ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. E LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE INTIMATO IN ASSENZA DI GIUSTA CAUSA: LA SOCIETA’ CONDANNATA A RISARCIRE LA DIPENDENTE PER OLTRE 1.000.000,00 DI EURO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 7.1.2019, n. 8565, il Tribunale di Roma, in accoglimento del ricorso promosso da una dirigente nei confronti di Assicurazioni Generali, ha accertato l’illegittimità del licenziamento intimato nei confronti della lavoratrice in assenza di qualsivoglia giusta causa e ha condannato l’azienda a corrisponderle una somma pari ad € 1.073,577,00, a titolo di risarcimento del danno.

In particolare, il giudice del lavoro, nel disattendere le difese articolate dalle Assicurazioni Generali a sostegno delle molteplici contestazioni disciplinari elevate a carico della dirigente e sfociate nel successivo provvedimento di licenziamento intimatole, ha accertato che non vi fossero “apprezzabili motivi per i quali si debba ritenere che le condotte tenute dalla ricorrente ed oggetto di contestazione disciplinare abbiano turbato il legame di fiducia con parte datoriale”.

Pertanto, il Tribunale di Roma ha dichiarato l’illegittimità del recesso datoriale e, in applicazione del CCNL dirigenti imprese assicuratrici applicabile al caso di specie, ha condannato Assicurazioni generali al pagamento, in favore della dirigente assistita dallo studio legale Salvagni, di una somma corrispondente all’indennità supplementare ivi prevista e pari a 48 mensilità della retribuzione percepita, per un importo pari ad € 858,861,60 liquidato a titolo di risarcimento del danno subito.

Inoltre, il giudice ha condannato parte datoriale a corrispondere alla lavoratrice finanche l’ulteriore somma di € 214,715,00 a titolo di indennità di mancato preavviso, prevista al citato CCNL in misura pari 12 mensilità della retribuzione corrisposta alla lavoratrice in costanza di rapporto di lavoro.