LA CORTE D'APPELLO DI ROMA CONFERMA L’ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO E IL DEMANSIONAMENTO PROFESSIONALE SUBITO DA TRE LAVORATRICI TELECOM ADIBITE ALLE “ULL” E ALLE "CONDIZIONI AGEVOLATE" PRESSO IL DAC

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza  del 22.02.2019, ha confermato quanto già accertato da Tribunale di Roma in merito all’illegittimità del trasferimento delle lavoratrici dipendenti di Telecom Italia S.p.A., e fruitrici dei benefici ex L. 104/92, presso il settore DAC ed all’accertamento della dequalificazione professionale subita dalle medesime.

La Corte di Appello ha innanzitutto confermato quanto statuito dal Tribunale di Roma in merito alla illegittimità dei trasferimenti delle lavoratrici dai propri settori di appartenenza al settore DAC (già CSA).

In particolare, secondo la Corte di appello, la società non aveva adempiuto all’onere di provare che le due sedi non costituissero unità produttive distinte, al fine di invocare l'esonero dei limiti al potere di trasferimento previsti dall'art. 2103 c.c., onere non adempiuto, in quanto l'estrema diversità delle attività svolte nella sede di destinazione rispetto a quelle svolte nelle sedi di provenienza fonda una grave presunzione del fatto che si tratti di unità produttive separate ed autonome.

In questa fattispecie le lavoratrici, in possesso del VI e del V livello CCNL Telecomunicazioni, erano state adibite per mesi a mansioni - “condizioni agevolate” e “ULL” - che i Giudici della Corte d’Appello hanno confermato essere riconducibili ad livelli inferiori.

Ed infatti, il Collegio ha confermato che le “condizioni agevolate” consistevano in attività prive di natura direttiva, di autonomia di iniziativa, di natura specialistica (caratteristiche proprie del livello di inquadramento), in quanto limitate alla verifica ed inserimento di dati e prive di discrezionalità, mentre l’attività di “ULL” si risolveva in un mero contatto con i clienti secondo procedure standardizzate, come  tale priva di compiti di coordinamento ovvero di elevata tecnicalità.

In riferimento al danno, è stata riconosciuta la risarcibilità dello stesso e il nesso di causalità con il mancato utilizzo e, pertanto, il conseguente degrado della professionalità acquisita, peraltro contestualmente ad un trasferimento di sede illegittimo. In linea, quindi, con il consolidato orientamento della giurisprudenza, la Corte, oltre a confermare l’accertamento del demansionamento, ha sostanzialmente confermato anche il danno professionale liquidato in via equitativa dal giudice di prime cure.

Quanto sopra, evidenzia come la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, continui ad essere accolta tanto in primo grado, quanto nei successivi gradi di giudizio.