LICENZIAMENTO PER  IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI REPECHAGE E ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI 

Un noto Gruppo nazionale che si occupa di Sanità e che gestisce case di cura e un Policlinico, ha illegittimamente licenziato un operatore socio sanitario (O.S.S.) per impossibilità sopravvenuta alla prestazione lavorativa a seguito del giudizio di idoneità parziale espresso dal medico competente che aveva prescritto, quali limitazioni, la non adibizione sia a mansioni che prevedessero la movimentazione manuale di carichi sia di non adibirlo al lavoro notturno e stressogeno.

Questo Studio Legale, ha sostenuto che la società avrebbe dovuto adottare tutti i possibili “accomodamenti ragionevoli” per salvaguardare il posto di lavoro dell’operatore socio sanitario, atteso l’obbligo gravante su di essa di mantenere il dipendente in servizio attribuendogli mansioni compatibili con le sue residue e inferiori capacità lavorative.

Il Tribunale di Roma, dapprima con ordinanza del 30 luglio 2023, confermata con sentenza del 29 febbraio 2024, ha affermato che “le ragioni indicate dalla società resistente per giustificare l’adozione del provvedimento di licenziamento del lavoratore sono infondate e insussistenti, essendo risultate disponibili, all’interno dell’organizzazione aziendale della società mansioni equivalenti di tipo amministrativo e comunque inferiori (come quella presso il retro triage del Pronto Soccorso) che avrebbero potuto essere assegnate al [lavoratore], evitando così il provvedimento espulsivo nei suoi confronti. Pertanto, la prestazione lavorativa del ricorrente non è mai stata impossibile, esistendo compiti, come quello di sorveglianza presso il retro triage del Pronto Soccorso, che il lavoratore poteva svolgere anche con le limitazioni accertate (lavoro notturno e carichi di lavoro)".

Di particolare interesse poi l’ assunto di Trib. 29.2.24 che, nel richiamare il progressivo ampliamento dell’obbligo di repechage a partire dal 2016 (Cass. 5592/16; Cass. 12101/2016; Cass. 27792/2016; Cass. 192/2019; Cass. Ord. 2739/24), ha osservato che in senso estensivo della latitudine di tale obbligo, milita la riscrittura dell’articolo 2103 c.c., sulla disciplina delle mansioni, dovendosi ritenere che l’ambito di legittimo esercizio dello ius variandi debba ricomprendere anche le mansioni corrispondenti a livello di inquadramento inferiore. 

Altro passaggio fondamentale della sentenza riguarda il fatto che, in ragione della direttiva comunitaria 2000/ 78, e in considerazione dei principi dei c.d. accomodamenti ragionevoli, il riconoscimento della tutela, contrariamente al quanto opposto dalla società, avviene non soltanto in caso di disabilità conclamata ma, altresì, qualora le patologie sofferte costituisca obiettivo e duro duro ostacolo alla vita professionale, alterando di fatto il rapporto di uguaglianza con gli altri lavoratori. 

Il Giudice ha dichiarato illegittimo il recesso e ha disposto la sua reintegra.