Errata corrige 17 SET 2024
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29 dicembre 2023, ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, da un medico assistito dallo Studio legale Salvagni, con riconoscimento della natura subordinata del rapporto di formale collaborazione professionale intercorso tra le parti e con condanna dell’ospedale al versamento in favore della ricorrente dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché della somma complessiva di € 90.000,00 a titolo di differenze retributive.
In particolare, la Corte adita, condividendo il ragionamento del Tribunale, ha affermato che era risultata dimostrata, sia dai testi escussi, sia dalla produzione documentale, la subordinazione della lavoratrice.
Infatti, la Corte ha confermato che i contratti di collaborazione professionale e/o di lavoro occasionale sottoscritti con l’azienda ospedaliera nel periodo ricompreso tra il 2011 e il 2016, mascheravano, in realtà, un rapporto di lavoro subordinato, in quanto era stato dimostrato che la lavoratrice aveva svolto in favore dell'azienda prestazioni tipiche di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato; e infatti: all’esito dell’istruttoria testimoniale, era emerso che la dottoressa, nell’osservare un orario fisso e garantendo la propria disponibilità finanche nel fine settimana, aveva svolto le mansioni proprie dei dirigenti medici strutturati, avendo contribuito altresì alla gestione in prima persona del reparto, sotto la direzione del primario.
Pertanto, il Collegio adito ha confermato il ragionamento del Tribunale accertando la subordinazione e dichiarando la nullità dei fittizi contratti di collaborazione professionale, con conseguente condanna dell’ospedale al pagamento alla lavoratrice delle differenze retributive pari ad € 90.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti in ragione della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Inoltre, la Corte d’Appello ha accolto anche l’appello incidentale presentato dalla lavoratrice, stabilendo che la stessa avesse diritto al pagamento dell’ulteriore somma, pari a 7 mensilità della retribuzione globale di fatto, a titolo di risarcimento del danno da c.d. precarizzazione (o danno comunitario), in ragione della illegittima reiterazione di contratti di collaborazione autonoma fittizi per tutto il periodo di sei anni, dal 07/02/2011 al 30/06/2016.
Errata corrige 06 NOV 2024
Articolo di Michelangelo Salvagni.
pubblicato su Il Fatto Quotidiano il 6 novembre 2024,
Condivido questo articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano on-line sulla delicata questione dei licenziamenti disciplinari intimati a causa dell’uso improprio dei permessi ex art. 33, l. n. 104 del 1992.
Ho tentato di ricostruire i vari orientamenti della Corte di Cassazione che si sono succeduti nel tempo su tale fattispecie, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità valuti, da sempre, in maniera rigorosa, quelle condotte del caregiver che utilizza tali benefici per finalità diverse da quelle della cura del disabile (c.d.abuso del diritto). ...
Errata corrige 4 Nov 2024
Articolo di Michelangelo Salvagni.
pubblicato il 02/22/2024 su Rivista Labor.
Segnalo la mia ultima pubblicazione sulla Rivista Labor dove analizzo la fattispecie del licenziamento discriminatorio del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto.In particolar modo, ho tentato di ricostruire lo "stato dell'arte" degli orientamenti della Corte di Cassazione inaugurati con prima pronuncia su questa materia, ossia la n. 9095 del 31 marzo 2023.
Successivamente, dopo il secondo arresto n. 35747 del 21 dicembre 2023, l'indirizzo di legittimità si è consolidato in ragione delle seguenti decisioni: Cass. 2 maggio 2024, n.11731; Cass. del 22 maggio 2024, n. 14316; Cass. 23 maggio 2024, n. 14402; Cass. 31 maggio 2024, n. 1582 e, da ultimo, Cass. 5 giugno 2024, n. 15723.
Di rilievo, nelle ordinanze di maggio in commento, è il passaggio che affronta la querelle che si era sviluppata tra gli interpreti sul tema della conoscenza della disabilità, quale eventuale "scriminante" nella condotta di tipo discriminatoria da parte del datore.
Emerge così dall'interpretazione della Suprema Corte una sorte di "onere bifronte", ossia uno stretto collegamento funzionale tra l’onere del datore di lavoro di acquisire informazioni e quello di cooperazione del lavoratore al fine di adottare l’accomodamento ragionevole.
#licenziamento #comporto #disabile #discriminazione
Errata corrige 03 NOV 2024
Nelle giornate dell'8,9 e 10 novembre 2024 presso il Convento di San Cerbone a Lucca, si terrà il Convegno sul tema “I LICENZIAMENTI nella stagione breve delle riforme. Principi, fattispecie, regole, tutele nel dialogo tra la dottrina e la giurisprudenza".
In particolare, nella giornata di sabato 9 novembre verrà trattato il tema “Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo “economico”, ove ne discuteranno la dott.ssa Milena d’Oriano e il Prof. Marco Marazza, coordinati dalla Prof.ssa Maria Teresa Carinci.
Nell’ambito di tale incontro, segnalo la mia partecipazione con un intervento programmato sulla questione “Ius variandi ex art. 2103 cc post Job Act e l’effetto boomerang in tema di obbligo di repêchage”, ove tenterò di evidenziare quali siano state le conseguenze, a parere di chi scrive “inaspettate”, della riforma dell’art. 2103 c.c. sull’obbligo di repêchage nel caso di licenziamento per gmo.
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