Un altro duro colpo per il colosso svedese inferto dallo Studio legale Salvagni che, per la seconda volta, ottiene l’annullamento in sede giudiziale del trasferimento di un lavoratore dalla sede romana a quella di Bologna.
A seguito del ricorso d’urgenza promosso dal dipendente – padre di due bambini e fruitore dei permessi 104 per assistere il padre malato – il Tribunale di Roma, con ordinanza dello scorso 29 luglio, ha confermato l’evanescenza (se non la pretestuosità) della selezione espletata da Ikea al fine di individuare le figure professionali inidonee ad accompagnare l’azienda nel processo di riorganizzazione denominato “Innovation for Growth” che, lo scorso ottobre, ha interessato gli stores romani.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email IKEA@michelangelosalvagni.it
Al riguardo, il giudice capitolino ha rilevato una lacuna non soltanto in punto di deduzioni e allegazioni, ma anche e soprattutto probatoria poiché – si legge nell’ordinanza – l’azienda “non ha depositato documentazione scritta, come sarebbe stato auspicabile, con riferimento al progetto di riorganizzazione, né con riferimento alle selezioni espletate”.
Ma v’è di più: infatti, il Tribunale, ha svolto l’istruttoria orale al fine di accertare le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”, le sole che, a norma dell’art. 2103 c.c., avrebbero legittimato il trasferimento impugnato dallo Studio Legale Salvagni.
Ebbene, il giudice del lavoro ha ascoltato gli informatori di entrambe le parti e, all’esito della prova, ha ritenuto del tutto indimostrato il reale contenuto delle selezioni espletate da Ikea “lasciando così il dubbio che si sia trattato di un’operazione pretestuosa che mirava a spostare personale secondo criteri non oggettivi e trasparenti”.
Inoltre, il Tribunale, dopo aver ascoltato i testimoni dipendenti Ikea, ha accertato la sostanziale equivalenza delle mansioni svolte dalla vecchia figura di caporeparto (nel caso di specie Shopkeeper) che, secondo la difesa di Ikea, sarebbe stata soppressa a seguito della riorganizzazione aziendale e sostituita da quella di Team-leader, asseritamente arricchitesi di un maggiore contenuto manageriale; al riguardo, nell’ordinanza si legge che “di tale contenuto non viene fornita alcuna caratteristica concreta […] dall’istruttoria non è emerso in cosa esattamente la figura di Team-leader si differenziasse dal punto di vista contenutistica da quella di caporeparto”.
Tanto è bastato al giudice capitolino per ritenere l’illegittimità della riorganizzazione aziendale unilateralmente disposta da Ikea e, quindi, del processo valutativo che ha condotto ad individuare i lavoratori da trasferire, tra cui lo stesso ricorrente assistito dallo Studio legale Salvagni.
Pertanto, il Tribunale, nel riconoscere la sussistenza dell’imminente pregiudizio per la salute e la vita familiare del lavoratore – trasferito ad oltre 400 Km di distanza, non soltanto dalla moglie e dai figli, ma anche dal padre, bisognoso di assistenza – ha accolto il ricorso promosso dallo Studio legale Salvagni e ha dichiarato l’illegittimità del trasferimento del lavoratore presso l’unità produttiva di Casalecchio sul Reno, disponendo la sospensione di tale provvedimento e ordinando la riammissione del ricorrente presso l’unità produttiva Galleria Porta di Roma o altra sede di Roma, ordinando l’assegnazione del lavoratore anche a mansioni compatibili con il suo inquadramento contrattuale e la sua professionalità.
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