POSTE ITALIANE CONDANNATA ALL’ADOZIONE DEGLI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI PER IL DISABILE AFFETTO DA FIBROMIALGIA: IL TRIBUNALE DI ROMA, IN FASE DI RECLAMO, CONFERMA L’ORDINANZA CHE OBBLIGA ALL’ADOZIONE DELLO SMART WORKING

  Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, con la recente ordinanza del 30 aprile 2024, ha confermato, anche in fase di reclamo, le domande della lavoratrice, difesa dallo Studio Legale Salvagni, volte al riconoscimento delle proprie patologie quali rientranti nella nozione eurounitaria di disabilità ed incompatibili con lo svolgimento dell’attività lavorativa in presenza, rigettando il reclamo della società.

Il Collegio ha così confermato la condanna del primo giudice nei confronti del datore di lavoro ad attuare ogni “accomodamento ragionevole” per consentire alla lavoratrice, considerata disabile secondo la nozione eurounitaria in quanto affetta da una patologia che non le permette di recarsi ogni giorno a lavoro come gli altri dipendenti, di espletare la propria attività lavorativa in condizioni di uguaglianza con gli altri lavoratori.

I Giudici, infatti, hanno ritenuto che la fibromialgia, di cui è affetta la ricorrente, sia una patologia invalidante che non consente alla medesima di svolgere le proprie mansioni in presenza, al pari degli altri lavoratori. Patologia peraltro riconosciuta anche a seguito di CTU medico legale disposta dal Tribunale stesso nel corso del giudizio.

Conseguentemente il Collegio adito, in base alla nozione di disabilità eurounitaria, ha dichiarato che il rifiuto della società di consentire alla lavoratrice di svolgere la prestazione in modalità di telelavoro e/o lavoro agile configuri una discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 216/2003. Ciò anche in considerazione del fatto che il perdurare della modalità di svolgimento della prestazione, prevalentemente in presenza, fosse idonea ad aggravare le condizioni di salute della lavoratrice.

In particolare, il Collegio ha affermato che “dal complesso delle suddette disposizioni emerge, dunque, che il datore di lavoro debba tenere in considerazione la situazione di svantaggio del lavoratore, adottando "soluzioni ragionevoli", idonee ad evitare una discriminazione indiretta che produca l'effetto di estromettere il dipendente disabile dal lavoro proprio a causa della sua disabilità”.

Peraltro, sempre a parere del Tribunale di Roma, la società “non è riuscita né a dedurre né a dare prova della sussistenza di ragioni aziendali ostative in merito alla adibizione della reclamata alla prestazione di lavoro agile, così come dalla stessa richiesto”.

I Giudici hanno conseguentemente confermato, anche in fase di reclamo, l’ordinanza impugnata dalla società, affermando che, proprio in ragione delle gravi menomazioni fisiche da cui risulta affetta la lavoratrice, la medesima “versi in una condizione di disabilità c.d. eurounitaria, che dunque determina una condizione di svantaggio sociale e lavorativo tale da renderla meritevole di un intervento da parte del proprio datore di lavoro finalizzato a realizzare accomodamenti ragionevoli per ristabilire una parità di trattamento fra i dipendenti”, condannando Poste Italiane ad adibire la lavoratrice al lavoro agile, con massimo quattro rientri mensili.

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LICENZIAMENTO PER  IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMO PER VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI REPECHAGE E ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI 

Un noto Gruppo nazionale che si occupa di Sanità e che gestisce case di cura e un Policlinico, ha illegittimamente licenziato un operatore socio sanitario (O.S.S.) per impossibilità sopravvenuta alla prestazione lavorativa a seguito del giudizio di idoneità parziale espresso dal medico competente che aveva prescritto, quali limitazioni, la non adibizione sia a mansioni che prevedessero la movimentazione manuale di carichi sia di non adibirlo al lavoro notturno e stressogeno. ...

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ITA AIRWAYS CONDANNATA PER CONDOTTA DISCRIMINATORIA IN RAGIONE DELL’ESCLUSIONE DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE: LA SOCIETÀ DEVE ASSUMERLE E RISARCIRE IL DANNO

Articolo di Michelangelo Salvagni.

pubblicato il 21/02/2024 su LPO NEWS.

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La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2024, n. 475, ha confermato la discriminazione subita da parte di due lavoratrici, in ragione del loro stato di gravidanza, e consistente nella loro mancata assunzione da parte della società ITA Airways. La vicenda si incentra, quindi, sul tema della discriminazione relativa ad una procedura di assunzione del personale, antecedente la costituzione del rapporto di lavoro. ...

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LO IUS VARIANDI QUALE “BOOMERANG” CHE RAFFORZA IL REPÊCHAGE: IL LAVORATORE ESCE DALLA PORTA MA RIENTRA DALLA FINESTRA.

Articolo di Michelangelo Salvagni.

pubblicato il 20/11/2023 su LPO NEWS.

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Il riferimento ai livelli di inquadramento predisposti dalla contrattazione collettiva non può rappresentare una circostanza muta di significato, ma, anzi, costituisce un elemento che il giudice dovrà valutare per accertare in concreto se chi è stato licenziato fosse o meno in grado – sulla base di circostanze oggettivamente verificabili addotte dal datore ed avuto riguardo alla specifica formazione ed alla intera esperienza professionale del dipendente – di espletare le mansioni di chi è stato assunto ex novo, sebbene inquadrato nello stesso livello o in livello inferiore (Massima a cura dell’Autore).

Nota a Corte di cassazione, ordinanza 13 novembre 2023, n. 31561

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