Telecom DAC: la sede "ghetto", discriminazione per i lavoratori disabili

Lo Studio Salvagni è stato il primo ad affrontare il caso dei trasferimenti e dei demansionamenti avvenuti nel Settore DAC-CDA di Telecom Italia Spa. In particolare, già nel 2012, è stata portata all’attenzione del Tribunale di Roma la vicenda di quattro lavoratrici, tutte fruitrici di benefici ex L. 104/92, trasferite da varie sedi di lavoro (ove svolgevano mansioni impiegatizie ed inquadrate nei livelli 4° e/o 5 °e/o 6° del CCNL Telecomunicazioni) al settore DAC (inizialmente denominato CSA e poi CDA) per essere adibite a mansioni di carattere meramente esecutivo, da eseguirsi mediante procedure informatiche standardizzate e, in quanto tali, gravemente demansionanti. In particolare, le cause sono state incentrate sul fatto che tali trasferimenti fossero, in realtà, determinati da ragioni discriminatorie poiché nel Settore DAC (che si occupa di servizi di call center) risultava esserci un’elevata percentuale di lavoratori cosiddetti “a bassa produttività” in quanto titolari di benefici ex L. 104/92 e/o disabili e/o invalidi. La fattispecie concreta si è quindi incentrata su diversi profili giuridici quali: a) l’illegittimità degli spostamenti dei dipendenti da una sede all’altra in violazione delle norme di legge sul trasferimento del lavoratore (art. 2103 c.c.); b) il grave demansionamento subito dai lavoratori; c) la condotta palesemente discriminatoria adottata da parte datoriale nei confronti di ben determinate categorie di dipendenti.

TELECOM Tali circostanze sono state puntualmente accertate dal Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 10918/2014, in primo luogo, ha accertato l’illegittimità sia dei trasferimenti dei lavoratori adibiti al DAC, sia del demansionamento subito dai medesimi; poi, ha rilevato l’esistenza di una gravissima discriminazione operata da Telecom nei confronti di tali lavoratori. Ed infatti, secondo il giudice capitolino, la concentrazione in un’unica sede/settore di lavoratori fruitori dei benefici previsti dalla L. 104/92 e/o di lavoratrici che avessero usufruito del congedo di maternità e/o in part time ha comprovato come il reale motivo sotteso al trasferimento fosse, in realtà, la minor produttività di tali lavoratori che, solo per tali ragioni, erano stati collocati in un “reparto confino”. Il Giudice, dopo aver accolto l’istanza dello Studio di produrre in giudizio i libri matricola della società per verificare documentalmente la percentuale dei lavoratori trasferiti al DAC (già CSA e CDA) con determinate problematiche, ha accertato l’impatto impressionante dei trasferimenti/assegnazioni presso la struttura DAC, rilevando una percentuale palesemente sproporzionata di lavoratori disabili o fruitori dei benefici ex L. 104/92 ivi assegnati (pari 43.75%) rispetto alla media aziendale su Roma, pari, infatti, al 11,6%.

Il giudice ha, quindi, constatato l’esistenza di una vera e propria “classificazione” tra dipendenti di serie A e dipendenti di serie B, generata da arbitrarie ed illegittime ragioni datoriali, considerando i suddetti trasferimenti radicalmente nulli perché “discriminatori ex art. 3 Cost”. Al momento, a distanza di alcuni anni dalla riportata pronuncia giudiziale del 2014, il caso DAC-CDA è ancora di attualità. Ed infatti, la società Telecom, dal 2012 ad oggi, ha continuato e continua a trasferire presso questo Settore centinaia e centinaia di dipendenti, ove le percentuali dei lavoratori cosiddetti “a bassa produttività” (in quanto titolari di benefici ex L. 104/92, o disabili, o invalidi, o in regime di part-time), sono ancora elevatissime. Lo Studio Legale Salvagni, dalla vittoria della prima causa nel 2014 ad oggi, ha continuato a tutelare i lavoratori trasferiti al settore DAC-CDA (da ultimo seguendo anche i trasferimenti disposti dalla società negli anni 2018 e 2019), instaurando presso il Tribunale di Roma decine e decine di cause al fine di far accertare l’illegittimità dei predetti trasferimenti e del conseguente demansionamento subito dai lavoratori. Molte di queste cause sono state già decise dal Tribunale di Roma con esito favorevole per i prestatori (in relazione ai quali si riportano in questa Sezione gli estremi e gli abstract delle sentenze) e altre ancora, al momento, sono oggetto di decisione innanzi ai giudici capitolini.

TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO DA DEMANSIONAMENTO AD UNA LAVORATRICE ADIBITA AL DAC/CDA PER LO SVOLGIMENTO DI MANSIONI DI TIPIZZAZIONI E NORMALIZZAZIONE POSTA E CONTRATTI

Causa patrocinta dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 31.01.2020, ha accertato l'illegittimo demansionamento professionale subito da una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni, inquadrata nel 4° livello, assegnata al DAC/CDA dal 2012 e adibita nel tempo, a mansioni relative alle seguenti attività: Tipizzazioni, Normalizzazione Posta e Contratti.

In particolare, il Giudice ha evidenziato l’ampio divario esistente tra le suddette mansioni svolte in base a procedure standard - e, addirittura, di natura meramente esecutiva/manuale - che non necessitano di alcuna personale valutazione/elaborazione, e quelle proprie del 4° livello di appartenenza.

Il Tribunale, pertanto, ha dichiarato che l’illegittimo demansionamento subito è idoneo a determinare un impoverimento del bagaglio professionale della lavoratrice, non solo per la notevole durata della dequalificazione, ma anche per la gravità della stessa.

Il Giudice, pertanto, ha condannato la Telecom al risarcimento del danno professionale subito dalla medesima dal 2013, quantificandolo in oltre 35.000,00 euro.

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LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E IL DEMANSIONAMENTO PROFESSIONALE SUBITO DA UNA LAVORATRICE TELECOM ADIBITA ALLE “ULL” E ALLE "CONDIZIONI AGEVOLATE" PRESSO IL DAC

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza  del 04.11.2019, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito all’illegittimità del trasferimento della lavoratrice dipendente di Telecom Italia S.p.A., e fruitrice dei benefici ex L. 104/92 ed all’accertamento della dequalificazione professionale subita dalla medesima presso il settore DAC.

La Corte di Appello ha innanzitutto confermato quanto statuito dal Tribunale di Roma in merito alla illegittimità del trasferimento della lavoratrice da una sede all’altra del Comune di Roma. In particolare, secondo la Corte di appello, la società non aveva adempiuto all’onere di provare la ragione posta alla base del trasferimento della lavoratrice da porre in comparazione con l’interesse, prevalente, della lavoratrice che assiste il disabile a non essere trasferita senza il proprio consenso. ...

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LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E IL DEMANSIONAMENTO PROFESSIONALE SUBITO DA TRE LAVORATRICI TELECOM ADIBITE ALLE “ULL” E ALLE "CONDIZIONI AGEVOLATE" PRESSO IL DAC

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza  del 22.02.2019, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito all’illegittimità del trasferimento delle lavoratrici dipendenti di Telecom Italia S.p.A., e fruitrici dei benefici ex L. 104/92, presso il settore DAC ed all’accertamento della dequalificazione professionale subita dalle medesime.

La Corte di Appello ha innanzitutto confermato quanto statuito dal Tribunale di Roma in merito alla illegittimità dei trasferimenti delle lavoratrici dai propri settori di appartenenza al settore DAC (già CSA).

In particolare, secondo la Corte di appello, la società non aveva adempiuto all’onere di provare che le due sedi non costituissero unità produttive distinte, al fine di invocare l'esonero dei limiti al potere di trasferimento previsti dall'art. 2103 c.c., onere non adempiuto, in quanto l'estrema diversità delle attività svolte nella sede di destinazione rispetto a quelle svolte nelle sedi di provenienza fonda una grave presunzione del fatto che si tratti di unità produttive separate ed autonome. ...

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LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL DEMANSIONAMENTO PROFESSIONALE SUBITO DA UNA LAVORATRICE TELECOM ADIBITA ALLA “RIMODULAZIONE DEGLI APPUNTAMENTI” E ALLE "CONDIZIONI AGEVOLATE" PRESSO IL DAC

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 17.05.2019, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito alla riconducibilità delle mansioni relative alle “condizioni agevolate” e “rimodulazione degli appuntamenti” a livelli inferiori di inquadramento rispetto al livello IV posseduto dalla lavoratrice.

In riferimento al danno, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza, la Corte, oltre a confermare l’accertamento del demansionamento, ha confermato anche il danno professionale liquidato in via equitativa dal giudice di prime cure, nonché quanto dal medesimo liquidato a titolo di danno morale.

Quanto sopra, evidenzia come la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, continui ad essere accolta tanto in primo grado, quanto nei successivi gradi di giudizio.

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TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE IL DANNO DA DEMANSIONAMENTO PER OLTRE 100.000,00 EURO AD UNA LAVORATRICE ADIBITA AL DAC/CDA: LE MANSIONI ASSEGNATE ALLA DIPENDENTE E RELATIVE A TIPIZZAZIONI, NORMALIZZAZIONE POSTA E CONTRATTI, VALIDAZIONE CONTRATTI E CEDOLI

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20.12.2018, ha accertato l'illegittimo demansionamento professionale di una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni, inquadrata nel 4° livello, assegnata al DAC/CDA dal 2012 e adibita nel tempo, a mansioni relative alle Tipizzazioni, Normalizzazione Posta e Contratti, Validazione Contratti e Cedolini Qualità.

In particolare, il Giudice ha dichiarato che le suddette mansioni svolte in base a procedure standard che non necessitano di alcuna personale valutazione, sono riferibili al massimo al 2° livello del contratto collettivo applicato da Telecom e che l’illegittimo demansionamento subito è idoneo a determinare un impoverimento del bagaglio professionale della lavoratrice, non solo per la notevole durata della dequalificazione, ma anche per la gravità della stessa.

Il Giudice, pertanto, ha condannato la Telecom al risarcimento del danno professionale subito dalla medesima dal 2012, quantificandolo in oltre 100.000,00 euro.

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TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE UNA LAVORATRICE PER DEMANSIONAMENTO SUBITO PRESSO IL DAC/CDA: LE MANSIONI ASSEGNATE ALLA DIPENDENTE E RELATIVE AD ULL, SUBENTRI, GESTIONE SCARTI ADSL, PRE RETENTION E FATTURE INESITATE SONO DI 3° LIVELLO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 21.11.2018, ha accertato l'illegittimo demansionamento professionale subito da una una lavoratrice che, assistita dallo Studio Salvagni, era stata assegnata al DAC/CDA e, nel tempo, a mansioni relative alle ULL, Subentri, Gestione Scarti Adsl, Pre Retention e Fatture Inesitate.

In particolare, il Giudice ha dichiarato che le suddette mansioni, standardizzate e svolte tramite procedure predefinite, sono riferibili al massimo al 3° livello del contratto collettivo applicato da Telecom e che l’illegittimo demansionamento subito è idoneo a determinare un impoverimento del bagaglio professionale della lavoratrice tale da impedire lo sviluppo e arricchimento delle conoscenze già acquisite e a causare il depauperamento delle possibilità di arricchimento professionale della lavoratrice.

Il Giudice, pertanto, ha condannato la Telecom ad adibire la lavoratrice alle mansioni di appartenenza, nonché al risarcimento del danno professionale subito dalla medesima durante il periodo ricompreso tra il 2012 e il 2018, liquidandolo sulla base del parametro della retribuzione mensile.

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TELECOM CONDANNATA A RISARCIRE DUE LAVORATRICI PER DEMANSIONAMENTO SUBITO PRESSO IL DAC/CDA: IL TRIBUNALE DI ROMA ACCERTA CHE LE MANSIONI RELATIVE ALLE ULL E CONDIZIONI AGEVOLATE SONO DI 3° LIVELLO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con due sentenze del 15.11.2018, ha accertato l'illegittimo demansionamento professionale di due lavoratrici, entrambe assistite dallo Studio Salvagni e assegnate al DAC/CDA.

In particolare, il Giudice ha dichiarato che le mansioni di inserimento dati e semplice controllo a video di documentazione svolte dalle ricorrenti nell’ambito del servizio c.d. ULL e Condizioni Agevolate sono riconducibili, al massimo, al 3° livello del contratto collettivo applicato da Telecom, giacché estremamente standardizzate ed eseguite tramite procedure predefinite.

Tanto premesso, il Giudice ha accertato il grave demansionamento professionale subito dalle ricorrenti e, pertanto, ha condannato la Telecom ad adibire le lavoratrici alle mansioni di appartenenza, nonché al risarcimento del danno professionale subito dalle medesime per tutto il periodo in cui sono state assegnate al DAC, sulla base del parametro della retribuzione mensile.

Con questa pronuncia il Tribunale di Roma conferma nuovamente la tesi difensiva sostenuta dallo studio legale Salvagni e contribuisce a rendere ancora più concrete le prospettive di vittoria dei numerosi lavoratori che attendono l’esito dei propri ricorsi.

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GRAVE DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE AL DAC (ex CSA): TELECOM ITALIA S.P.A. DEVE RIASSEGNARE LA DIPENDENTE A MANSIONI DI 4° LIVELLO E RISARCIRLA POICHE' ILLEGITTIMAMENTE ADIBITA AD ATTIVITÀ DI BACK OFFICE RICONDUCIBILI AL 2° LIVELLO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 26 marzo 2018, n. 2383, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice e, nell’accertare la grave dequalificazione subita da quest’ultima a far data dall’aprile 2012, ha ordinato a Telecom Italia S.p.a. di adibirla alle mansioni del proprio livello di inquadramento, ovvero il 4° livello contrattuale; in ultimo, ha condannato la società resistente a risarcire il danno arrecato alla professionalità della ricorrente a causa del suddetto demansionamento.

Il caso di specie muove dal ricorso promosso da una dipendente di Telecom Italia S.p.a. che, inquadrata nel 4° livello contrattuale, a seguito di una riorganizzazione aziendale, è stata trasferita presso il settore CSA (ora DAC), destinato a supportare il customer care aziendale, e, in quella sede, è stata adibita a svolgere attività di back office, precedentemente affidate a società esterne.

In particolare, sulla base dell’istruttoria testimoniale espletata, il giudice, confrontando le relative declaratorie contrattuali, ha accertato che le nuove mansioni cui è stata adibita la ricorrente (quali, ad esempio, l’espletamento delle verifiche relative alle fatture inesitate o, a far data dal gennaio 2015, lo smistamento dei reclami tramite la piattaforma informatica DMS e CRM), sono nettamente inferiori a quelle riconducibili al 4° livello di appartenenza delle lavoratrice che, in precedenza, aveva svolto attività di segreteria, occupandosi della gestione ordinaria delle presenze e dei rimborsi spese del personale, nonché, dal 2001, delle pratiche di infortunio dei dipendenti presso il Servizio di Prevenzione e Protezione Ambiente.

In particolare, il Tribunale, nell’accertare la dequalificazione subita dalla ricorrente, si è soffermato sulla totale assenza di autonomia operativa connotante lo svolgimento delle nuove mansioni assegnate a quest’ultima che, espletabili attraverso l’utilizzo di procedure e sistemi ad hoc che non necessitano di alcuna valutazione personale, sono riconducibili al 2° livello di inquadramento contrattuale.

Pertanto, il giudice ha riconosciuto una grave violazione dell’art. 2103 c.c., dichiarando illegittimo l’esercizio dello ius variandi da parte di Telecom Italia S.p.a. nei confronti della ricorrente, condannando l’azienda a disporre la riassegnazione della stessa a mansioni di 4° livello.

In ultimo, il Tribunale ha accertato il danno professionale subito dalla dipendente liquidato in misura pari al 25% della retribuzione mensile percepita.

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GRAVE DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE AL DAC (ex CSA) ANCHE ALLA LUCE DEL NUOVO ART. 2103 C.C.: TELECOM ITALIA S.P.A. RISARCIRÀ LA LAVORATRICE INQUADRATA NEL 7° LIVELLO E ILLEGITTIMAMENTE ADIBITA AD ATTIVITÀ DI DATA ENTRY (2° LIVELLO)

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 28 febbraio 2018, n. 1531, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso promosso da una lavoratrice e, nell’accertare il grave demansionamento subito da quest’ultima a far data dall’agosto 2012, ha ordinato a Telecom Italia S.p.a. di adibirla alle mansioni del proprio livello di inquadramento, ovvero il 7° livello contrattuale; in ultimo, ha condannato la società resistente a risarcire il danno arrecato alla professionalità della ricorrente a causa del suddetto demansionamento.

Il caso di specie muove dal ricorso promosso da una dipendente di Telecom Italia S.p.a. che, a seguito di un precedente giudizio in cui era stata accertata la dequalificazione professionale, ha continuato ad essere adibita a mansioni inferiori, nonostante il Tribunale di Roma, con la precedente decisione, avesse ordinato a Telecom Italia S.p.a. di riassegnarla a mansioni confacenti al proprio bagaglio professionale, comunque riconducibili al 7° livello contrattuale.

Al contrario, la lavoratrice, a seguito della vittoria conseguita nel precedente giudizio, è stata trasferita presso il settore CSA (ora DAC), destinato a supportare il customer care aziendale, e, in quella sede, è stata adibita a svolgere semplici compiti d’ufficio e data entry.

In particolare, sulla base dell’istruttoria testimoniale espletata, il giudice, confrontando le relative declaratorie contrattuali, ha accertato che le mansioni di inserimento dati per la pubblicazione di film (come, ad esempio, il titolo, i registi e gli attori dei film) in apposite maschere del programma, sono riferibili al 2° livello e, in quanto tali, risultano nettamente inferiori a quelle riconducibili al 7° livello di appartenenza delle lavoratrice che, in precedenza, svolgeva la funzione di Responsabile Commerciale (successivamente denominata KAM-Key Account Manager) e gestiva, autonomamente e in tutte le fasi del ciclo di vendita, un portafoglio clienti di rilevante importanza, interfacciandosi direttamente con la clientela e curando personalmente le trattative.

Pertanto, il giudice, anche in ragione dell’eccessivo divario tra le mansioni di appartenenza della ricorrente (7° livello) e quelle a cui la stessa è stata assegnata (2° livello) – inferiori di ben cinque livelli contrattuali rispetto alle prime – ha ritenuto gravemente illegittima la condotta datoriale che, in quanto tale, integra una violazione del disposto dell’art. 2103 c.c., nella formulazione ante e post riforma; infatti, il testo novellato in vigore dal 25 giugno 2015 prevede la possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori solo in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali e, comunque, con il limite di un solo livello inferiore a quello contrattualmente posseduto.

Il Tribunale ha riconosciuto la natura elementare e ripetitiva delle attività di inserimento dati svolta dalla ricorrente, confermata dall’utilizzo di procedure e metodologie standardizzate del tutto incompatibili con i requisiti di autonomia e discrezionalità tipici delle attività di cui alla declaratoria di 7° livello contrattuale posseduto dalla lavoratrice; pertanto, ha disposto la riassegnazione della stessa a mansioni riconducibili al proprio livello contrattuale di appartenenza.

In ultimo, il giudice ha accertato il danno professionale subito dalla dipendente e, nel liquidare l’importo complessivo del risarcimento, ha considerato non soltanto la durata del demansionamento e il tipo di professionalità colpita (particolarmente elevata nel caso di specie), ma soprattutto l’inadempimento di Telecom Italia S.p.a. alla precedente sentenza resa a favore della lavoratrice.

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GRAVE DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Telecom deve risarcire il lavoratore che era stato illegittimamente adibito ad attività di "ull" e "tipizzazioni"

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 8311/2017 del 30.10.2017, ha condannato la società Telecom Italia S.p.A. a risarcire un suo dipendente a seguito di un accertato periodo di demansionamento professionale pari a circa 36 mesi e di ben tre livelli inferiori (dal V al II livello), dichiarando il diritto del lavoratore ad essere adibito a mansioni equivalenti a quelle svolte precedentemente al demansionamento e, in ogni caso, riconducibili al proprio V livello di inquadramento contrattuale.

La vicenda in questione si incentra sulle attività svolte dal lavoratore a partire dall’ottobre del 2012 in poi quando la società datrice di lavoro ha provveduto ad assegnare al suddetto dipendente, nell’ambito del customer care e del back office, compiti relativi alle attività di “ULL” e “Tipizzazioni” (consistenti, la prima, nel contattare telefonicamente il cliente in base ad un elenco di domande predefinite e, la seconda, nell’inserimento di dati in una maschera a video scegliendo tra opzioni standard di un menu a tendina).

In particolare, il Giudice ha accertato che tali mansioni sono riferibili al II livello e, quindi, non riconducibili alla declaratoria contrattuale del V livello del CCNL telecomunicazioni, ossia quello posseduto dal ricorrente e non equivalenti a quelle svolte in precedenza (prima del 2012) di tipo specialistico con qualifica di “Project Manager in ambito progettazione di rete.

Tale condotta datoriale, consistente nell’adibizione a mansioni inferiori riconducibili al II livello e, quindi, di tre livelli inferiori rispetto a quello contrattualmente previsto, risulta illegittima sia alla luce del testo dell’art. 2103 c.c. ante riforma, sia alla luce di quello novellato (in vigore dal 25 giugno 2015) che prevede la possibilità di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori solo in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali e, comunque, con il limite di un solo livello inferiore a quello contrattualmente posseduto.

Il Giudice ha riconosciuto, infatti, la natura elementare e ripetitiva delle attività di “ULL” e “Tipizzazioni” a cui era stato adibito il lavoratore, confermata dall’utilizzo di procedure e metodologie standardizzate incompatibili con i requisiti di autonomia e discrezionalità tipici delle attività di cui alla declaratoria di V livello contrattuale posseduto del lavoratore.

Il Giudice sul punto ha dichiarato che le mansioni svolte dall’ottobre del 2012 in poi fossero “ben lontane dai compiti specialistici ad elevata tecnicalità, connotati da significativa autonomia e decisionalità e richiedenti capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche”, condannando la Telecom al risarcimento del danno professionale in favore del dipendente. Il Tribunale di Roma ha disposto l’adibizione del lavoratore a mansioni riconducibili al V livello contrattuale di appartenenza.

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LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONFERMA LA DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE SUBITA DA UNA DIPENDENTE TELECOM adibita alle "condizioni agevolate" presso il DAC (oggi CDA ex CSA)

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4102/2017 del 09.10.2017, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito ad un periodo di demansionamento professionale subito da una lavoratrice dipendente di Telecom Italia S.p.A.

In questa fattispecie la lavoratrice, in possesso del VI livello CCNL Telecomunicazioni, è stata adibita per sei mesi a mansioni che i Giudici della Corte d’Appello hanno accertato essere riconducibili ad almeno tre livelli inferiori. Ed infatti, il Collegio ha accertato che le attività a cui è stata adibita la lavoratrice, ossia le cosiddette “condizioni agevolate”, in realtà consistevano nel mero inserimento di dati su maschere predefinite per abilitare alcuni clienti ad avere sconti sul canone telefonico. In concreto, tali compiti si sostanziavano in un controllo visivo al computer di documenti già scansionati al fine di verificare i requisiti del soggetto richiedente per ottenere l’agevolazione (età, reddito, invalidità, ecc.), dati, questi, tutti contenuti nella schermata informatica.

La sentenza evidenzia che, ai fini della verifica del legittimo esercizio datoriale di adibizione delle mansioni, occorre effettuare un confronto tra le mansioni svolte e la qualifica posseduta, perché è proprio con riferimento alla declaratoria di livello contrattuale che può verificarsi se ci sia stato demansionamento professionale o no.

Infatti, l’inadempimento contrattuale da parte di Telecom Italia si evince già dalla comparazione tra attività espletata e descrizione del VI livello del CCNL, senza, quindi, che nasca neppure la necessità, evidentemente successiva, di effettuare il confronto tra mansioni pregresse e successive.

Ancora, i Giudici precisano che “il lavoratore ha diritto a svolgere le mansioni conformi al proprio inquadramento, ossia alla qualifica di assunzione o successivamente acquisita, e tale diritto non viene meno nel caso che, in ipotesi, abbia espletato per un certo periodo compiti ad essa non corrispondenti”.

In riferimento al danno è stato riconosciuto la condotta della società come lesiva della dignità professionale della dipendente, per la violazione del fondamentale diritto al lavoro inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità e come esigenza umana di manifestare la propria utilità e le proprie capacità nel contesto lavorativo.

Pertanto, in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza, la Corte, oltre a confermare l’accertamento del demansionamento, ha confermato anche il danno morale liquidato in via equitativa dal giudice di prime cure.

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IL TRIBUNALE DI ROMA CONDANNA TELECOM PER LA VICENDA DEL REPARTO GHETTO: I DIPENDENTI TRASFERITI AL DAC (Già C.S.A.) VITTIME DI DISCRIMINAZIONE E DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Causa patrocinata dallo Studio Salvagni

Il caso è stato commentato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.1/2015 Pdf

Il Tribunale di Roma ha emesso una importante ed emblematica sentenza in materia di discriminazione di lavoratori – nel caso di specie dipendenti Telecom – in ragione del fatto di essere titolari dei benefici di cui alla L. 104/92. Infatti, con la sentenza n. 10918/2014, il Tribunale di Roma, da una parte, ha accertato l’illegittimità sia dei trasferimenti dei lavoratori adibiti al DAC sia del demansionamento professionale subito dai medesimi;dall’altra,ha rilevato l’esistenzadi una gravissima discriminazione operata da Telecom nei confronti di tali lavoratori. Alla luce di tale accertamento, il Tribunale di Roma ha ordinato alla società il ripristino della situazione antecedente alla accertata condotta illegittima (e quindi la riassegnazione alla precedente sede di lavoro), condannandola a risarcire i ricorrenti per i danni patiti a seguito delle condotte lesive poste in essere dal datore di lavoro. ...

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