ACQUIRENTE UNICO S.P.A. CONDANNATA A RISARCIRE UN LAVORATORE PER DEQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza pubblicata l’11.12.2019, ha accertato e dichiarato la dequalificazione professionale subita da un lavoratore, condannando la società convenuta al risarcimento del danno patito dal medesimo per effetto dell’illegittima condotta datoriale.

Nel caso di specie, il ricorrente era stato assunto, inizialmente, con contratto di inserimento ed inquadrato nella categoria B2 del CCNL per i lavoratori addetti al settore elettrico; successivamente, la società lo assumeva con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, dapprima, con inquadramento nelle categorie superiori B1 e, da ultimo, B1S. Il lavoratore deduceva, tuttavia, di avere sempre svolto, per l’intera durata del rapporto di lavoro, le medesime mansioni assegnategli sin dall’inizio del rapporto e riconducibili all’inferiore livello B2 (che possedeva al momento dell’assunzione con contratto di inserimento) e, quindi, non riconducibili né alla categoria di inquadramento da ultimo posseduta (B1S), né alla B1.

Il giudice del lavoro, in accoglimento della tesi dello studio Salvagni, ha dichiarato l’illegittima della condotta del datore di lavoro in quanto contraria al disposto dell’art. 2103 c.c., tanto nella sua originaria formulazione, quanto nel testo risultante dalle modifiche apportate dal D.lgs. n. 81/2015, condannando la società al risarcimento del danno professionale.