Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 07.06.2019, ha accolto il ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. promosso da una lavoratrice nei confronti di Ikea Italia Retail S.r.l. dichiarando l’illegittimità del trasferimento della ricorrente presso la sede di Pisa ed ordinandone la riammissione nella sede di lavoro dello store Ikea di Roma Anagnina con mansioni proprie del livello inquadramentale dalla medesima posseduto (2° livello del CCNL di settore).
La società aveva giustificato il trasferimento della lavoratrice sulla base:
di una riorganizzazione degli stores romani di Porta di Roma e di Anagnina determinata dalla realizzazione, presso dette sedi, del cosiddetto progetto “Innovation for Growth”, dalla conseguente riduzione della “nuova” figura dei Team Leaders rispetto ai vecchi Capo Reparto (Responsible).
Il Giudice del lavoro ha rilevato come la società non avesse fornito alcuna prova in ordine all’esistenza di un parametro oggettivo che avesse governato la scelta “tra i 48 dipendenti concorrenti ai 29 posti residuati di Team Leader” e, dunque, idoneo a consentire di ricondurre il trasferimento della ricorrente ad esigenze organizzative proprie della datrice di lavoro.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto non provata la deduzione della società secondo cui la figura del Team Leader necessaria alla nuova organizzazione dovesse possedere competenze professionali diverse da quelle del vecchio Capo Reparto (Responsible) non avendo, il datore di lavoro, prodotto in giudizio alcuna descrizione del ruolo della “nuova” figura professionale (job description). Ciò non ha quindi consentito la necessaria comparazione tra le mansioni di Team Leader e quelle sino ad allora espletate dalla ricorrente in qualità di Capo Reparto (Responsible).
Il Giudice ha inoltre rilevato come la società non avesse dimostrato i criteri valutativi adottati in sede di selezione, le ragioni del mancato superamento della stessa da parte della ricorrente, quanti e quali fossero i partecipanti e con quali risultati. Ciò ha determinato la conseguente arbitrarietà “del trattamento differente” riservato all’istante “rispetto a coloro che hanno, secondo Ikea, superato le prove”.
Il Tribunale ha poi ritenuto sussistenti i rilievi forniti dallo Studio Salvagni in ordine al pregiudizio alla salute patito dalla ricorrente, oltre che alle condizioni familiari ed economiche derivanti alla medesima in ipotesi di operato trasferimento ad oltre 350 chilometri dal proprio luogo di residenza.
Il Giudice del lavoro ha, quindi, condannato Ikea Italia Reatail S.r.l. alla riammissione della dipendente, con mansioni proprie del livello dalla medesima posseduto, presso lo store di Roma Anagnina.