TRIBUNALE DI ROMA: IL PROVVEDIMENTO DI CAMBIO RUOLO ADOTTATO DALLA SOCIETA’ MANPOWER NEI CONFRONTI DI UNA LAVORATRICE MADRE MASCHERA, IN REALTA’, UN ILLEGITTIMO TRASFERIMENTO DI SEDE

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

ADNKronos >> Mamma lavoratrice trasferita nonostante no Tribunale, la denuncia

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 02.09.2019, in accoglimento del reclamo promosso da una lavoratrice nei confronti di Manpower S.r.l., ha qualificato come trasferimento il provvedimento di fittizio cambio di ruolo disposto dalla società, con il quale la stessa aveva spostato la reclamante da oltre 5 mesi presso la filiale di Roma, senza peraltro qualificarlo né come trasferimento, né come trasferta. I giudici romani hanno, quindi, dichiarato l’illegittimità del trasferimento, ordinando alla società la riammissione della lavoratrice presso la sede di lavoro di provenienza, sita a Frosinone.

Nel caso di specie, la lavoratrice, madre di una bimba di appena 4 anni, stabilmente adibita alla sede aziendale di Frosinone sin dal 2015, veniva convocata dalla società che le prospettava una possibile risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni della stessa o, in alternativa, un trasferimento della propria sede lavorativa. Si evidenzia che gli stessi sindacati maggiormente rappresentativi sul piano nazionale segnalavano, con numerosi comunicati, l’illegittima condotta della società che, per ridurre il personale, convocava i dipendenti prospettandogli un presunto scarso rendimento al fine di indurli alle dimissioni. 

Al rifiuto della lavoratrice di aderire ad ambedue le soluzioni prospettatele, la società, in modo strumentale e con intento ritorsivo, dapprima, la esautorava delle mansioni svolte e del ruolo ricoperto sino a quel momento e, successivamente, disponeva con provvedimento scritto un presunto e fittizio cambio di ruolo che, quantomeno nelle intenzioni dichiarate dalla società per iscritto, non avrebbe dovuto comportare un trasferimento della lavoratrice presso la sede romana, ma solo l’eventualità che la stessa potesse recarvisi sporadicamente previa indicazione dei propri responsabili.

In realtà, a decorrere dal mese di marzo e per circa 6 mesi, la lavoratrice è stata costretta a recarsi giornalmente presso la sede di Roma-Labicana, ove era stabilmente adibita in via esclusiva e continuativa, assentandosi da casa per l’intera giornata lavorativa, dovendo uscire tutte le mattine alle 6:00 e farvi rientro in tarda serata, non prima delle ore 20:00, con grave compromissione della propria funzione genitoriale.

Il trasferimento, inoltre, aveva determinato anche un significativo pregiudizio economico a carico della lavoratrice che, già intestataria di un mutuo per la residenza familiare di Frosinone, ha dovuto sostenere elevati costi di mantenimento di una baby sitter che potesse prendersi cura della figlia per l’intera giornata, nonché le spese di viaggio, peraltro mai rimborsatele dalla società, ciò determinando il sostanziale azzeramento della retribuzione mensile percepita.

Il Tribunale di Roma, accogliendo in totola tesi difensiva della lavoratrice ha qualificato il provvedimento datoriale come trasferimento e ne ha dichiarato l’illegittimità in quanto sprovvisto dei necessari presupposti di legge.

I giudici capitolini, in merito, hanno rilevato che la società non ha provato in giudizio, neppure documentalmente, la sussistenza di tali presupposti, né la ragione per la quale il mutamento definitivo della sede lavorativa della lavoratrice si sarebbe reso necessario.

Il Collegio, infine, ha ravvisato la sussistenza di un imminente pregiudizio grave ed irreparabile alla funzione genitoriale della lavoratrice che, a seguito del trasferimento, era di fatto impossibilitata a svolgere compiutamente il proprio ruolo di madre di una bimba di soli 4 anni, qualificato come diritto personalissimo e costituzionalmente tutelato in alcun modo comprimibile.

I Giudici del lavoro hanno, quindi, condannato Manpower S.r.l. alla riammissione della dipendente presso la sede di Frosinone.