NULLO IL TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE ADOTTATO DA SKY ITALIA S.R.L.

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1260 del 02.04.2019, ha accolto il ricorso promosso da un lavoratore nei confronti di Sky Italia S.r.l. qualificando l’oggetto della relativa azione giudiziaria come provvedimento di trasferimento ed accertando l’illegittimità dello stesso.

Il Giudice del lavoro ha affrontato le eccezioni preliminari in ordine alla carenza di interesse ad agire e di cessazione della materia del contendere fondate, a dire della società convenuta, sull’intervenuto licenziamento del lavoratore all’esito della procedura di licenziamento collettivo, nonché sulla mancata accettazione del proposto “mutamento di sede” da parte del medesimo.

Il Giudicante ha rilevato che il lavoratore, pur se destinatario di un provvedimento di licenziamento, non ha perso la qualità di soggetto attivamente legittimato a proporre l’azione giudiziale avendo il medesimo avanzato domanda di annullamento del trasferimento contestualmente alla distinta azione di impugnazione del recesso la quale, ove accolta, avrebbe posto nell’immediato la questione del luogo di lavoro in cui dare attuazione all’ordine di reintegrazione.

Il Tribunale ha, poi, respinto la deduzione della società secondo cui il dipendente non sarebbe stato interessato da un provvedimento di trasferimento bensì da una semplice proposta di ricollocazione del medesimo presso la sede di Milano, mai verificatasi in quanto non accettata.

Sul punto, il Giudicante ha ritenuto sussistente l’intervenuto trasferimento del lavoratore presso detta sede in ragione del richiamo operato dalla società, nella relativa lettera del 25.09.2017, all’art. 57 del CCNL applicato il quale, non solo disciplina espressamente le ipotesi di trasferimento (individuale e/o collettivo), ma riconnette al rifiuto, anche tacito, del lavoratore al mutamento di sede la configurazione dei presupposti per il giustificato motivo soggettivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

In virtù di quanto precede, la risposta fornita dal lavoratore di voler prendere servizio presso la sede di Milano “per la salvaguardia del posto di lavoro”, con riserva di agire giudizialmente in quanto titolare della condizione di cui all’art. 33, co. 5 della Legge n. 104/1992, in uno con la conseguente decisione datoriale di licenziare il medesimo in assenza di qualsivoglia revoca del disposto trasferimento, ha condotto il Giudicante a qualificare l’oggetto della relativa azione giudiziaria come provvedimento di trasferimento.

Il magistrato, da ultimo, ha accertato l’illegittimità di tale trasferimento per contrarietà alla previsione di cui all’art. 33, co. 5 della Legge n. 104/1992 non avendo la società fornito, nemmeno in via subordinata, alcuna allegazione in ordine alla conformità del medesimo trasferimento alla predetta disposizione legislativa.