Il mobbing e l'onere della prova: fattispecie a formazione complessa

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.4/2006

Pdf pubblicazione

CASSAZIONE, SEZ. LAV., 25 maggio 2006, n. 12445,  Pres. Ciciretti -  Rel. De Luca – M. M. (avv. Rodolfo Brognieri) c/  A.N.M.I.L. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DEL LAVORO (avv. Angelo Alberto Martorano ).

Lavoro subordinato – comportamenti vessatori – dimissioni per giusta causa – responsabilità del datore di lavoro per inadempimento dell'obbligo di  sicurezza – natura contrattuale – misure di prevenzione nominate ed innominate - ripartizione dell’onere della prova – prova liberatoria - risarcimento danni da mobbing – sussistenza.

Nell’ipotesi dell’accertamento di fatti mobbizzanti che hanno determinato al prestatore di lavoro delle rilevanti conseguenze sul piano morale e psico-fisico, la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale e lo stesso non assolve l’onere della prova liberatoria posta a suo carico se invece di dimostrare di aver adottato misure idonee a prevenire il dedotto evento dannoso si limita a dedurre iniziative volte alla repressione e non già alla prevenzione di comportamenti di tipo vessatorio (1) (Massima non ufficiale)

 

Svolgimento del processo.

Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Potenza confermava la (sentenza del Pretore della stessa sede, che -pronunciando sulla domanda, proposta da  - M.M. - contro l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL) - sezione provinciale di Potenza, della quale era  stata dipendente fino alle proprie dimissioni per giusta causa, e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni (patrimoniali, psicologici e morali) subiti in dipendenza del "comportamento vessatorio tenuto nei suoi confronti dal Presidente dell'Associazione, P.A.” - aveva, bensì, riconosciuto il diritto della lavoratrice alla indennità sostitutiva del preavviso, in dipendenza delle dimissioni per giusta causa, mentre aveva rigettato le altre domande - dirette ad ottenere il risarcimento dei danni -essenzialmente, in base ai rilievi  seguenti:

...

Continua


Il giudizio sull'equivalenza delle mansioni deve tenere conto della capacità professionale dal lavoratore acquisita dal lavoratore anche se modesta

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.4/2004

Pdf pubblicazione

CASSAZIONE, SEZ. LAV., 11 dicembre 2003, n. 18984Pres. Sciarelli -  Rel. Curcuruto – Steccati Paolo (avv.ti Bruno Cossu e Benedetto Ricciardi) c/  Safta S.p.A. (avv.ti  Orlando Sivieri e Giovanni Cuminetti).



Categorie e qualifiche – mansioni diverse rispetto a quelle precedentemente svolte - giudizio di equivalenza ai fini dell’art. 2103 c.c.insussistenza – salvaguardia della professionalità acquisita anche per mansioni semplici ed esecutive.

 

In materia di equivalenza delle mansioni oltre alla loro inclusione nella stessa area professionale e salariale occorre considerare la loro affinità professionale, intesa quale nucleo di professionalità comune o almeno analogo, tale da rendere possibile l’armonizzazione delle nuove mansioni con le capacità professionali acquisite dall’interessato durante il rapporto lavorativo e consentirne ulteriori affinamenti e sviluppi, non assumendo invece rilievo, di per sé, i comuni caratteri di elementarità o semplicità delle precedenti e delle nuove mansioni.

  ...

Continua


Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e criteri di scelta

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro n.2/2005

Pdf pubblicazione

 CASSAZIONE, 11 giugno 2004, n. 11124, Sez. lav. – Pres. Sciarelli, Rel. Vigolo, P.M. De Augustinis (diff.), Cordeschi Luciana (avv.ti Alleva e Panici) c. Cooperativa Fra Produttori Latte S.r.l. (avv. Autieri).

Lavoro – lavoro subordinato – licenziamento individuale -  licenziamento per giustificato motivo oggettivo -  ragioni economiche – soppressione del posto di lavoro – inapplicabilità legge n. 223 del 1991 per mancanza dei requisiti occupazionali e dimensionali – lavoratori in posizione di fungibilità – comportamento vessatorio e persecutorio del datore di lavoro – profili di molestie sessuali – motivo illecito del licenziamento – insussistenza - illegittimità del licenziamento per violazione dei criteri di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c. – mancata applicazione analogica criteri di scelta ex art. 5 L. 223 del 1991.

In caso di licenziamento di un dipendente dovuto a ragione economiche, quando vi è una generica esigenza di riduzione del personale, il nesso di causalità tra questa necessità ed il licenziamento può non rappresentare una sufficiente funzione individualizzante del lavoratore licenziabile; dunque, la selezione del lavoratore non avrebbe dovuto essere compiuta liberamente, ma con applicazione analogica di criteri obiettivi quali quelli dei carichi di famiglia e dell’anzianità previsti dall’art. 5 della legge 223 del 1991, escludenti l’arbitrarietà della scelta, in attuazione degli artt. 2, 3, e 41, comma 2, della Costituzione (che impongono una maggior tutela del lavoratore socialmente più debole, rispetto al più avvantaggiato).

  ...

Continua


La domanda iniziale di ammissione all’integrazione salariale determina l’ente legittimato passivamente ad erogare le quote di t.f.r. maturate

Articolo di Michelangelo Salvagni

Pubblicato in Rivista Italiana di Diritto del Lavoro n.1/2005

Pdf pubblicazione

CASSAZIONE, SEZ. LAV., 11 marzo 2004, n. 5007,  Pres. Mercurio -  Rel. Amoroso – Urbano Michele (avv.ti Enzo Augusto e Sante Assennato) c/  I.N.P.S.  (avv.ti Giuseppe Fagiani, Franco Jeni, Giovanna Biondi). 

Conferna T. Bari 5 luglio 2001

Trattamento di fine rapporto – Cassa integrazione guadagni  - Quote di t.f.r. maturate durante le integrazioni salariali – Controversie - Ente obbligato ad erogare le prestazioni -  Legittimazione passiva di diversi enti nella successione di leggi - Disciplina applicabile ratione temporis – Domanda iniziale di ammissione all’integrazione salariale determina la competenza dell’ente obbligato – Competenza del Fondo della mobilità.

 

(…) Per i periodi di c.i.g. anteriori al 23 marzo 1988, in forza dell’art. 21, comma 5, l. 675/77, obbligato è il Fondo di mobilità e non l’INPS. Nella Specie, trattandosi appunto di un intervento della c.i.g. autorizzato per un precedente alla data suddetta, la successiva modifica del 1988 (decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, coordinato con la legge di conversione  20 maggio 1988, n. 160), per cui si supera l’obbligo a carico del Fondo e si ritorna al sistema dell’obbligo di rimborso della c.i.g., non si applica. Infatti ciò che rileva è la data della domanda della c.i.g.  (prima o dopo il 23 marzo 1988) e non già il periodo di riferimento (…) né certo la eventuale proroga del beneficio modifica la data di presentazione della domanda: il periodo di c.i.g. rimane unitario proprio perché si tratta di” proroga” e non già di nuova concessione. (1)

  ...

Continua