SAN CAMILLO FORLANINI. MEDICO CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONI PROFESSIONALI FITTIZIE: RICONOSCIMENTO DELLA SUBORDINAZIONE IN QUALITÀ DI DIRIGENTE MEDICO STRUTTURATO E CONDANNA OSPEDALE ALLA CORRESPONSIONE DI 130.000,00 €

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 16 ottobre 2018, il Tribunale di Roma, sezione Lavoro, in accoglimento del ricorso proposto nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini da un medico assistito dallo Studio legale Michelangelo Salvagni, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di formale collaborazione professionale intercorso tra le parti e, pertanto, ha condannato l’ospedale al versamento in favore della ricorrente dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché a corrisponderle la somma complessiva di € 130.000,00 a titolo di differenze retributive.

In particolare, la ricorrente, nel corpo del ricorso introduttivo, aveva dedotto che i contratti di collaborazione professionale e/o di lavoro occasionale sottoscritti con l’azienda ospedaliera nel periodo ricompreso tra il 2011 e il 2016, avrebbero mascherato, in realtà, un rapporto di lavoro subordinato, avendo la stessa svolto le mansioni di dirigente medico presso il reparto Ucri; pertanto, nell’impugnare i citati contratti, chiedeva la corresponsione delle differenze retributive e del TFR maturati, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a norma dell’art. 2126 c.c.

Con la sentenza in oggetto, il giudice del lavoro, dapprima ha rigettato l’eccezione di prescrizione sollevata in via preliminare dall’azienda convenuta, rilevando altresì la totale genericità delle contestazioni e della difesa approntata dall’ospedale, in quanto tali inidonee a sconfessare le pretese avanzate dalla lavoratrice.

Secondariamente, il Tribunale adito, ha accertato che la ricorrente, nel periodo ricompreso tra il 2011 e il 2016, aveva svolto in favore dell'azienda resistente prestazioni tipiche di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato; e infatti: all’esito di un’approfondita istruttoria testimoniale, è emerso che la dottoressa, nell’osservare un orario fisso e garantendo la propria disponibilità finanche nel fine settimana, aveva svolto le mansioni proprie dei dirigenti medici strutturati, avendo contribuito altresì alla gestione in prima persona del reparto, sotto la direzione del primario.

Pertanto, nell’accogliere la tesi difensiva sostenuta dallo studio legale Michelangelo Salvagni, il giudice del lavoro ha accolto le domande della lavoratrice, condannando l’ospedale resistente non soltanto a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di € 130.000,00 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, ma anche al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti in ragione della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.