Lo Studio Salvagni è stato il primo ad affrontare il caso dei trasferimenti e dei demansionamenti avvenuti nel Settore DAC-CDA di Telecom Italia Spa. In particolare, già nel 2012, è stata portata all’attenzione del Tribunale di Roma la vicenda di quattro lavoratrici, tutte fruitrici di benefici ex L. 104/92, trasferite da varie sedi di lavoro (ove svolgevano mansioni impiegatizie ed inquadrate nei livelli 4° e/o 5 °e/o 6° del CCNL Telecomunicazioni) al settore DAC (inizialmente denominato CSA e poi CDA) per essere adibite a mansioni di carattere meramente esecutivo, da eseguirsi mediante procedure informatiche standardizzate e, in quanto tali, gravemente demansionanti. In particolare, le cause sono state incentrate sul fatto che tali trasferimenti fossero, in realtà, determinati da ragioni discriminatorie poiché nel Settore DAC (che si occupa di servizi di call center) risultava esserci un’elevata percentuale di lavoratori cosiddetti “a bassa produttività” in quanto titolari di benefici ex L. 104/92 e/o disabili e/o invalidi. La fattispecie concreta si è quindi incentrata su diversi profili giuridici quali: a) l’illegittimità degli spostamenti dei dipendenti da una sede all’altra in violazione delle norme di legge sul trasferimento del lavoratore (art. 2103 c.c.); b) il grave demansionamento subito dai lavoratori; c) la condotta palesemente discriminatoria adottata da parte datoriale nei confronti di ben determinate categorie di dipendenti.
Tali circostanze sono state puntualmente accertate dal Tribunale di Roma che, con la sentenza n. 10918/2014, in primo luogo, ha accertato l’illegittimità sia dei trasferimenti dei lavoratori adibiti al DAC, sia del demansionamento subito dai medesimi; poi, ha rilevato l’esistenza di una gravissima discriminazione operata da Telecom nei confronti di tali lavoratori. Ed infatti, secondo il giudice capitolino, la concentrazione in un’unica sede/settore di lavoratori fruitori dei benefici previsti dalla L. 104/92 e/o di lavoratrici che avessero usufruito del congedo di maternità e/o in part time ha comprovato come il reale motivo sotteso al trasferimento fosse, in realtà, la minor produttività di tali lavoratori che, solo per tali ragioni, erano stati collocati in un “reparto confino”. Il Giudice, dopo aver accolto l’istanza dello Studio di produrre in giudizio i libri matricola della società per verificare documentalmente la percentuale dei lavoratori trasferiti al DAC (già CSA e CDA) con determinate problematiche, ha accertato l’impatto impressionante dei trasferimenti/assegnazioni presso la struttura DAC, rilevando una percentuale palesemente sproporzionata di lavoratori disabili o fruitori dei benefici ex L. 104/92 ivi assegnati (pari 43.75%) rispetto alla media aziendale su Roma, pari, infatti, al 11,6%.
Il giudice ha, quindi, constatato l’esistenza di una vera e propria “classificazione” tra dipendenti di serie A e dipendenti di serie B, generata da arbitrarie ed illegittime ragioni datoriali, considerando i suddetti trasferimenti radicalmente nulli perché “discriminatori ex art. 3 Cost”. Al momento, a distanza di alcuni anni dalla riportata pronuncia giudiziale del 2014, il caso DAC-CDA è ancora di attualità. Ed infatti, la società Telecom, dal 2012 ad oggi, ha continuato e continua a trasferire presso questo Settore centinaia e centinaia di dipendenti, ove le percentuali dei lavoratori cosiddetti “a bassa produttività” (in quanto titolari di benefici ex L. 104/92, o disabili, o invalidi, o in regime di part-time), sono ancora elevatissime. Lo Studio Legale Salvagni, dalla vittoria della prima causa nel 2014 ad oggi, ha continuato a tutelare i lavoratori trasferiti al settore DAC-CDA (da ultimo seguendo anche i trasferimenti disposti dalla società negli anni 2018 e 2019), instaurando presso il Tribunale di Roma decine e decine di cause al fine di far accertare l’illegittimità dei predetti trasferimenti e del conseguente demansionamento subito dai lavoratori. Molte di queste cause sono state già decise dal Tribunale di Roma con esito favorevole per i prestatori (in relazione ai quali si riportano in questa Sezione gli estremi e gli abstract delle sentenze) e altre ancora, al momento, sono oggetto di decisione innanzi ai giudici capitolini.