TELECOM ITALIA S.P.A.: ILLEGITTIMO IL TRASFERIMENTO ANCHE SE DISPOSTO TRA DUE SEDI SITE NEL MEDESIMO COMUNE. LE MANSIONI DI SITE SPECIALIST SONO DI 2° LIVELLO

Causa patrocinata dallo studio legale Salvagni

Con sentenza del 08.04.2019, Il Tribunale di Roma accoglie il ricorso promosso da un lavoratore e riconosce l’illegittimità del provvedimento di trasferimento presso la sede di Via Assisi in Roma e della relativa assegnazione alle mansioni di site specialist disposta da Telecom Italia S.p.A..

Il Giudice, pertanto, condanna l’azienda a trasferire nuovamente il dipendente nella sede presso cui il medesimo era adibito in precedenza, nonché a reintegrarlo nelle mansioni di 5° livello precedentemente espletate in tale ultima sede, accertando l’illegittimità della dequalificazione subita dal lavoratore per essere stato, dapprima, per circa cinque anni, lasciato inattivo e senza assegnazione di alcuna mansione e, successivamente al maggio 2017, assegnato alle mansioni di portierato – site specialist. Il Tribunale, infine, ha condannato la società a risarcire al lavoratore il danno professionale subito dal medesimo per l’inattività lavorativa e l’adibizione a mansioni inferiori sin dal 2012.

La pronuncia rappresenta un’altra importante decisione del Tribunale di Roma che, resa in ordine all’operazione di re-internalizzazione delle funzioni di portineria (cd. site specialist) nell’ambito del dipartimento Manteinance & Facilities di Telecom Italia S.p.a., riconosce l’illegittimità di tale trasferimento, poiché disposto dall’azienda in violazione dell’art. 2103 c.c..

In particolare, il Tribunale disattende la tesi sostenuta dall’azienda in ordine all’applicabilità dell’art. 25 CCNL Telecomunicazioni e riconosce espressamente la natura di trasferimento del provvedimento datoriale che, nonostante fosse presso il medesimo comune, ha tuttavia interessato due diverse unità produttive, anche perché entrambe dotate della necessaria autonomia.

Ciò premesso, il giudice riconosce il demansionamento subito dal lavoratore inquadrato nel 5° livello contrattuale, dapprima, presso il settore SOC di Technology ove è stato accertato essere stato lasciato nella pressoché totale inattività lavorativa e, successivamente, a seguito del suddetto trasferimento, è stato invece adibito a mansioni nettamente inferiori, in quanto riferibili al 2° livello del CCNL di settore; infatti – prosegue il Tribunale – la funzione di portierato (site specialist), al contrario di quanto sostiene Telecom Italia S.p.a., implica lo svolgimento di semplici attività d’ordine, prive di margini di autonomia e conformate da un sistema estremamente dettagliato di direttive, non richiedenti particolari capacità di valutazione ed elaborazione né autonomia, attività proprie del 2° livello CCNL Telecomunicazioni.

Pertanto, il Tribunale dichiara l’illegittimità del provvedimento di trasferimento e di assegnazione alle mansioni di site specialist disposto da Telecom Italia S.p.A nei confronti del lavoratore, in quanto l’azienda, anche nell’astratta ipotesi di un’effettiva modifica degli asseti organizzativi, non avrebbe rispettato la nuova formulazione dell’art. 2103 c.c., che ammette il demansionamento in via unilaterale per un solo livello inferiore e non per tre, come invece accaduto nel caso di specie.

Con questa pronuncia il giudice del lavoro di Roma, accertando che le mansioni di site specialist sono di 2° livello, sposa integralmente la tesi difensiva avanzata dall’Avv. Salvagni in numerosi ricorsi patrocinati dall’omonimo studio, così aprendo la strada ad altrettante vittorie per i lavoratori.