Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 12.10.2022, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Terna S.p.a. e confermato integralmente la sentenza della Corte d’Appello di Roma del 21.07.2021 che, in accoglimento dell’appello proposto da una lavoratrice, aveva accertato che il rapporto di lavoro, formalmente intercorso tra la medesima e la cooperativa formale datrice di lavoro, doveva in realtà essere imputato alla Terna in qualità di effettivo datore di lavoro. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La vicenda tratta il caso di una lavoratrice, inquadrata nel 7 Livello del CCNL Metalmeccanici, che durante il rapporto di lavoro aveva espletato sino al 2007 mansioni di Responsabile di una rilevante Funzione aziendale, con direzione e coordinamento di risorse.
La prestatrice instaurava un giudizio presso il Tribunale di Roma lamentando di essere stata adibita, dal luglio 2007 e fino al dicembre 2017, a mansioni inferiori e, comunque, non equivalenti rispetto a quelle che aveva espletato in precedenza quale Responsabile della suddetta Funzione di 7 livello, in quanto, nel tempo, veniva illegittimamente spostata a vari Settori e Funzioni e formalmente assegnata e ruoli provi di contenuto sino al 2013, venendo lasciata sostanzialmente inattiva e priva di reali compiti da svolgere. ...
Errata corrige 21 OTT 2023
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con ordinanza dell’1.08.2023, il Tribunale di Velletri ha accolto il ricorso d’urgenza proposto dallo Studio Legale Salvagni in difesa di un lavoratore inquadrato nel livello C2 del CCNL Metalmeccanica industria (ex livello 4°), adibito a mansioni inferiori di Montatore/Finitore.
Afferma innanzitutto il Tribunale che l’assegnazione a mansioni inferiori di Montatore/Finitore comportano una illegittima dequalificazione professionale del lavoratore poiché, infatti, le stesse non presuppongono alcuna elevata autonomia, responsabilità e professionalità, così come previsto dal livello C2 del CCNL Metalmeccanica industria.
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Errata corrige 21 OTT 2023
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 10.10.2023, ha respinto l’appello di Telecom e ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato l’illegittimità del trasferimento di un lavoratore presso il DAC/CDA, nonché accertato il demansionamento subito, condannando la società alla riassegnazione del medesimo al settore di provenienza e al risarcimento del danno professionale di € 80 mila.
In particolare, per quanto attiene al trasferimento illegittimo, il Collegio, aderendo alla tesi sostenuta dallo Studio Legale Salvagni e ai numerosi precedenti della giurisprudenza ottenuti sul punto sempre dal medesimo Studio, ha rilevato che mancavano i requisiti previsti dalla legge e che il settore DAC/CDA concretava una diversa unità produttiva rispetto al settore di provenienza del lavoratore. ...