Lo Studio Legale Michelangelo Salvagni nasce per volere del suo fondatore, dopo un lungo e proficuo periodo di collaborazione con diversi studi professionali del settore giuslavoristico.
Nello Studio dell’Avv. Michelangelo Salvagni confluiscono una serie di professionalità specializzate nel settore giuslavoristico e civilistico, con particolare riguardo al settore della tutela del lavoratore e relazioni sindacali.
La vocazione principale dello Studio è, quindi, la tutela del lavoratore in ogni fase del rapporto lavorativo, con particolare attenzione alla tutela della professionalità del lavoratore sia nel caso di mancato riconoscimento di un livello contrattuale per lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente attribuite, sia per l’illegittima adibizione a mansioni inferiori, occupandosi anche del risarcimento dei danni conseguenti alla dequalificazione professionale (danno alla professionalità, danno biologico, danno morale ed esistenziale).
Lo Studio pone poi particolare attenzione anche a tutte quelle condotte vessatorie e mobbizzanti che si realizzano durante il rapporto di lavoro e che sono tese alla mortificazione della dignità personale e morale del lavoratore, determinando sindromi ansioso-depressive; in tal caso, oltre all’assistenza legale, viene fornito anche il supporto di medici professionisti specializzati nel settore sia per la tutela della salute del lavoratore sia per l’individuazione del tipo di danno risarcibile (danno biologico e all’integrità psicofisica e quantificazione invalidità permanente).
Oltre a ciò, lo Studio Salvagni si occupa delle fasi patologiche che interessano il rapporto di lavoro, ponendo particolare attenzione alla sfera della cessazione del rapporto sia in termini di licenziamento (individuale e collettivo) sia per scadenza del termine del contratto (a termine, di somministrazione, apprendistato).
Lo Studio, inoltre, tratta anche tematiche relative al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro quando lo stesso o non sia in alcun modo formalizzato (cosiddetto lavoro in nero) o sia illegittimamente formalizzato con contratti atipici di natura autonoma (ad es. contratti di lavoro a progetto, partite iva, prestazioni di tipo occasionale, voucher) ma che, nella sostanza, mascherano un rapporto subordinato.
Tra le varie problematiche del lavoro affrontate dallo Studio, una speciale cura viene posta ai casi di illegittima intermediazione e/o irregolare somministrazione di manodopera, fattispecie che si verifica ogni qual volta il prestatore, pur lavorando sostanzialmente per un datore di lavoro (cosiddetto utilizzatore), formalmente risulti assunto alle dipendenze di un altro datore il quale, tuttavia, non gestisce realmente il rapporto di lavoro non fornendo al prestatore alcuna direttiva sull’attività da eseguire e comunque non riceve alcun bene o servizio dalla prestazione resa dal proprio dipendente (ad. es. soci lavoratori di cooperative, appalti non genuini, ecc.).