Coordina: Prof.ssa Patrizia Tullini - Università di Bologna
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 13.05.2024 la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che, in primo grado - ove il medesimo era difeso da altro studio legale - aveva rigettato il ricorso.
In particolare, i giudici di secondo grado hanno accertato che il pluriennale rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro.
Nel caso di specie, il lavoratore, dal 31.3.2008, aveva prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata - svolgendo mansioni di tipo informatico - direttamente in favore della Telecom, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposti, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa.
In particolare, il giudice ha focalizzato il proprio ragionamento decisorio sulla mancata prova dell’esistenza di uno o più contratti di appalto tra le formali datrici di lavoro succedutesi nel tempo e la Telecom Italia in quanto, tra la documentazione prodotta dalla società, non vi era alcun contratto di appalto tra le stesse, titolo che avrebbe giustificato le prestazioni poste in essere dal lavoratore in suo favore.
Alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e, soprattutto, della documentazione prodotta, la Corte di appello, pertanto, ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, intercorso con la Telecom in modo irregolare, ancora in essere, condannando la Società alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito con i formali datori di lavoro e quanto il medesimo avrebbe dovuto percepire qualora assunto dalla Telecom sin dall’origine.
Segnalo il corso che si terrà martedì 11 giugno 2024 a Napoli, presso il nuovo Palazzo di Giustizia, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con il CSDN Centro Studi Domenico Napoletano – Sezione di Napoli, l’AGI Campania, nonché l’Università degli Studi di Napoli Federico II, che si propone di riflettere sulle recenti novità normative e giurisprudenziali.
Ringrazio il Presidente AGI - Sezione Campania, Federico Maria
Putaturo Donati, e gli organizzatori per avermi coinvolto in qualità di relatore sulla seguente tematica: “Disabilità europea e comporto”.
Segnalo con piacere il WEBINAR organizzato da COMMA 2 che si terrà mercoledì 19 giugno 2024, dalle ore 14 alle ore 17, con collegamento da remoto su piattaforma Zoom, sul seguente tema:
DISABILITÀ E CAREGIVER NEL MONDO DEL LAVORO TRA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI E RIFORME LEGISLATIVE
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