POLICLINICO UMBERTO I CONDANNATO A CORRISPONDERE 700.000,00 EURO A TRE MEDICI CHE HANNO CHIESTO L’ACCERTAMENTO DELLA SUBORDINAZIONE PER AVER LAVORATO MOLTI ANNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO ILLEGITTIMI

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 22.6.2023, ha accertato la nullità e l’illegittimità dei diversi contratti di collaborazione occasionale e delle relative proroghe succedutesi per diversi anni, e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, per tutto il periodo di lavoro dedotto nei ricorsi, condannando l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Umberto I alla corresponsione, nei confronti di tre medici, della somma di circa 200.000,00 euro ciascuno, a titolo di retribuzione mensile, tredicesima e TFR. ...

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INTERVENTO DELL'AVV. SALVAGNI AL CONVEGNO DI ROMA: IL PROCESSO DEL LAVORO ALLE SOGLIE DEI 50 ANNI

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L’evento, organizzato dall’avv. Michelangelo Salvagni, in qualità di Responsabile del Gruppo Lavoro dell’Associazione Nazionale Forense, ha tratta le novità delle Riforma Cartabia nell’ambito del processo del lavoro, rito questo che risale al 1973 e che quest’anno compie 50 anni. I relatori hanno approfondito le novità legislative per comprendere come le stesse vadano a modificare il processo del lavoro che si è sempre ispirato ai principi di oralità e centralità che rendono essenziale il ruolo dell’avvocato. L’incontro si sè svolto a Roma dalle ore 14,30 alle ore 16,30 presso la Sede Organismo Congressuale Forense a Via Valadier 42 – 2° piano – Roma.

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ITA AIRWAYS CONDANNATA PER CONDOTTA DISCRIMINATORIA IN RAGIONE DELL’ESCLUSIONE DELLE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA NELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE: LA SOCIETÀ DEVE ASSUMERLE E RISARCIRE IL DANNO

Errata corrige 18 MAR 2024

Articolo di Michelangelo Salvagni.

pubblicato il 21/02/2024 su LPO NEWS.

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La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 6 febbraio 2024, n. 475, ha confermato la discriminazione subita da parte di due lavoratrici, in ragione del loro stato di gravidanza, e consistente nella loro mancata assunzione da parte della società ITA Airways. La vicenda si incentra, quindi, sul tema della discriminazione relativa ad una procedura di assunzione del personale, antecedente la costituzione del rapporto di lavoro. ...

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IL CASO DELLA EX GKN DI CAMPI BISENZIO (ORA FIDUCIA NEL FUTURO FABBRICA DI FIRENZE) E LA CONDOTTA ANTISINDACALE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALLE OO.SS.

Errata corrige 18 MAR 2024

Articolo di Michelangelo Salvagni.

pubblicato il 26/01/2024 su LPO NEWS.

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Sommario:
1. Il precedente caso della GKN Driveline.
2. La nuova compagine sociale: Fiducia nel Futuro Fabbrica di Firenze.
3. Il nuovo caso affrontato dal Tribunale di Firenze: le omesse informazioni alle OO.SS. in base alle norme sulla delocalizzazione ex L. n. 234/2021.
4. Le omesse comunicazioni ex art. 9 CCNL Metalmeccanici Industria e D.Lgs. n. 25/2007.
5. La rimozione degli effetti: l’invalidità del procedimento ex L. n. 223/91.

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