IL CASO IKEA ITALIA SUL FATTO QUOTIDIANO: INTERVISTA ALL’AVV. MICHELANGELO SALVAGNI SUL CONTENZIOSO LAVORO RELATIVO A TRASFERIMENTI E DEMANSIONAMENTI DEI DIPENDENTI.

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In questi anni lo Studio Legale Salvagni ha patrocinato le controversie di decine di dipendenti Ikea Italia, affrontando varie problematiche in materia di trasferimenti e demansionamenti illegittimi.

I numerosi lavoratori di Ikea che si sono rivolti al nostro Studio hanno rappresentato che, negli ultimi anni, sono stati oggetto di diverse “pressioni”, prioritariamente tese alla riduzione dei propri salari.

In particolare, i dipendenti hanno lamentato che, da molti anni, l’azienda punta alla riduzione del “costo lavoro” con varie strategie volte a demansionarli, sottoponendo loro accordi di riduzione della retribuzione con contestuale assegnazione in livelli inferiori, soprattutto per quei prestatori ante-Jobs Act che, data l’anzianità aziendale, percepiscono salari più elevati.

Tale strategia aziendale è stata inaugurata, a Roma, nell’anno 2019, quando è stato avviato il progetto di ristrutturazione denominato “Innovation for Growth”, il quale ha costituito una sorta di “laboratorio” attuato attraverso l’indizione di un “concorso” interno: l’obiettivo era quello di selezionare i lavoratori da riallocare nelle nuove posizioni di Team Leader senza, tuttavia, comunicare ai dipendenti “esclusi” i criteri adottati in sede di valutazione e fornendo loro esclusivamente l’esito di tali selezioni.

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PROCTER & GAMBLE ITALIA PERDE ANCHE IN CASSAZIONE: LA SOCIETÀ DEVE RIASSUMERE IL DIPENDENTE PER CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARI.

Errata corrige  04 APR 2023

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con ordinanza del 21.03.2023, la Corte di Cassazione, rigettando integralmente il ricorso proposto dalla società, ha confermato quanto statuito dalla Corte di appello di Roma in merito all’illegittimità dei numerosi contratti di somministrazione intercorsi tra le parti, alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e alla condanna del datore di lavoro alla riammissione in servizio del lavoratore, oltre al pagamento dell’indennità ex art. 32 L. 183/2010. ...

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G.S.E. S.P.A. E MANSIONI SUPERIORI: DUE SENTENZE DEL TRIBUNALE DI ROMA CHE CONDANNANO LA SOCIETÀ AL RICONOSCIMENTO DELLA SUPERIORE CATEGORIA E AL PAGAMENTO DIFFERENZE RETRIBUTIVE MATURATE IN FAVORE DI DUE LAVORATORI PER OLTRE 60 MILA EURO.

Errata Corrige 30 MAR 2023 

Le nostre cause

Cause patrocinate dallo Studio Legale Salvagni.

Il Tribunale di Roma, con due sentenza dell’8.03.2023 e del 16.03.2023, ha condannato G.S.E. S.p.A. a riconoscere a due dipendenti il diritto all’inquadramento nelle superiori categorie, rispettivamente nel livello A1S e nel livello ASS e, poi, di Quadro, di cui al CCNL del settore Elettrico, nonché a corrispondere ai medesimi tutte le differenze retributive maturate per il periodo oggetto di causa.

La vicenda riguarda due dipendenti, la prima, con qualifica di Buyer, il secondo, quale Ingegnere Ambientale, i quali, entrambi dal 2013, hanno svolto funzioni riferibili alle suddette superiori categorie. ...

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APLA ITALIA S.R.L. E LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA: LA SOCIETÀ CONDANNATA A REINTEGRARE IL LAVORATORE. 

Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni.

Un lavoratore, assistito dalla Studio legale Salvagni, ha instaurato un giudizio presso il Tribunale di Velletri contro la società Apla Italia S.r.l. per veder riconosciuta l’illegittimità del licenziamento, per asserita giusta causa, in ragione della costruzione, all’interno delle officine aziendali, di un manufatto (nella specie un carrello) in base ad un concorso aziendale interno chiamato “borsa delle idee”.

In particolare, la vicenda tratta il caso di un operaio metalmeccanico che, negli anni precedenti al licenziamento, aveva sempre partecipato alla cosiddetta “borsa dell’idee”, vincendo, peraltro, anche alcuni premi proprio per i manufatti realizzati sempre all’interno dell’azienda nell’ambito di tale concorso.

La società, tuttavia, aveva licenziato il dipendente per giusta causa affermando che avesse iniziato a costruire tale manufatto senza un’autorizzazione espressa, anche se tale costruzione era stata posta in essere - pacificamente tra le parti - durante l’orario di lavoro e, in particolare, sotto gli occhi dei colleghi e dei responsabili aziendali. 
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