Telecom SITE SPECIALIST: trasferimenti e demansionamenti illegittimi

Lo Studio Legale Salvagni è stato tra i primi a patrocinare le cause di alcune decine di lavoratori coinvolti nell’operazione effettuata da Telecom Italia Spa su tutto il territorio nazionale, di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist) nell’ambito del dipartimento Manteinance & Facilities della stessa. La fattispecie ha riguardato una serie di dipendenti, adibiti a mansioni impiegatizie, inquadrati prevalentemente nei livelli 5o e 4o del CCNL Telecomunicazioni e addetti a varie funzioni aziendali che, senza alcuna reale motivazione, sono stati trasferiti dalle proprie sedi e settori di appartenenza ad altre sedi. Tali lavoratori quindi, presso le nuove sedi di destinazione, sono stati adibiti a mansioni inferiori di receptionist (denominate anche di “Site Specialist”), ossia mansioni di portineria in alcun modo riferibili al livello contrattuale posseduto.

Tanto premesso, i vari giudici del Tribunale di Roma che si sono occupati della vicenda, nel vagliare la legittimità della suddetta operazione di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist), hanno ritenuto che i trasferimenti fossero illegittimi poiché disposti dall’azienda in violazione del nuovo testo dell’art. 2103 c.c, anche in ragione del gravissimo demansionamento subito dai lavoratori.

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In particolare, il Tribunale di Roma ha ritenuto che i trasferimenti fossero determinati esclusivamente dall’esigenza di assegnare i dipendenti a mansioni di site specialist (portierato) che, tuttavia, sono riconducibili al 3° e/o 2° livello di inquadramento del Contratto Collettivo. Quindi, i giudici capitolini hanno accertato il gravissimo demansionamento subito dai lavoratori Telecom in quanto le mansioni a cui i medesimi sono stati assegnati sono inferiori di due e/o tre livelli rispetto agli inquadramenti da loro posseduti.

Lo Studio Legale Salvagni ha instaurato decine e decine di cause contro la società Telecom per far accertare l’illegittimità dei predetti trasferimenti e del conseguente demansionamento subito dai lavoratori. Molte di tali cause sono state già decise dal Tribunale di Roma con esito favorevole per i prestatori (in relazione ai quali si riportano in questa Sezione gli estremi e gli abstract delle sentenze) e altre ancora, al momento, sono oggetto di decisione innanzi ai giudici capitolini.

TELECOM ITALIA S.P.A.: LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO. È ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO SENZA IL CONSENSO DEL LAVORATORE TITOLARE DEI BENEFICI EX LEGGE 104/91

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata il 05.12.2019, ha accolto il ricorso contro TELECOM ITALIA S.p.A. riconoscendo il diritto della lavoratrice ad essere adibita a mansioni riconducibili al proprio livello di inquadramento e dichiarando altresì l’illegittimità del provvedimento di trasferimento che la società aveva attuato senza il consenso della lavoratrice.

Il Tribunale, sulla base delle risultanze istruttorie, ha accertato l’illegittimità del demansionamento professionale subito dalla ricorrente, inquadrata nel V livello CCNL Telecomunicazioni, in quanto adibita, dapprima, presso il settore CSA (poi rinominato nel tempo DAC e CDA), a mansioni ricondotte dal giudice all’inferiore III livello del citato CCNL e, successivamente, al ruolo di Site Specialist, svolgendo mansioni riconducibili al II livello. ...

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TELECOM ITALIA S.P.A.: ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO ANCHE SE DISPOSTO TRA DUE SEDI SITE NEL MEDESIMO COMUNE. LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 24.10.2019, il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso da una lavoratrice e riconosce l’illegittimità del provvedimento di assegnazione a mansioni di site specialist disposta da Telecom Italia S.p.A..

Il Giudice, pertanto, condanna l’azienda a reintegrare la lavoratrice nelle mansioni di 5° livello, accertando l’illegittimità del demansionamento subito dalla medesima per essere stata, dapprima, per circa quattro anni e mezzo, adibita a mansioni inferiori presso i settori ASA e AOA Centro, nonché, successivamente al luglio 2017, assegnata alle mansioni di portierato (cd. site specialist). Il Tribunale, infine, ha condannato la società a risarcire alla lavoratrice il danno professionale subito dalla medesima per l’adibizione a mansioni inferiori sin dal 2014.

La pronuncia rappresenta un’altra importante decisione del Tribunale di Roma che, resa in ordine all’operazione di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist) nell’ambito del dipartimento Manteinance & Facilities di Telecom Italia S.p.a., riconosce l’illegittimità dell’assegnazione a tali mansioni, poiché disposta dall’azienda in violazione dell’art. 2103 c.c..

Ciò premesso, il giudice riconosce il demansionamento subito dalla lavoratrice inquadrata nel 5° livello contrattuale, dapprima, presso i settori ASA e AOA Centro e, successivamente, per l’adibizione a mansioni nettamente inferiori, in quanto riferibili al 2° livello del CCNL di settore.

Pertanto, il Tribunale dichiara l’illegittimità del provvedimento di assegnazione alle mansioni di site specialist disposto da Telecom Italia S.p.A nei confronti della lavoratrice, in quanto l’azienda, anche nell’astratta ipotesi di un’effettiva modifica degli asseti organizzativi, non avrebbe rispettato la nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., che ammette il demansionamento in via unilaterale per un solo livello inferiore e non per tre, come invece accaduto nel caso di specie.

Con questa pronuncia il giudice del lavoro di Roma, accertando che le mansioni di site specialist sono di 2° livello, sposa integralmente la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, così aprendo la strada ad altrettante vittorie per i lavoratori.

 

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TELECOM ITALIA S.P.A.: ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO ANCHE SE DISPOSTO TRA DUE SEDI SITE NEL MEDESIMO COMUNE. LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO

Causa patrocinata dallo studio legale Salvagni

Con sentenza del 08.04.2019, Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso da un lavoratore e riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Assisi in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist disposta da Telecom Italia S.p.A..

Il Giudice, pertanto, condanna l’azienda a trasferire nuovamente il dipendente nella sede presso cui il medesimo era adibito in precedenza, nonché a reintegrarlo nelle mansioni di 5° livello precedentemente espletate in tale ultima sede, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dal lavoratore per essere stato, dapprima, per circa cinque anni, lasciato inattivo e senza assegnazione di alcuna mansione e, successivamente al maggio 2017, assegnato alle mansioni di portierato – site specialist. Il Tribunale, infine, ha condannato la società a risarcire al lavoratore il danno professionale subito dal medesimo per l’inattività lavorativa e l’adibizione a mansioni inferiori sin dal 2012. ...

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SITE SPECIALIST: TELECOM PERDE IL RECLAMO. LE MANSIONI SONO DI TERZO LIVELLO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con decreto del 24 maggio 2018, n. 50193, Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto da Telecom Italia S.p.a avverso l’ordinanza che, resa in via d’urgenza dal giudice del lavoro di Roma, aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento con cui l’azienda aveva disposto il trasferimento di una lavoratrice presso la sede di Via Macchia Palocco in Roma e aveva adibito quest’ultima a mansioni di site specialist.

In particolare, il collegio, nel confermare l’interpretazione già offerta dal giudice di prima istanza, ha appurato la natura di trasferimento del provvedimento disposto unilateralmente da Telecom Italia S.p.a., nonostante quest’ultimo avesse interessato due sedi situate presso il medesimo comune di Roma.

Tanto premesso, il Tribunale, nel vagliare la legittimità dell’operazione di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist) nell’ambito del dipartimento Manteinance & Facilities di Telecom Italia S.p.a., ha ritenuto che il relativo provvedimento di trasferimento fosse stato disposto dall’azienda in violazione del nuovo testo dell’art. 2103 c.c.

Infatti, il suddetto provvedimento risulta fondato esclusivamente sull’esigenza di assegnare la lavoratrice alle mansioni di site specialist che, tuttavia, sono riconducibili al 3° livello di inquadramento, in quanto tali esponenzialmente inferiori a quello posseduto dalla dipendente.

Sul punto, il collegio ha precisato che le mansioni di site specialist comportano lo svolgimento di attività meramente esecutive, del tutto prive dell’autonomia e della decisionalità connotanti il 5° livello di inquadramento della lavoratrice.

 

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TELECOM ITALIA S.P.A: LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO E IL TRASFERIMENTO È ILLEGITTIMO ANCHE SE DISPOSTO TRA DUE SEDI SITE NEL MEDESIMO COMUNE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Articolo pubblicato su www.csdnroma.it 

Ordinanza pubblicata su www.wikilabour.it   

Con ordinanza del 1° marzo 2018, n. 19551, Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso in via d’urgenza da una lavoratrice e riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Macchia Palocco in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist disposti da Telecom Italia S.p.a.; pertanto, il giudice condanna l’azienda a ritrasferire la dipendente nella sede presso cui la stessa era adibita in precedenza (Via di Val Cannuta in Roma), nonché a reintegrarla nelle mansioni di V° livello precedentemente espletate in tale ultima sede, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dalla lavoratrice per essere stata assegnata alle mansioni di portierato – site specialist dal 1° luglio 2017. ...

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