La rivoluzione copernicana della prescrizione dei crediti di lavoro: non decorre in costanza del rapporto di lavoro dopo la legge Fornero

Errata corrige 08 SET 2022

Articolo pubblicato su la rivista giuridica "Lavoro e Previdenza Oggi". 

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Tempus non fugit irreparabile. La Suprema Corte di cassazione, con sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022, ha stabilito che, a seguito della legge Fornero, la prescrizione dei crediti di lavoro non decorre più durante il rapporto di lavoro. Questo il principio di diritto espresso dai giudici di legittimità: “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. ...

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La Suprema Corte sull’art. 18 comma 4 S.L.: revirement della giurisprudenza sul licenziamento disciplinare e sulla reintegra anche per condotte non tipizzate dal CCNL.

Errata corrige 12 Maggio 2022

Articolo di Michelangelo Salvagni pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi News.

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La recente sentenza di Cassazione n. 11665 del 11 aprile 2022, risolve la querelle sull’interpretazione dell’art 18, comma 4, con riferimento al contrasto giurisprudenziale formatosi sulla tematica della reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL. Secondo il prevalente orientamento formatosi in materia sino alla sentenza in commento, al giudice non era consentito ricondurre il comportamento oggetto di addebito disciplinare ad una sanzione conservativa se questa non fosse espressamente stabilita come tale dalle parti sociali o dai codici disciplinari.

La questione è stata oggetto di dibattito, in dottrina e in giurisprudenza, anche in ragione del fatto che l’indirizzo interpretativo delle cosiddette sentenze di maggio 2019 (la definizione è di A. Maresca, Licenziamento disciplinare e sussistenza del fatto contestato nella giurisprudenza di Cassazione, in Dir. rel. ind., 2019, 946), che appariva decisamente restrittivo e sembrava ormai consolidato, vietava l’interpretazione estensiva o analogica delle sanzioni conservative se non espressamente tipizzate. Tale assunto muoveva dal presupposto che la ratio legis sottesa all’art. 18 S.L., comma 4, come riformato dalla legge c.d. Fornero, prevede la tutela reintegratoria solo quale ipotesi eccezionale rispetto a quella indennitaria (sul punto: Cass., 9.5.2019, n. 12365, nonché nello stesso senso: Cass., 23.5.2019, n. 14063 e Cass., 28.5.2019, n. 14500, pubblicate tutte in Lavoro e prev. oggi, 2019, 11-12, 694, con nota critica di M. Salvagni, Licenziamento disciplinare e sanzione conservativa: reintegra solo per condotte tipizzate dal CCNL non suscettibili di interpretazione estensiva o analogica. In merito, sempre in senso critico rispetto all’orientamento del 2019, si segnala anche A. Piccinini, Licenziamenti disciplinari e contrattazione collettiva tra realtà e immaginazione, in Quest. giust., 2019).

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Licenziamento collettivo in area contratto a tutele crescenti: reintegrazione per omessa procedura d’informazione e consultazione.

Errata corrige  14 APR 2022

Articolo di Michelangelo Salvagni.

Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.1/2022, Parte II, RGL Giurisprudenza on line - Newsletter n.3/2022

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TRIBUNALE ROMA, 12.10.2021 - Est. Pascarella - C.R. + 4 (avv. De Francesco) c. T. F. Soc. Coop. (avv. Bruni) e C. A. e S. S.r.l. (avv. Marano).  

Appalto – Cessazione appalto – Cambio appalto – Licenziamento di tutti i lavoratori addetti all’appalto – Mancata riassunzione dell’appaltatore subentrante – Non applicazione clausola sociale per mancata previsione nel CCNL – Qualificazione dei licenziamenti come collettivi in ambito Jobs Act – Mancata effettuazione della procedura di licenziamento collettiva ex l. n. 223/91 – Omissione obblighi di consultazione e informazione –  Regime sanzionatorio applicabile – Nullità del recesso – Reintegrazione ex art 2, comma 1, d.lgs. n. 23/2015. 

Nell’ambito di rapporti di lavoro instaurati con contratti a tutele crescenti ex d.lgs. n. 23/2015 e nel caso in cui il recesso, a seguito di un licenziamento per cessazione di un appalto, debba qualificarsi come licenziamento collettivo - non essendo applicabile l’art. 7, c. 4-bis, della l. n. 31/08, in quanto i prestatori non sono stati “riassunti” dall’appaltatore subentrante –, l’omesso espletamento della procedura ex art. 24 della l. n. 223/91 e delle informazioni e consultazioni con le parti sociali e le autorità pubbliche determina la nullità del recesso, trattandosi di norma imperativa di origine eurounitaria la cui violazione si traduce in un esercizio abusivo del potere di licenziamento collettivo, configurandosi così un negozio nullo poiché in frode alla legge ex art. 1344 c.c.., con conseguente applicazione della reintegra del lavoratore ex art. 2, c. 1, d.lgs. n. 23/15 e non della sola tutela indennitaria per vizi formali della procedura. (1) ...

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La mancata assunzione di lavoratrici in gravidanza configura una discriminazione: ITA Airways condannata a pagare il risarcimento del danno da perdita di chance anche in funzione dissuasiva

Errata corrige  14 APR 2022

Articolo di Michelangelo Salvagni pubblicato su Lavoro e Previdenza Oggi News.

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Il Tribunale del lavoro di Roma, con sentenza del 23 marzo 2022, ha accertato nei confronti della Compagnia ITA Airways la discriminazione per la mancata assunzione di due lavoratrici in gravidanza, condannando la società al risarcimento del danno da perdita di chance quantificato in 15 mensilità delle relative retribuzioni.

La vicenda riguarda due ex-assistenti di volo di Alitalia che si sono candidate per essere assunte dalla Compagnia Aerea, presentando regolare domanda di “adesione” e che, tuttavia, non state neanche chiamate per la selezione. ...

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