L’EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE SUL REGIME DELLA DECADENZA NELLA FATTISPECIE DELL’APPALTO ILLECITO IN CASO DI LICENZIAMENTO A NON DOMINO. 

Articolo di Michelangelo Salvagni.

pubblicato il 24/06/2024 su Rivista Labor.

Condivido il mio ultimo contributo sulla Rivista Labor in tema di regime di decadenza nella fattispecie dell’appalto illecito nel caso in cui il prestatore sia stato licenziato dal datore apparente. 

L’ordinanza 8 marzo 2024, n. 6266, ripercorre in maniera analitica l’evoluzione giurisprudenziale sul tema della decadenza nei casi di appalto illecito e, comunque, di interposizione illegittima di manodopera. ...

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NOMINA QUALE RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE E REFERENTE DELLA SCUOLA AGI DI ALTA FORMAZIONE PER IL LAZIO.

Sono lieto di comunicare che il 28 maggio 2024 sono stato nominato dal CER del Lazio quale referente di AGI (Associazione Giuslavoristi Italiani) Lazio presso la Scuola AGI di Alta Formazione e responsabile degli adempimenti relativi alla Formazione Continua Obbligatoria della Sezione.

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SUMMER SCHOOL - SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELLA FONDAZIONE GIUSEPPE PERA

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Segnalo con piacere la mia partecipazione, in qualità di relatore, alla Summer School - Scuola di Alta Formazione della Fondazione Giuseppe Pera che quest’anno tratterà il seguente tema:
“Impresa, tecnologia, lavoro. Principi lavoristici e metamorfosi del lavoro".

Gli incontri si terranno nel Complesso di San Francesco a Lucca dal 27 al 29 giugno 2024.

Il mio intervento, previsto per il 28 giugno, avverrà nell’ambito dei seguenti temi:
“Nuovi percorsi di tutela delle differenze. Genere, disabilità, caregiver, accomodamenti ragionevoli”.
Interverranno:
- Prof.ssa Silvia Borelli - Università di Ferrara
- Dott.ssa Monica Bertoncini - Tribunale di Bergamo
- Avv. Michelangelo Salvagni - Foro di Roma
- Coordina: Prof.ssa Patrizia Tullini - Università di Bologna

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TELECOM CONDANNATA ALLA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN ALTRO “CONSULENTE” PER L’ILLEGITTIMA INTERPOSIZIONE DI MANODOPERA E APPALTO NON GENUINO (cd. Body Rental), CON CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Causa patrocinata dallo Studio Legale Salvagni

Con sentenza del 13.05.2024 la Corte di appello di Roma ha accolto l’appello proposto dal lavoratore avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che, in primo grado - ove il medesimo era difeso da altro studio legale - aveva rigettato il ricorso.

In particolare, i giudici di secondo grado hanno accertato che il pluriennale rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e le società formali datrici di lavoro - società di consulenza informatica che si limitavano alla mera fornitura di manodopera (cd. Body Rental) - doveva in realtà essere imputato alla Telecom Italia in qualità di effettivo datore di lavoro.

Nel caso di specie, il lavoratore, dal 31.3.2008, aveva prestato la propria attività lavorativa di natura subordinata - svolgendo mansioni di tipo informatico - direttamente in favore della Telecom, ricevendo disposizioni specifiche, direttive e indicazioni dai referenti della società stessa, essendo inoltre sottoposti, da parte degli stessi, al controllo e/o riscontro della propria prestazione lavorativa.

In particolare, il giudice ha focalizzato il proprio ragionamento decisorio sulla mancata prova dell’esistenza di uno o più contratti di appalto tra le formali datrici di lavoro succedutesi nel tempo e la Telecom Italia in quanto, tra la documentazione prodotta dalla società, non vi era alcun contratto di appalto tra le stesse, titolo che avrebbe giustificato le prestazioni poste in essere dal lavoratore in suo favore.

Alla luce delle risultanze emerse dall’istruttoria testimoniale e, soprattutto, della documentazione prodotta, la Corte di appello, pertanto, ha dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno e indeterminato, intercorso con la Telecom in modo irregolare, ancora in essere, condannando la Società alla riammissione in servizio del lavoratore e al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito con i formali datori di lavoro e quanto il medesimo avrebbe dovuto percepire qualora assunto dalla Telecom sin dall’origine.

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