CORTE DI CASSAZIONE 21 DICEMBRE 2023, N. 35747: MALATTIA COLLEGATA ALL’HANDICAP, DISCRIMINAZIONE INDIRETTA E NULLITÀ DEL LI CENZIAMENTO DEL DISABILE PER SUPERAMEN TO DEL COMPORTO.

Errata corrige 18 MAR 2024.

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Corte di Cassazione 21 dicembre 2023, n. 35747: malattia collegata all’handicap, discriminazione indiretta e nullità del licenziamento del disabile per superamento del comporto.

Segnalo con piacere la mia ultima pubblicazione sulla Rivista LABOR ove, nel commentare la sentenza di Cass. 37547/23 , tento di ricostruire l’evoluzione della giurisprudenza di merito e di Cassazione con riferimento alla fattispecie della nullità del licenziamento del lavoratore disabile (o portatore di handicap), per discriminazione indiretta, in ragione del superamento del periodo di comporto causato dal mancato scomputo delle assenze collegate alle proprie patologie. ...

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IL LICENZIAMENTO DEL DISABILE PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO: DISCRIMINAZIONE INDIRETTA E CLAUSOLE COLLETTIVE NULLE.

Errata corrige 12 OTT 2023

Articolo di Michelangelo Salvagni.

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CASSAZIONE, 31.03.2023, n. 9095, Pres. Raimondi, Est. Michelini, P.M. Fresa (rigetto) – A. S.p.a. (Avv.ti Limatola, Damoli, Dell’Omarino, Cantone L., Pisa E., Cantone O., Pisa G.) c. C.D. (Avv.ti Moshi, Palmieri, Assael). Conf. Corte appello Milano del 03.07.2018.

 

Rapporto di lavoro – Licenziamento – Assenze per malattia collegate all’handicap – Comporto c.d. breve – Superamento del periodo di comporto – Non computabilità assenze per malattia dovute alla disabilità – Discriminazione indiretta – Clausole contratto collettivo nulle - Nullità del licenziamento – Tutela applicabile – Art. 18, comma 1, St. lav. – Reintegrazione. 

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IL “PRISMA” DELLE SOLUZIONI GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI LICENZIAMENTO DEL DISABILE PER SUPERAMENTO DEL COMPORTO: DISCRIMINAZIONE INDIRETTA, CLAUSOLE CONTRATTUALI NULLE, ONERE DELLA PROVA E ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI

Articolo di Michelangelo Salvagni.

pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi n. 3-4/2023. Link all'articolo.

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Sommario:

1. Considerazioni preliminari.

2. Le varie fattispecie e il dato comune: la gravità delle patologie comportanti disabilità.

3. Il quadro normativo di riferimento della normativa antidiscriminatoria: la legislazione internazionale, eurounitaria e nazionale.

4. L’allargamento della nozione di “handicap” quale modello sociale e dinamico di disabilità nell’elaborazione della Corte di giustizia e della Corte di cassazione.

5. L’evoluzione giurisprudenziale sulla discriminazione indiretta: la giurisprudenza eurounitaria e i due diversi orientamenti della giurisprudenza di merito nazionale.

            5.1. La giurisprudenza eurounitaria.

            5.2. L’orientamento giurisprudenziale sulla discriminazione indiretta allorché il CCNL non preveda periodi di comporto diversificati per i portatori di handicap.

            5.3. L’indirizzo di segno opposto: la tesi restrittiva della nozione di disabilità ai fini del mantenimento del posto di lavoro che non obbliga la contrattazione collettiva a periodi di comporto differenziati. ...

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LA NULLITÀ “BIFRONTE” DEL LICENZIAMENTO PER MANCATO SUPERAMENTO DEL COMPORTO: LA “FORZA ESPANSIVA” DELLA REINTEGRA EX ART. 18, C. 7, ST. LAV. SI APPLICA A PRESCINDERE DAL REQUISITO DIMENSIONALE

Articolo di Michelangelo Salvagni.

Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, anno LXXIV-2023-n.1.

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CASSAZIONE, 16.9.2022, n. 27334 - Pres. Raimondi, Est. Ponterio, PM Sanlorenzo (Conf.) – F.F. (Avv.ti Boni, De Marchis Gomez) c. G. S.r.l. (Avv.ti Gragnoli, Zaccarelli, Romanelli).

Diff. Corte appello Bologna del 28.5.2019.

Licenziamento individuale – Malattia o infortunio – Superamento del periodo di comporto – Recesso intimato da datore con meno di 15 dipendenti – Responsabilità del datore ex art. 2087 c.c. – Comporto – Non computabilità assenze per malattia – Violazione art. 2110, c. 2, c.c. – Norma imperativa in combinato disposto con art. 1418 c.c. – Nullità del licenziamento – Tutela applicabile – Art. 18, c. 7, St. lav. quale norma speciale – Reintegrazione. 

Nel sistema delineato dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, il licenziamento intimato in violazione dell’art. 2110, c. 2, c.c., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal c. 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo articolo 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. (1)

Sommario: 1. Rilievi preliminari. – 2. I fatti di causa.  – 3. La nullità “bifronte” del licenziamento per violazione dell’art. 2110 c.c. e il “doppio salto” esegetico: l’estensione della tutela reale attenuata a prescindere dal requisito dimensionale e la non applicazione del regime della nullità di diritto comune – 4. L’art. 2110, c. 2, c.c., quale fattispecie autonoma di norma a carattere imperativo finalizzata all’esigenza di tutela della salute. – 5. La sentenza delle Sezioni Unite del 22.5.2018, n. 12568 risolve il contrasto giurisprudenziale sul licenziamento intimato durante la malattia: è nullo e non inefficace – 6. La nullità del recesso e la forza espansiva dell’art. 18 St. lav. nell’elaborazione giurisprudenziale. – 7. L’art. 18, c. 7, St. lav. è norma speciale di equilibrio del sistema che consente la reintegra a prescindere dal requisito dimensionale.

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