DIPENDENTE AMA S.P.A. RISARCITO PER OLTRE €. 500.000,00 PER L’ACCERTAMENTO DI MANSIONI SUPERIORI E DI UN SUCCESSIVO DEMANSIONAMENTO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 12 luglio 2018, n. 1585, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Ama S.p.A., ha riconosciuto il diritto di quest’ultimo ad essere inquadrato nel 7° livello del CCNL di settore in ragione delle mansioni superiori svolte dallo stesso dal luglio 2003, condannando l’azienda datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive maturate medio tempore per un valore di oltre € 50.000,00.

 Inoltre, il giudice del Lavoro ha riconosciuto l’illegittimità del demansionamento subito dal dipendente a far data dal 2006 e, pertanto, ha condannato Ama S.p.A. a risarcire il danno arrecatogli, liquidandolo, per quanto attiene al danno professionale, nella misura pari ad € 450.000,00 e, per quanto concerne il danno morale, nella misura di € 25.000,00.

In particolare, il giudice capitolino, all’esito dell’istruttoria, ha accertato che le mansioni di project manager svolte dal ricorrente nel periodo ricompreso tra il 2003 e il 2006 e, successivamente, nel 2008 fossero riconducibili al 7° livello contrattuale e non al 6° livello di formale inquadramento del dipendente, giacché connotate da un tasso di tecnicità elevato ed esercitate in autonomia pressoché totale dal lavoratore.

Inoltre, il Tribunale ha accolto anche l’ulteriore domanda proposta dal ricorrente che, assistito dallo studio legale Salvagni, aveva dedotto di essere stato demansionato e lasciato totalmente in attivo per un periodo complessivo di quasi dieci anni, con l’eccezione di brevi periodi in cui era stato assegnat a compiti inferiori e del tuo estranei al pregresso ruolo di project manager e totalmente avulsi rispetto alla sua pregressa esperienza  lavorativa e capacità professionale acquisita. 

Il giudice del Lavoro, pertanto, ha ordinato all’azienda di assegnare il dipendente a mansioni riconducibili al superiore 7° livello di inquadramento contrattuale e di pagare le differenze retributive per il dovuto superiore inquadramento, nonché ha condannato Ama S.p.A. a risarcire sia il danno alla professionalità, quantificandolo, in via equitativa, per un ammontare complessivo di €. 450.000,00,  sia il danno morale, liquidandolo in €. 25,000,00.