Errata corrige 06 MAGGIO 2024
in qualità di Responsabile del Gruppo Lavoro ANF (Associazione Nazionale Forense) di Roma, voglio ringraziare i relatori del Convegno di ieri 6 maggio 2024, i cui interventi, dal taglio tecnico e pratico allo stesso tempo, hanno reso la giornata molto vivace, anche in ragione del dibattito che si è sviluppato alla fine delle relazioni. Molto interessanti gli approfondimenti di ognuno dei relatori, ad ampio raggio, in tema di licenziamento per gmo, con particolare riferimento alle questioni interpretative sul controllo di effettività delle ragioni poste alla base del recesso, sui limiti del controllo giudiziale delle stesse e sulla eventuale sindacabilità delle motivazioni che hanno determinato la scelta imprenditoriale. ...
Un particolare ringraziamento ai relatori dell'evento, i cui interessantissimi interventi hanno reso la giornata molto vivace anche per il dibattito aperto e le perplessità e dubbi interpretativi emersi. Un particolare ringraziamento anche ai partecipanti all'evento del 13 marzo 2024 per l'interesse dimostrato.
Articolo di Michelangelo Salvagni.
pubblicato il 21/02/2024 su LPO NEWS.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2024, n. 475, ha confermato la discriminazione subita da parte di due lavoratrici, in ragione del loro stato di gravidanza, e consistente nella loro mancata assunzione da parte della società ITA Airways. La vicenda si incentra, quindi, sul tema della discriminazione relativa ad una procedura di assunzione del personale, antecedente la costituzione del rapporto di lavoro. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 990 del 29.01.2024, ha accertato l'illegittima dequalificazione professionale subita da una lavoratrice, assistita dallo Studio Salvagni, inquadrata nel 4° livello del CCNL Telecomunicazioni e assegnata dal mese di ottobre 2018 ad oggi, presso le commesse BAT, FCA, Inps, Iberdrola, Acquirente Unico come addetta al call center.
In particolare, il Giudice ha evidenziato che le mansioni svolte dalla lavoratrice nelle varie commesse in cui è stata addetta dal 2018 ad oggi non sono riconducibili al 4° livello del CCNL di settore - ove rientra la figura dell’operatore di call center - in quanto sono state eseguite sulla base di procedure standardizzate e predefinite e senza margini di autonomia, rientrando piuttosto le attività svolte nell’inferiore 3° livello, come addetto al call center. ...