Il LICENZIAMENTO DISCRIMINATORIO E TUTELA DEL DISABILE: SUPERAMENTO DEL COMPORTO E ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI ALLA LUCE DELLE NOVITA’ GIURISPRUDENZIALI

Errata corrige 15 FEB 2024

Vai alla locandina.

In qualità di Responsabile del Gruppo Lavoro di ANF di Roma segnalo il Convegno che si terrà in presenza il giorno 13 marzo 2024, dalle ore 14,30 alle ore 17, presso la sede dell’Organismo Congressuale Forense (OCF), sita in Roma, Via Valadier n. 42, con la possibilità di collegamento da remoto e il riconoscimento di 3 crediti formativi, come da procedura indicata nella locandina allegata.

L’incontro affronta il delicato, ma attualissimo, argomento del licenziamento discriminatorio, con particolare riferimento alla tutela del disabile.

Lo scopo è quello di approfondire le problematiche relative alla condizione di disabilità, avendo riguardo alla nozione eurounitaria di handicap secondo le normative nazionali, sovranazionali e le definizioni della Corte di Giustizia, affinché coloro che soffrono di gravi patologie (in un’accezione più ampia di handicap) non siano discriminati rispetto a coloro i quali non sono affetti da disabilità.

Il tema di indagine si incentrerà principalmente sulla fattispecie del superamento del comporto, in ragione delle patologie di cui è affetto il disabile e sulla configurazione di una discriminazione indiretta in caso di mancato scomputo delle assenze per malattie dovute all’handicap.

I relatori approfondiranno anche la fattispecie dell’obbligo degli accomodamenti ragionevoli previsti a carico del datore di lavoro al fine della salvaguardia del posto di lavoro, funzionali ad evitare il superamento del comporto, oltre alla questione della nullità delle clausole collettive che non prevedano lo scomputo delle malattie dovute a disabilità o handicap.

Tematiche tutte queste che verranno esaminate alla luce dei diversi orientamenti della giurisprudenza di merito (da ultimo quelli di Corte App. Roma, 27.11.2023, Tribunale di Ravenna del 27.7.2023, Tribunale di Rovereto del 30.11.23 e l’ordinanza 700 del Trib Roma, del 18.12.23), delle recenti sentenze della Corte di Cassazione (Cass. 31.3.2023, n. 9095 e Cass. 21.12.2023, n. 35747) e della Corte di Giustizia (la recente CGUE 24.2024).

Il Convegno, organizzato dal Gruppo lavoro ANF di Roma, ove con piacere ricoprirò il ruolo di moderatore e relatore, prevede l’intervento:
- del Dott. Stefano Scarafoni, Consigliere della Sezione Lavoro III Collegio Corte di Appello di Roma;
- del Dott. Giovanni Pascarella, Presidente della III Sezione Lavoro del Tribunale di Roma;
- del Prof. Avv. Arturo Maresca, Emerito di diritto del lavoro;
- del Prof. Avv. Antonio Pileggi, Professore Ordinario di diritto del lavoro Università Tor Vergata di Roma.

L’evento formativo si propone così di fornire un adeguato aggiornamento, ad ampio raggio, con la possibilità di consentire ai partecipanti di districarsi nel “dedalo” di informazioni e indirizzi giurisprudenziali in continua evoluzione su una tematica di assoluto rilievo e attualità.

È prevista poi la possibilità di interagire con i relatori attraverso la previsione di spazi per interventi
e un dibattito finale.

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SLIM ALUMINIUM S.P.A. CONDANNATA A REINTEGRARE UN LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO IN ASSENZA DI GIUSTA CAUSA.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

 Con sentenza del 30 dicembre 2022, resa al termine della fase di opposizione Fornero, il Tribunale di Latina, Sezione Lavoro, ha modificato il proprio precedente orientamento della fase sommaria, condannando la Slim Aluminium S.p.a. a reintegrare un lavoratore illegittimamente licenziato per asserita giusta causa, con applicazione dell’art. 18, co. 4 (e non più co. 5) dello Statuto dei Lavoratori.

In particolare, il Tribunale adito, dapprima, ha confermato che il licenziamento intimato al lavoratore fosse illegittimo in quanto la contestazione disciplinare principale (nella specie l’essersi rivolto al medico competente con toni provocatori ed atteggiamento indisponente, avvicinandosi oltre misura alla scrivania di quest’ultimo e l’aver disatteso le procedure aziendali di distanziamento sociale previste per l’epidemia Covid-19) non risultava così grave da giustificare il recesso e, poi, perché la presunta recidiva per un precedente addebito che aveva determinato l’irrogazione di una sanzione sospensiva doveva ritenersi illegittima. ...

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BANCO BPM: RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN LAVORATORE PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO, CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO.

Errata corrige 17 GEN 2024

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 14.01.2024 il Tribunale di Roma ha accertato che il rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di servizi che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Banco BPM S.p.A. in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore, sin dal 2008, aveva prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata direttamente in favore della Società, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposto, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa. ...

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La Suprema Corte batte un secondo colpo: situazione di handicap, conoscibilità del datore, discriminazione indiretta e nullità del licenziamento per superamento del comporto.

Errata corrige 27 DIC 2023

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 21.12.23 n. 35747, consolida il precedente orientamento di Cass. n. 9095 del 31.3.95 (i cui principi sono stato richiamati espressamente nella motivazione) relativo alla nullità del licenziamento per superamento del comporto dovuto a patologie che, alla stregua della Direttiva 2000/78 e dell’elaborazione delle sentenze della Corte di Giustizia, rientrano in una nozione di disabilità/handicap.  ...

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