Articolo di Michelangelo Salvagni.
pubblicato su Il Fatto Quotidiano il 6 novembre 2024,
Condivido questo articolo pubblicato sul Fatto Quotidiano on-line sulla delicata questione dei licenziamenti disciplinari intimati a causa dell’uso improprio dei permessi ex art. 33, l. n. 104 del 1992.
Ho tentato di ricostruire i vari orientamenti della Corte di Cassazione che si sono succeduti nel tempo su tale fattispecie, evidenziando come la giurisprudenza di legittimità valuti, da sempre, in maniera rigorosa, quelle condotte del caregiver che utilizza tali benefici per finalità diverse da quelle della cura del disabile (c.d.abuso del diritto). ...
Articolo di Michelangelo Salvagni.
pubblicato il 02/22/2024 su Rivista Labor.
Segnalo la mia ultima pubblicazione sulla Rivista Labor dove analizzo la fattispecie del licenziamento discriminatorio del lavoratore disabile per superamento del periodo di comporto.In particolar modo, ho tentato di ricostruire lo "stato dell'arte" degli orientamenti della Corte di Cassazione inaugurati con prima pronuncia su questa materia, ossia la n. 9095 del 31 marzo 2023.
Successivamente, dopo il secondo arresto n. 35747 del 21 dicembre 2023, l'indirizzo di legittimità si è consolidato in ragione delle seguenti decisioni: Cass. 2 maggio 2024, n.11731; Cass. del 22 maggio 2024, n. 14316; Cass. 23 maggio 2024, n. 14402; Cass. 31 maggio 2024, n. 1582 e, da ultimo, Cass. 5 giugno 2024, n. 15723.
Di rilievo, nelle ordinanze di maggio in commento, è il passaggio che affronta la querelle che si era sviluppata tra gli interpreti sul tema della conoscenza della disabilità, quale eventuale "scriminante" nella condotta di tipo discriminatoria da parte del datore.
Emerge così dall'interpretazione della Suprema Corte una sorte di "onere bifronte", ossia uno stretto collegamento funzionale tra l’onere del datore di lavoro di acquisire informazioni e quello di cooperazione del lavoratore al fine di adottare l’accomodamento ragionevole.
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Nelle giornate dell'8,9 e 10 novembre 2024 presso il Convento di San Cerbone a Lucca, si terrà il Convegno sul tema “I LICENZIAMENTI nella stagione breve delle riforme. Principi, fattispecie, regole, tutele nel dialogo tra la dottrina e la giurisprudenza".
In particolare, nella giornata di sabato 9 novembre verrà trattato il tema “Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di tipo “economico”, ove ne discuteranno la dott.ssa Milena d’Oriano e il Prof. Marco Marazza, coordinati dalla Prof.ssa Maria Teresa Carinci.
Nell’ambito di tale incontro, segnalo la mia partecipazione con un intervento programmato sulla questione “Ius variandi ex art. 2103 cc post Job Act e l’effetto boomerang in tema di obbligo di repêchage”, ove tenterò di evidenziare quali siano state le conseguenze, a parere di chi scrive “inaspettate”, della riforma dell’art. 2103 c.c. sull’obbligo di repêchage nel caso di licenziamento per gmo.
Tematica che suscita interesse
anche alle luce degli orientamenti della Corte di Cassazione (in particolare le ordinanze del 13.11.2023, nn. 31451 e 31561),
che confermano questo “effetto indiretto” (e, probabilmente, non considerato dal legislatore del 2015), conseguente alle modifiche apportate allo ius variandi, ove l’art. 2103 c.c. assurge a ruolo di “norma cardine” della conservazione del posto di lavoro. Tutela che si realizza proprio grazie ad una ricollocazione del lavoratore non più delimitata in stretti confini.
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Articolo di Michelangelo Salvagni.
pubblicato su Rivista Giuridica del lavoro n2 2024
Sommario: 1. – Rilievi preliminari: lo ius variandi e l’effetto “boomerang” sulla ricollocazione del lavoratore in caso di licenziamento per gmo. 2. – Le vicende fattuali e i principi espressi dalle ordinanze della Suprema Corte. 3. – Il licenziamento per gmo e il controllo di effettività delle ragioni. 4. – L’evoluzione giurisprudenziale dell’obbligo di repêchage dopo il d.lgs. n. 81 del 2015: l’ampliamento della ricollocazione del lavoratore ex art. 2103 c.c. 5 – Le interpretazioni estensive della giurisprudenza: il repêchage quale elemento interno al fatto e gli obblighi di correttezza e buona fede. 6. – Repêchage e obblighi formativi ex art. 2103 c.c., quali espressione degli obblighi di correttezza e buona fede ai fini della salvaguardia del posto di lavoro.
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