ILLEGITTIMO DISTACCO DI UN LAVORATORE DA LOTTOMATICA HOLDING S.R.L. A LOTTOMATICA S.R.L. E ILLEGITTIMO IL SUO DEMANSIONAMENTO: CONDANNA DELLA CORTE D'APPELLO DI ROMA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Un lavoratore, in forza presso la società Lottomatica S.p.A. (ora incorporata in Lottomatica Holding S.r.l.), inquadrato nel 6° livello del CCNL Metalmeccanici, si rivolgeva allo Studio Legale Salvagni per far accertare sia l’illegittimità del distacco del proprio rapporto di lavoro presso la società Lottomatica Scommesse S.r.l. sia la dequalificazione professionale subita presso quest’ultima.

In particolare, il dipendente, affermava di essere inquadrato nel 6° livello del CCNL di settore e di aver sempre svolto, presso la distaccante Lottomatica S.p.A., rilevanti funzioni direttive e specialistiche e, da ultimo, adibito al ruolo di amministratore di sistema.
...

Continua


LA CORTE D'APPELLO DI ROMA DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E ACCERTA IL DEMANSIONAMENTO SUBITO DA UN LAVORATORE TELECOM ADIBITO AL SETTORE ASA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29.09.2020, riformando la sentenza del Tribunale di Roma, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento di lavoratore dipendente di Telecom Italia S.p.A., e fruitore dei benefici ex L. 104/92, presso il settore ASA, accertando altresì il demansionamento subito dal medesimo.

La Corte di Appello ha innanzitutto accertato l’illegittimità del trasferimento al settore ASA. In particolare, secondo la Corte di appello, il trasferimento è stato disposto in violazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, poiché il relativo divieto opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, senza che possa rilevare gli accordi collettivi che dettano una definizione di sede di lavoro ricomprendendovi l’intero territorio comunale e neppure la distanza della nuova sede di lavoro rispetto all’abitazione del lavoratore, atteso che l’unico dato rilevante a livello legislativo è il consenso al trasferimento del lavoratore titolare dei benefici.

...

Continua


LA CORTE D'APPELLO DI ROMA DICHIARA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E ACCERTA IL DEMANSIONAMENTO SUBITO DA UN LAVORATORE TELECOM ADIBITO AL SETTORE ASA

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29.09.2020, riformando la sentenza del Tribunale di Roma, ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento di lavoratore dipendente di Telecom Italia S.p.A., e fruitore dei benefici ex L. 104/92, presso il settore ASA, accertando altresì il demansionamento subito dal medesimo.

La Corte di Appello ha innanzitutto accertato l’illegittimità del trasferimento al settore ASA. In particolare, secondo la Corte di appello, il trasferimento è stato disposto in violazione dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, poiché il relativo divieto opera ogni volta che muti definitivamente il luogo geografico di esecuzione della prestazione, anche nell'ambito della medesima unità produttiva che comprenda uffici dislocati in luoghi diversi, senza che possa rilevare gli accordi collettivi che dettano una definizione di sede di lavoro ricomprendendovi l’intero territorio comunale e neppure la distanza della nuova sede di lavoro rispetto all’abitazione del lavoratore, atteso che l’unico dato rilevante a livello legislativo è il consenso al trasferimento del lavoratore titolare dei benefici.

...

Continua


IL TRIBUNALE DI LATINA REINTEGRA DUE LAVORATORI PRESSO DRS, SOCIETA’ DI SERVIZI PER ALGIDA, FINDUS E UNILEVER

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Latina, accogliendo in pieno la prospettazione dello studio Salvagni, ha reintegrato due lavoratori che erano stati licenziati a seguito di una procedura di mobilità, condannando altresì la società a corrispondere in favore dei medesimi un risarcimento pari a 12 mensilità.

La vicenda trae le mosse da un licenziamento collettivo che avrebbe dovuto interessare nove dipendenti della società DRS – Depositi Regionali Surgelati S.p.a., realtà economica che opera nel settore della logistica, dello stoccaggio e della movimentazione di alimenti surgelati per note aziende e/o gruppi di imprese internazionali, tra cui Findus e Unilever.

I lavoratori coinvolti nella procedura di mobilità venivano successivamente ridotti da 9 a 4 e, tuttavia, la società, in modo strumentale, intimava il recesso sia ai sensi della legge n. 223/1991 e, quindi, qualificandolo come licenziamento collettivo, sia, in subordine, quale licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, individuando peraltro le stesse ragioni poste a fondamento della procedura di mobilità. I ricorrenti eccepivano, quindi, che non fosse possibile, né ammissibile, intimare un licenziamento per motivo oggettivo per soppressione del posto di lavoro una volta che fosse stata aperta la procedura di mobilità. ...

Continua