Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con decreto del 24 maggio 2018, n. 50193, Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha rigettato il reclamo proposto da Telecom Italia S.p.a avverso l’ordinanza che, resa in via d’urgenza dal giudice del lavoro di Roma, aveva dichiarato l’illegittimità del provvedimento con cui l’azienda aveva disposto il trasferimento di una lavoratrice presso la sede di Via Macchia Palocco in Roma e aveva adibito quest’ultima a mansioni di site specialist.
In particolare, il collegio, nel confermare l’interpretazione già offerta dal giudice di prima istanza, ha appurato la natura di trasferimento del provvedimento disposto unilateralmente da Telecom Italia S.p.a., nonostante quest’ultimo avesse interessato due sedi situate presso il medesimo comune di Roma.
Tanto premesso, il Tribunale, nel vagliare la legittimità dell’operazione di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist) nell’ambito del dipartimento Manteinance & Facilities di Telecom Italia S.p.a., ha ritenuto che il relativo provvedimento di trasferimento fosse stato disposto dall’azienda in violazione del nuovo testo dell’art. 2103 c.c.
Infatti, il suddetto provvedimento risulta fondato esclusivamente sull’esigenza di assegnare la lavoratrice alle mansioni di site specialist che, tuttavia, sono riconducibili al 3° livello di inquadramento, in quanto tali esponenzialmente inferiori a quello posseduto dalla dipendente.
Sul punto, il collegio ha precisato che le mansioni di site specialist comportano lo svolgimento di attività meramente esecutive, del tutto prive dell’autonomia e della decisionalità connotanti il 5° livello di inquadramento della lavoratrice.