Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 12 luglio 2018, n. 1585, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Ama S.p.A., ha riconosciuto il diritto di quest’ultimo ad essere inquadrato nel 7° livello del CCNL di settore in ragione delle mansioni superiori svolte dallo stesso dal luglio 2003, condannando l’azienda datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore per un valore di oltre € 50.000,00.
Inoltre, il giudice del Lavoro ha riconosciuto l’illegittimità del demansionamento subito dal dipendente a far data dal 2006 e, pertanto, ha condannato Ama S.p.A. a risarcire il danno arrecatogli, liquidandolo, per quanto attiene al danno professionale, nella misura pari ad € 450.000,00 e, per quanto concerne il danno morale, nella misura di € 25.000,00. ...
Articolo di Michelangelo Salvagni
Pubblicato in Rivista Giuridica del Lavoro e della Previdenza Sociale, n.3/2018
– La fattispecie del repêchage si collega alla tesi del licenziamento quale extrema ratio e risale alla elaborazione di un’autorevole dottrina (Mancini 1972, 243).
Tale CORTE DI APPELLO DI ROMA, 01.02.2018, n. 469 - Pres. Rel. dott. G. Pascarella - S. S.R.L. (avv.ti Beatrice, Marrazzo ) c./ A.R. (avv. ti Alessandrini, Di Folco).
Lavoro (Rapporto di) – Licenziamento individuale - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Soppressione del posto di lavoro - Manifesta insussistenza del fatto – Obbligo di repechâge integrato nella fattispecie del g.m.o. – Violazione – Reintegra del lavoratore
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Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 5 luglio 2018, n. 708, il Tribunale di Latina, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti Colgate Palmolive Italia S.r.l., ha dichiarato l’illegittimità del contratto di somministrazione intercorrente tra le parti, riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannando altresì l’azienda convenuta al pagamento di tutte le retribuzione maturate nelle more del giudizio, a far data, rispettivamente, da gennaio 2011, per una somma complessiva di oltre 130.000,00 €.
In particolare, il giudice del lavoro ha rilevato l’assoluta genericità della clausola contenuta nel contratto di somministrazione e, in quanto tale, inidonea a specificare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 276/2003, devono necessariamente sussistere al fine di legittimare la scelta dell’imprenditore di avvalersi di prestazioni svolte da lavoratori somministrati a tempo determinato. ...
Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Con sentenza del 5 luglio 2018, n. 708, il Tribunale di Latina, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti Colgate Palmolive Italia S.r.l., ha dichiarato l’illegittimità del contratto di somministrazione intercorrente tra le parti, riconoscendo la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e condannando altresì l’azienda convenuta al pagamento di tutte le retribuzione maturate nelle more del giudizio, a far data, rispettivamente, da gennaio 2011, per una somma complessiva di oltre 130.000,00 €.
In particolare, il giudice del lavoro ha rilevato l’assoluta genericità della clausola contenuta nel contratto di somministrazione e, in quanto tale, inidonea a specificare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che, ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 276/2003, devono necessariamente sussistere al fine di legittimare la scelta dell’imprenditore di avvalersi di prestazioni svolte da lavoratori somministrati a tempo determinato. ...