Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con sentenza del 04.01.2021, ha accertato l'illegittimo demansionamento subito da un lavoratore inquadrato nel livello 7° Quadro, statuendo che le mansioni svolte in distacco presso altra società (la Loquendo) sono da ricondursi a quelle di Venditore e, come tali, riferibili all’inferiore 5° livello del CCNL Telecomunicazioni, mentre quelle di Store Fix Specialist, svolte successivamente, sono addirittura riferibili all’inferiore di 4° livello del CCNL applicato.
In particolare, il Giudice, a seguito della disamina delle dichiarazioni testimoniali e della giurisprudenza di legittimità in merito all’onere della prova in tema di demansionamento - che grava sul datore di lavoro - ha evidenziato che Telecom non ha fornito la prova dell’esatto adempimento dell’obbligo scaturente dall’art. 2103 c.c..
Il Tribunale, pertanto, raffrontando le mansioni svolte dal lavoratore con le funzioni previste dalla declaratoria relativa al livello Quadro ha rilevato come risulti del tutto evidente che le mansioni assegnate al medesimo non possano essere in alcun modo rispondenti alle caratteristiche che connotano tale livello, né possano essere ritenute equivalenti alle funzioni svolte antecedentemente al demansionamento, funzioni appunto connotate da competenza manageriale, gestionale e tecnica svolte con elevato grado di autonomia e decisionalità.
Il Tribunale, infine, ha affermato che l’inadempimento da parte del datore di lavoro al disposto dell’art. 2103 c.c. è suscettibile di determinare una pluralità di conseguenze lesive, con effetti sia patrimoniali, sia non patrimoniali.
Alla luce di quanto sopra, il Tribunale, pertanto, ha condannato la Telecom al risarcimento del danno subito dal lavoratore dal 2007 in poi, quantificandolo in oltre 170.000,00 euro per danno alla professionalità (in considerazione della notevole durata della dequalificazione professionale - dal 2017 - e della gravità del demansionamento), e circa 10.000,00 euro per non patrimoniale all’integrità psicofisica.
Mercoledì 14 luglio dalle ore 15 alle 17 l'Avvocato Salvagni interverrà come relatore nell'ambito del convegno dell'Ordine degli Avvocati di Roma"Il regime dei licenziamenti dopo i recenti interventi della corte di giustizia e della corte costituzionale: opinioni a confronto" che avrà luogo in diretta streaming tramite il canale YouTube dell'Ordine degli avvocati di Roma.
Link diretta streaming del convegno
Per motivi organizzativi, le iscrizioni al convegno chiuderanno inderogabilmente alle ore 10:00 del giorno dello svolgimento dell’evento.
Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni
Il Tribunale di Roma ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro a fronte della sottoscrizione di contratti di collaborazione professionale di tipo autonomo, condannando Verisure a riammettere in servizio il lavoratore, nonché al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il lavoratore, dottore commercialista iscritto all’albo, sebbene assunto con contratti di collaborazione professionale di natura autonoma, deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa con modalità subordinate, essendo adibito con continuità al settore Contabilità della società, ove aveva sempre svolto mansioni inerenti al core business aziendale ed era inserito stabilmente nell’organizzazione interna. La società, di contro, rilevava che la prestazione si era sempre svolta con modalità autonome, come dimostrato dai contratti sottoscritti, che il lavoratore aveva integralmente negoziato, essendo totalmente libero di autodeterminare modalità e tempi di esecuzione dell’attività.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha accolto in toto la tesi difensiva degli avvocati Salvagni e Panetta, scardinando l’impianto difensivo della società. ...
Causa patrocinata dallo Studio legale Salvagni
Il Tribunale di Roma ha accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro a fronte della sottoscrizione di contratti di collaborazione professionale di tipo autonomo, condannando Verisure a riammettere in servizio il lavoratore, nonché al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive maturate.
Il lavoratore, dottore commercialista iscritto all’albo, sebbene assunto con contratti di collaborazione professionale di natura autonoma, deduceva di avere prestato la propria attività lavorativa con modalità subordinate, essendo adibito con continuità al settore Contabilità della società, ove aveva sempre svolto mansioni inerenti al core business aziendale ed era inserito stabilmente nell’organizzazione interna.
La società, di contro, rilevava che la prestazione si era sempre svolta con modalità autonome, come dimostrato dai contratti sottoscritti, che il lavoratore aveva integralmente negoziato, essendo totalmente libero di autodeterminare modalità e tempi di esecuzione dell’attività.
Il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha accolto in toto la tesi difensiva degli avvocati Salvagni e Panetta, scardinando l’impianto difensivo della società. ...